1 Le Circolari Ministeriali di riferimento 1. La Circolare n. 48/E del 6.08.2007 2. La Circolare n. 3/E del 22.01.2008 3. La Circolare n. 61/E del 27.12.2010.

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Transcript della presentazione:

1 Le Circolari Ministeriali di riferimento 1. La Circolare n. 48/E del La Circolare n. 3/E del La Circolare n. 61/E del di Massimo Piscetta Milano, 2 luglio 2013

2 Circolare 48/E/2007 Distinzione fra:  trust residenti nel territorio dello stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,  trust residenti nel territorio dello stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,  trust non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello stato. Milano, 2 luglio 2013

3 Circolare 48/E/2007 Classificazione fra:  trust con beneficiari di reddito individuato, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ( trust trasparenti ),  trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo ( trust opachi ),  trust al medesimo tempo “opachi” e “trasparenti”. Milano, 2 luglio 2013

4 Circolare 48/E/2007 Modalità di qualificazione del reddito E’ determinato il reddito complessivo del trust: 1. di questo la quota che il trustee indica come attribuita al trust è assoggettata ad Ires, 2. la quota attribuita ai beneficiari individuati è assoggettata, nelle loro dichiarazioni, ad Irpef. Milano, 2 luglio 2013

5 Circolare 48/E/2007 Art. 73 comma 2 del Tuir: Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”. “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”. E’ necessario che:  il beneficiario non sia solo puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.  il soggetto deve esprimere cioè rispetto al reddito una capacità contributiva attuale. Milano, 2 luglio 2013

6 Circolare 48/E/2007 Non è sufficiente che un soggetto sia “nominato” nell’atto istitutivo quale beneficiario per qualificarlo come “beneficiario individuato”. Milano, 2 luglio 2013

7 Circolare 48/E/2007 L’imputazione di reddito al beneficiario individuato è qualificata come “reddito di capitale” ex art. 44 lettera g-sexies del tuir, con rilevanza tuttavia in base al criterio di competenza invece che di cassa. Milano, 2 luglio 2013

8 Circolare 48/E/2007 La residenza del trust Si considera residente un trust al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:  sede legale in Italia,  sede dell’amministrazione in Italia,  oggetti principale dell’attività svolta in Italia. Milano, 2 luglio 2013

9 Circolare 48/E/2007 Le presunzioni di residenza  Trust istituiti in paesi non inclusi nella White list quando almeno uno dei disponenti ed uno dei beneficiari è fiscalmente residente in Italia,  Trust istituiti in paesi non inclusi nella White list se un soggetto residente trasferisce a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari Milano, 2 luglio 2013

10 Circolare 48/E/2007 Adempimenti del trust  apertura del codice fiscale ( anche di una partita iva nei casi di inizio di un’attività rilevante ai fini iva )  presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i redditi prodotti dal fondo in trust, Milano, 2 luglio 2013

11 Circolare 48/E/2007 Le tipologie di imposte gravanti sui vari momenti rilevanti per un trust  atto istitutivo = imposta di registro,  atto dispositivo = imposta sulle successioni e donazioni,  segregazioni di beni immobili = imposte ipotecarie e catastali,  irrilevanza dei trasferimenti di beni ai beneficiari,  irrilevanza dei trasferimenti finanziari di reddito ai beneficiari. Milano, 2 luglio 2013

12 Circolare 3/E/2008 assoggettamento dei trust all’ambito impositivo relativo all’imposta di successioni e donazioni in quanto l’ambito applicativo della stessa interessa anche la “costituzione di vincoli di destinazione” Milano, 2 luglio 2013

13 Circolare 3/E/2008  “la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, i beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all’interesse dei beneficiari”  “il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa” Milano, 2 luglio 2013

14 Circolare 3/E/2008 Le imposte ipo – catastali si applicano in misura proporzionale nei seguenti casi:  costituzione di vincolo di destinazione con effetti traslativi,  successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo,  trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo Milano, 2 luglio 2013

15 Circolare 3/E/2008 Le agevolazioni rilevanti in materia di imposte di successione e donazioni  articolo 3 commi da 1 a 4 bis del D.lgs. n. 346/90,  articolo 3 comma 4 ter del D.lgs. n. 346/90. Milano, 2 luglio 2013

16 Circolare 61/E/2010 “Non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per la realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi. E’ il caso, ad esempio, dei trust nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari” Milano, 2 luglio 2013

17 Circolare 61/E/2010 Sono indici di interposizione per la circolare, clausole che prevedono: 1. che il disponente ( o il beneficiario ) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio a anche a vantaggio di terzi, il trust, 2. che il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario, 3. che il disponente ( o il beneficiario ) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso, Milano, 2 luglio 2013

18 Circolare 61/E/2010 Sono indici di interposizione per la circolare, clausole che prevedono: 4. che il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari, 5. che il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee, 6. che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, Milano, 2 luglio 2013

19 Circolare 61/E/2010 Sono indici di interposizione per la circolare, clausole che prevedono: 4. che il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari, 5. che il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati, 6. ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari. Milano, 2 luglio 2013