Fondo Pensione Complementare

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Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Prevedi: lo stato dell’arte Adesioni al 31/01/2005: 15.000 Valore quota 01/01/2004: € 10,00 Valore quota 31/12/2004: € 10,815 Incremento netto valore quota nel 2004: 8,15%

Sistema previdenziale pubblico Inps Legge di riforma 335/95 Calcolo retributivo (in caso di contribuzione Inps ≥ 18 anni al 31/12/1995) Pensione = dopo 40 anni, 80% della media della retribuzione degli ultimi 10 anni. Calcolo contributivo (in caso di contribuzione Inps iniziata dopo il 1° gennaio 1996) Pensione = calcolata sul totale dei contributi versati in tutta la vita lavorativa (rivalutati annualmente per recuperare la perdita di potere di acquisto dovuta all’inflazione), a cui viene applicato un coefficiente di trasformazione in base all’età al momento del pensionamento Calcolo misto, in parte retributivo e in parte contributivo (in caso di contribuzione Inps < 18 anni al 31/12/1995)

GLI EFFETTI DELLA LEGGE 335/95 TASSI DI COPERTURA 80% LAVORATORI DIPENDENTI 50% 1995 2010 2035

Esempio di calcolo pensione Inps con metodo contributivo Ipotesi: Retribuzione annua lorda: € 15.000 Età al pensionamento: 57 anni (coefficiente di trasformazione Inps 4,72%) Anni di contribuzione: 40 Risultati: Contribuzione annua: € 15.000 x 33% = € 4.950 Contribuzione totale: € 4.950 x 40 = 198.000 Calcolo pensione annua: € 198.000 x 4,72% = € 9.345,6 % di copertura sull’ultima retribuzione: € 9.345,6 / 15.000 = 62,3%

Sistema a ripartizione e sistema a capitalizzazione La pensione pubblica: il meccanismo della ripartizione Fondi pensione integrativi: la capitalizzazione individuale I contributi versati OGGI dal lavoratore servono a pagare le pensioni degli ATTUALI PENSIONATI I contributi versati OGGI dal lavoratore serviranno a pagare la SUA pensione complementare

Normativa di riferimento Decreto legislativo 124/93 Disciplina delle forme pensionistiche complementari Legge 335/95 Riforma del sistema pensionistico Decreto 703/96 Ministero del Tesoro Regole sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e regole in materia di conflitto di interessi Decreto attuativo 211/97 Ministero del Lavoro Norme su atti costitutivi, statuti, requisiti dei componenti degli organi, procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione Decreto Legislativo 47 del 18 febbraio 2000 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (circolare esplicativa 29/E Agenzia delle Entrate del 20/03/2001) Decreto Legislativo 168/2001 Correzioni al d.lgs 47/2000 (circolare esplicativa 78/E del 6 agosto 2001) Legge 243/04 Legge delega di riforma previdenziale

Tipologie di Fondi Pensione FONDI PENSIONE CHIUSI (art. 3 d.lgs 124/’93) Promossi da sindacati e associazioni di categoria Riservati a categorie professionali definite FONDI PENSIONE APERTI (art. 9 e 9-bis d.lgs 124/’93) Istituiti da Banche, SGR, Assicurazioni Aperti all’adesione di tutti i lavoratori

PREVEDI: fonti istitutive e normative Fonte istitutiva: accordo del 9/4/2001 tra FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL ANCE ANAEPA-CONFARTIGIANATO ANSE-CNA FIAE-CASA CLAAI ASSOEDILI-CNA Fonti normative successive Accordo del 3 ottobre 2001 Statuto Regolamento elettorale Scheda informativa e modulo di adesione Accordo del 15 gennaio 2003 I Fondi Pensione possono nascere in base a: contratti e accordi collettivi, anche aziendali, o in mancanza, accordi tra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di CCNL. La costituzione di un fondo è dunque uno degli elementi innovativi nel rapporto di lavoro.

Cos’è Prevedi E’ un Fondo Pensione Complementare: contrattuale o chiuso; a capitalizzazione individuale; a contribuzione definita; costituito nella forma di associazione riconosciuta ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs 124/’93

Prevedi - Destinatari (art. 5 Statuto) Operai, impiegati e quadri dipendenti delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini: assunti a tempo indeterminato, o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova; assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi; dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL, degli enti paritetici di settore (se applicano il CCNL, altrimenti previa delibera degli organi di amministrazione dell’ente); dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.

Gli organi a composizione bilaterale e paritetica assemblea dei delegati (60 componenti) elegge i componenti in rappresentanza dei lavoratori La legge stabilisce che gli organi del Fondo pensione debbano essere a composizione bilaterale e paritetica (sono previsti sia rappresentanti dei lavoratori iscritti sia rappresentanti delle imprese in eguale numero). Sono organi di PREVICOOPER: a) l'Assemblea dei Delegati b) il Consiglio di Amministrazione c) il Presidente e il Vice Presidente d) il Collegio dei Revisori. Collegio dei revisori contabili (4 effettivi + 2 supplenti) Consiglio di amministrazione (18 componenti) Presidente e Vice

Organismi di controllo COVIP (art. 16 d.lgs 124/93) Commissione di vigilanza sui fondi pensione: ha lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare; ha personalità giuridica di diritto pubblico. Collegio sindacale Soc. di revisione contabile Banca Depositaria Custodisce i titoli in cui è investito il patrimonio; vigila sul rispetto dei limiti d’investimento fissati dal D.Min.Tesoro n.703/96, dalla convenzione, sui conflitti di interesse insorti nell’attività di gestione e sulla consistenza del patrimonio. Controllo interno (dal 2004) Verifica la rispondenza dei risultati di gestione agli obbiettivi prefissati, il rispetto delle normative sulla gestione finanziaria e l’adeguatezza dell’assett allocation all’andamento dei mercati e alle esigenze dei soci.

Sito WEB di Prevedi: funzionalità Informazione: il sito web consente di visualizzare e stampare il materiale informativo e promozionale relativo al Fondo Pensione compresa la modulistica di riferimento per gli iscritti e le imprese; Comunicazione: le Casse Edili utilizzano il sito per lo scambio con Previnet dei flussi di adesione e contribuzione; Consultazione: dal sito è possibile la consultazione delle posizioni individuali da parte del Fondo Pensione, delle Casse Edili, delle aziende, degli iscritti, ciascuno per la parte di propria competenza.

La consultazione della posizione individuale

Come si aderisce a PREVEDI L’adesione è volontaria e si realizza attraverso sottoscrizione di apposito modulo L’adesione del lavoratore è vincolante per l’azienda (art. 8 co. 1 D.Lgs 124/93) In conseguenza dell’adesione del lavoratore, quest’ultimo e la relativa azienda diventano soci del Fondo Pensione

Prevedi - flussi di adesione Lavoratori Moduli adesione Moduli di adesione Flussi informativi Service Amm.vo Cassa Edile Flusso mensile delle adesioni Esito del flusso Comunicazione dell’adesione del lavoratore Aziende

Prevedi - Finanziamento del Fondo (Art. 8 co. 1 D.Lgs. 124/’93) “Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati,…, anche sul datore di lavoro,…, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi”.

Prevedi - fonti contributive (art. 11 accordo istitutivo Prevedi del 9 aprile 2001) busta paga LAVORATORI Contributo > = 1% retribuzione utile tfr TFR AZIENDA PREVEDI Il fondo pensione viene finanziato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, secondo una percentuale stabilita dal contratto (o accordo) da cui è nato. Al Fondo Pensione arrivano tre tipi diversi di contribuzione: una percentuale versata dal datore di lavoro, ottenibile solo associandosi al Fondo Pensione (0,55% sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR). una percentuale della retribuzione del lavoratore (0,55% sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR). una quota dal TFR 3,45% sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (tutto il Tfr - 6,91% sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR - per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93) Contributo = 1% retribuzione utile tfr Contributo = 100% tfr per “neo assunti” 18% tfr per “altri lavoratori”

lavoratori con posizione previdenziale obbligatoria aperta dopo Versamento del TFR Neo assunti: lavoratori con posizione previdenziale obbligatoria aperta dopo il 28.04.93 Altri lavoratori: lavoratori con posizione previdenziale obbligatoria aperta prima del al 28.04.93 TFR 100% TFR 18% Il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs 124/93) è quel lavoratore che non ha mai aperto una posizione presso un Ente di previdenza obbligatoria.

Prevedi - flussi di contribuzione Flussi informativi Estratto c/c di raccolta Bonifico su c/c di raccolta dei contributi riconciliati Flusso periodico delle contribuzioni verificate e riconciliate Segnalazioni anomalie o ordine di bonifico Prevedi Service Amm.vo Banca Depositaria Cassa Edile Modello di denuncia Segnalazione anomalie Versamento contributi Aziende

Prevedi - opportunità per l’impresa Contributo di solidarietà Il contributo aziendale dell’1% ..... assoggettato a minori oneri sociali (art. 6, co. 4, lett. f D.Lgs. 314 02/09/97) ..... deducibile al 100% dal reddito d’impresa (art. 3, co. 1 lett. c D.lgs 47/2000) Il versamento aziendale spetterà esclusivamente ai lavoratori che si associano al fondo pensione. La contribuzione decorre dalla data di operatività del Fondo Pensione. Per quanto riguarda il Fondo Pensione FON.TE., la contribuzione aziendale a favore del lavoratore associato è pari all’ 0,55% calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. Senza alcuna limitazione Contributo di solidarietà pari al 10%

Prevedi - opportunità per l’impresa L’accantonamento annuale Tfr versato al fondo ..... deducibile al 3% dal reddito d’impresa in aggiunta alla comune deduzione del 100% dell’accantonamento tfr maturato nell’esercizio (art. 105, co. 1 e co. 3 nuovo T.U.I.R.) ..... non viene rivalutato da parte dell’azienda (art. 2120 c.c.: risparmio per l’azienda = 1,5% + 0,75% indice Istat aumento prezzi al consumo) Il versamento aziendale spetterà esclusivamente ai lavoratori che si associano al fondo pensione. La contribuzione decorre dalla data di operatività del Fondo Pensione. Per quanto riguarda il Fondo Pensione FON.TE., la contribuzione aziendale a favore del lavoratore associato è pari all’ 0,55% calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.

Prevedi - opportunità per l’impresa La Mutualizzazione del contributo aziendale: accordo del 10/09/2003 Contributo = 1% retribuzione utile tfr FONDO PENSIONE Il versamento aziendale spetterà esclusivamente ai lavoratori che si associano al fondo pensione. La contribuzione decorre dalla data di operatività del Fondo Pensione. Per quanto riguarda il Fondo Pensione FON.TE., la contribuzione aziendale a favore del lavoratore associato è pari all’ 0,55% calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. Contributo <=0,3% retribuzione AZIENDA CASSA EDILE Rimborso contributo = 1% retribuzione utile tfr

Prevedi - opportunità per l’impresa La Mutualizzazione del contributo aziendale: accordo del 10/09/2003 Dal 31/12/2003 abolita la contribuzione ape straordinaria; La mutualizzazione va prevista con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori; Il fondo costituito presso le Casse con il versamento delle aziende è vincolato allo scopo per cui è stato costituito; Possibile utilizzo delle riserve ape straordinaria per finanziare la mutualizzazione; Il contributo versato dalle aziende non costituisce imponibile previdenziale ed è sottoposto a verifica semestrale;

Prevedi - le garanzie per il lavoratore Finalità previdenziale Prevedi è un associazione senza scopo di lucro, con l’unico obiettivo di valorizzare, a fini pensionistici, il risparmio dei lavoratori associati; Natura associativa Gli aderenti sono soci e non clienti del Fondo; Rappresentanza Gli aderenti eleggono i loro rappresentanti nell’assemblea dei delegati, che elegge il Consiglio di Amm.ne del Fondo e il Collegio dei revisori contabili; Trasparenza del modello organizzativo e gestionale Il gestore amministrativo, la banca depositaria e i gestori finanziari sono selezionati con procedure ad evidenza pubblica; la Banca depositaria, la Covip, la società di revisione contabile, oltre alla struttura amministrativa e direzionale del fondo, vigilano sul buon funzionamento dello stesso.

Prevedi - i vantaggi per il lavoratore Economicità Il Fondo non ha fini di lucro, quindi le spese di gestione non contengono margini di profitto Il contributo aziendale Il datore di lavoro aumenta dell’1% la retribuzione dell’iscritto a Prevedi, versando tale importo sulla posizione previdenziale del lavoratore accesa presso il Fondo (art. 11 accordo istitutivo Prevedi del 9 aprile 2001) Rendimenti Nel 2004 il valore quota del Fondo Prevedi è cresciuto del 8,15% netto. Il tasso di rivalutazione del tfr si è attestato invece al 2,49% netto. Benefici fiscali Il contributo versato dal lavoratore e dal datore di lavoro sono, entro certi limiti, interamente deducibili dal reddito dell’iscritto. Edilcard L’iscrizione a Prevedi consente il raddoppio dell’indennità prevista in caso di infortunio

Prevedi - benefici fiscali I contributi versati al fondo (dipendente + azienda) sono deducibili dal reddito nella misura pari al minore tra questi limiti* : 12% del reddito complessivo (lavoro dipendente + altri redditi); € 5.164,57 totali; per la deducibilità dai redditi di lavoro dipendente opera il limite del Doppio della quota di TFR destinata al Fondo (non opera per gli iscritti a Fondi Integrativi prima del 28/04/93) *La legge delega di riforma previdenziale approvata il 28 luglio 2004 stabilisce l’innalzamento del limite percentuale e di quello assoluto e la scelta del maggiore tra i due: il limite del doppio della quota del Tfr verrà quindi ragionevolmente abolito.

Detassazione contributiva: esempio 1 Ipotesi 1: reddito annuo = € 15.000 accantonamento tfr annuo = € 1.000 Nuovo occupato (versa al Fondo il 100% del trf maturando) Deducibilità (fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi l.243/04) Limite a): 12% di 15.000 = € 1.800 Limite b): € 5.164,57 Limite c): Doppio del TFR = 6,91% x 15.000 x 2 = 2.073 Limite max deducibile (contr. azienda+contr. dipendente)= € 1.800 annui Probabile deducibilità (dopo l’emanazione dei decreti att. l.243/04) Limite max deducibile (contr. azienda+contr. dipendente)= € 5.164,57 annui

Detassazione contributiva: esempio 2 Ipotesi 2: reddito annuo = € 15.000 accantonamento tfr annuo = € 1.000 Nuovo iscritto (versa al Fondo il 18% del Tfr maturando) Deducibilità (fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi l.243/04) Limite a): 12% di 15.000 = € 1.800 Limite b): € 5.164,57 Limite c): Doppio del TFR = 6,91% x 15.000 x 18% x 2 = € 373,14 Limite max deducibile (contr. azienda+contr. dipendente)= € 373,14 annui Probabile deducibilità (dopo l’emanazione dei decreti att. l.243/04) Limite max deducibile (contr. azienda+contr. dipendente)= € 5.164,57 annui

Edilcard min € 350 min € 700 max € 1.400 max € 2.800 La tessera, valida su tutto il territorio nazionale, offre agevolazioni presso le strutture sanitarie convenzionate e un’indennità in caso di infortunio, raddoppiata per gli iscritti a Prevedi: Non iscritto a Prevedi Iscritto a Prevedi min € 350 min € 700 max € 1.400 max € 2.800

Se mi iscrivo a Prevedi ... Ipotesi: Risultati annuali: reddito annuo = € 15.000 accantonamento tfr annuo = € 1.000 nuovo occupato (versa al Fondo il 100% del trf maturando) rendimento pari al 5% netto (media 2003 dei fondi negoziali come da relazione Presidente Covip all’esercizio 2003) Risultati annuali: Contributo lavoratore = 1% x 15.000 = € 150 Guadagno 1 = contributo azienda = 1% x 15.000 = € 150 Guadagno 2 = risparmio fiscale = 23% x 300 = € 69 Guadagno 3 (rendimento medio netto 2003 fondi chiusi = 5%) = 5% x 1.300 = € 65 Guadagno totale = 150 + 69 + 65 = € 284

Se non mi iscrivo a Prevedi ... Ipotesi: reddito annuo = € 15.000 accantonamento tfr annuo = € 1.000 Nuovo occupato Risultati annuali: Guadagno 1 = contributo azienda = € 0 Guadagno 2 = risparmio fiscale = € 0 Guadagno 3 (rendimento netto tfr 2003 = 2,85%) = 2,85% x 1.000 = € 28,5 Guadagno totale = € 28,5

La gestione patrimoniale I contributi versati dagli iscritti verranno investiti da gestori patrimoniali professionali (banche, assicurazioni, SIM, SGR), sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto delle disposizioni di legge (D.M. 703/’96). I soggetti a cui affidare la gestione finanziaria devono essere scelti tramite gare pubbliche. Il Fondo potrà introdurre più linee di investimento di cui una, se del caso, a rendimento garantito.

L’asset allocation Nelle convenzioni stipulate tra il Fondo e i suoi gestori patrimoniali sono fissati i criteri e i limiti di destinazione delle risorse alle varie tipologie di titoli. In particolare le convenzioni riportano: le percentuali che le varie tipologie di titoli dovranno assumere nel portafoglio del Fondo (es. azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.); le aree geografiche (es. Europa, Nord America, Estremo Oriente, ecc.) e monetarie di emissione dei titoli (es. euro, dollaro, yen, ecc.); il benchmark di riferimento per ciascuna linea di investimento. La diversificazione e la flessibilità degli investimenti consentono il contenimento del rischio e la possibilità di cogliere occasioni favorevoli sui vari mercati internazionali.

Il patrimonio del Fondo: le quote In base alla Delibera Covip del 17 giugno 1998: Il patrimonio netto del Fondo Pensione, detto Attivo netto destinato alle prestazioni, è diviso in quote o frazioni di quote; La posizione individuale è la parte dell’attivo netto destinata alle prestazioni di pertinenza del singolo iscritto, ed è quindi, a sua volta espressa in quote; I contributi versati da ogni iscritto acquistano quote al valore corrente delle stesse e alimentano la sua posizione individuale; Il valore quota iniziale è pari a 10 € e si modifica in relazione all’andamento degli investimenti finanziari Per Prevedi, l’aggiornamento del valore quota avviene su base mensile

Prevedi - le prestazioni del fondo Art. 1 d.lgs 124/’93: “Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”. Per legge, dunque, lo scopo dei fondi pensione integrativi è quello di erogare trattamenti pensionistici, cioè prestazioni in forma periodica (rendite).

Prevedi - le prestazioni del Fondo (art. 7 d.lgs 124/’93) - (art. 23 Statuto Prevedi) Pensione di Vecchiaia Pensione di Anzianita’ Requisiti partecipazione al Fondo > = 10 anni eta’ pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza Requisiti cessazione attivita’ lavorativa partecipazione al Fondo >= 15 anni eta’ inferiore di non oltre 10 anni a quella prevista dall’Inps per la pensione di vecchiaia

Prevedi - le prestazioni del fondo In presenza dei requisiti (art. 7 d.lgs 124/’93) In assenza dei requisiti (art. 10 d.lgs 124/’93) RENDITA VITALIZIA oppure CAPITALE nella misura massima del 50% + calcolata sulla somma rimanente CAPITALE al 100%

Prevedi - riscatto e trasferimento (art. 10 d.lgs 124/’93) Ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo per dimissioni, pensionamento, licenziamento, ecc. prima della maturazione dei requisiti per la prestazione previdenziale di cui all’art .7 l’iscritto ha queste opzioni: riscatto del capitale maturato trasferimento della posizione presso: un altro Fondo “chiuso” un Fondo “aperto” una polizza pensionistica individuale Gli statuti dei Fondi pensione devono prevedere la facoltà per l’iscritto di scegliere tra: il riscatto della sua posizione pensionistica ottenendo il capitale rivalutato; il trasferimento della posizione presso altro Fondo pensione al quale possa aderire in base alla nuova occupazione; il trasferimento della posizione in un altro Fondo anche in costanza di rapporto di lavoro il mantenimento della posizione previdenziale all’interno del Fondo anche in assenza di contribuzione mantenimento della posizione anche in assenza di contribuzione

Pensionamento: tassazione della prestazione Rendita tassazione ordinaria sui contributi a suo tempo dedotti dal reddito dell’iscritto e sul TFR; esenzione dei rendimenti maturati prima della costituzione della rendita e dei contributi non dedotti nella fase di accumulo; tassazione dei rendimenti maturati post rendita con imposta sostitutiva del 12,5% Capitale tassazione separata per la parte generata dai contributi a suo tempo dedotti dal reddito dell’iscritto e dal TFR; esenzione dei rendimenti (solo se il capitale erogato è ≤ a 1/3 della posizione previdenziale complessiva) e dei contributi non dedotti

Riscatto: tassazione del capitale Il capitale erogato a seguito di riscatto è tassato per la parte relativa ai contributi a suo tempo dedotti e al TFR; è esente da imposizione per la parte generata dai rendimenti. La tassazione è: di tipo ordinario qualora il riscatto consegua a cessazione volontaria dei requisiti di appartenenza al fondo pensione (dimissioni, cambio inquadramento, ecc.); di tipo separato qualora il riscatto consegua a cessazione involontaria dei requisiti di appartenenza al fondo pensione (pensionamento, fallimento azienda, decesso, ecc.).

Beneficiari diversi dagli iscritti DECESSO ANTE RICHIESTA RENDITA (art. 10 co. 3-ter, d.lgs 124/’93) beneficiari di legge (coniuge o figli o genitori fiscalmente a carico) in mancanza di questi: altri soggetti designati dall’iscritto DECESSO POST RICHIESTA RENDITA (art. 23 co. 1 Statuto Prevedi) reversionari individuati

Prevedi - trasferimento volontario (art. 10 co. 3-bis, d.lgs 124/’93) In costanza dei requisiti di partecipazione al fondo l’iscritto può trasferire l’intera posizione individuale presso altro fondo chiuso (se in possesso dei requisiti di adesione), o presso un fondo aperto o una forma pensionistica individuale. Il trasferimento è esente da imposta. Il trasferimento volontario è consentito: dopo 5 anni di partecipazione al fondo, nei primi 5 anni di vita del fondo, dopo 3 anni successivamente. Gli statuti dei Fondi pensione devono prevedere la facoltà per l’iscritto di scegliere tra: il riscatto della sua posizione pensionistica ottenendo il capitale rivalutato; il trasferimento della posizione presso altro Fondo pensione al quale possa aderire in base alla nuova occupazione; il trasferimento della posizione in un altro Fondo anche in costanza di rapporto di lavoro il mantenimento della posizione previdenziale all’interno del Fondo anche in assenza di contribuzione

Prevedi - anticipazioni (art. 7 co. 4, d.lgs 124/’93) Dopo 8 anni, il lavoratore può richiedere un’anticipazione fino al 100% dell’intero importo accantonato per: acquisto o ristrutturazione della 1^ casa per sé o per i figli spese mediche straordinarie E’ possibile il reintegro della posizione L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata ovvero una sua parte. Il lavoratore che abbia beneficiato di una anticipazione può chiedere il reintegro della posizione, vale a dire può chiedere di restituire la anticipazione ottenuta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Prevedi - fase di liquidazione Flussi informativi Moduli di richiesta liquidazione Richieste liquidazione Liquidazione posizione netta Flusso mensile delle richieste liquidazione Esito del flusso Liquidandi Ordine di disinvestimento Flusso di liquidità Ordine di liquidazione (netto + imposte) Erario Imposte Service Amm.vo PREVEDI Gestore del patrimonio Banca Depositaria Aziende Cassa Edile Lavoratori