Corso di LAUREA IN INFERMIERISTICA Insegnamento di Scienze infermieristiche generali e cliniche II I anno II semestre A.A. 2010/11 Donatella D’Accolti.

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Corso di LAUREA IN INFERMIERISTICA Insegnamento di Scienze infermieristiche generali e cliniche II I anno II semestre A.A. 2010/11 Donatella D’Accolti

CHI E' L'INFERMIERIE? CHE COSA FA?

L’INFERMIERE n°739 D.M. 14 settembre 1994 Codice deontologico gennaio 2009 Ordinamento didattico* *(Decreto MURST 24 Luglio 1996. Tabella XVIII-ter) n°739

D.M. 739/94 E’ individuata la figura professionale dell’INFERMIERE con il seguente profilo: Art.1 comma 1: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.

Ordinamento didattico: 1965: inserimento della formazione infermieristica nelle Università (istituzione della scuola DAI a Roma). 1991: formazione infermieristica di base in Università Tabella XXXIX-ter (D.U. con tre indirizzi: generale, pedediatrico, ostetrico). 1996: Decreto MURST 24 Luglio 1996. Tabella XVIII-ter (Infermiere per cure generali e rinvio della specializzazione a corsi successivi). 1997: L. 127: studi universitari su due livelli. 1999: Decreto 509: realizzazione della 127/99 con istituzione della L e LS, autonomia degli atenei. 2001: classi di lauree delle professioni sanitarie e relative lauree specialistiche: infermieristica ed ostetrica, della riabilitazione e tecniche, della prevenzione. (della Legge 251/00).

PERCORSO FORMATIVO

Legge 26 febbraio 1999 n°42. Viene sostituita la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” (R.D. 1265/34) dalla denominazione “professione sanitaria”. Viene abrogato il DPR 225/74 (Mansionario). Viene riconosciuta l’equipollenza dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla normativa precedente ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Dalla mansione... Insieme di compiti, il cui svolgimento è finalizzato al raggiungimento di un risultato. Il compito è la parte elementare in cui può essere suddivisa l’attività lavorativa e richiede la sola fase di esecuzione.

…alla Prestazione Arricchimento del compito dell’esecuzione con altri compiti quali la programmazione, l’organizzazione e il controllo del proprio lavoro.

Prestazione infermieristica* Azioni di assistenza infermieristica, cioè i risultati conseguiti mediante lo svolgimento complesso di azioni tra loro coordinate, per risolvere un bisogno specifico manifestatosi in un cittadino/malato * Cantarelli M., Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche, Masson, Milano, 1996.

Mansione arricchita = prestazione Programmazione Organizzazione Esecuzione Esecuzione Controllo

L’infermiere che eroga prestazioni infermieristiche Esegue direttamente l’attività lavorativa, ma a questo si aggiunge: Programmazione: stabilisce gli obiettivi; Organizzazione: valuta le risorse; Controllo: valuta i risultati

Organizzazione del lavoro Capo Lavoratore esegue Capo Lavoratore Programma Organizza Guida Controlla Programma Organizza Esegue Controlla

Definizione di Infermiera* L’infermiera è una persona che ha completato un corso di base di formazione infermieristica ed è abilitata dall’autorità competente ad esercitare nel suo Paese la professione infermieristica. La formazione infermieristica di base consiste in un corso di studi, formalmente riconosciuto, che assicura ampie e solide conoscenze fondamentali per esercitare un’assistenza infermieristica di carattere generale e per accedere a corsi di formazione complementare e superiore. L’esercizio professionale comprende l’assistenza infermieristica alla persona di ogni età e si esprime all’interno di qualsiasi struttura sanitaria o nella comunità, ivi compreso il domicilio della persona assistita. L’infermiera ha l’autorità per dirigere e prendere decisioni relative all’assistenza infermieristica e per insegnare nella propria disciplina. *definizione CNAI 2007 adattata dalla definizione di infermiera del ICN – Ginevra 1973 – Ginevra 1987.

L’OMS dice: Il ruolo dell’infermiere è costituito dall’insieme delle proprie funzioni.

L’ICN (International Council of Nurses) individua 5 funzioni: Funzione assistenziale Funzione organizzativa Funzione formativa Funzione di ricerca Funzione di consulenza

La Federazione dei Collegi IPASVI ne individua altre 2: Funzione di prevenzione, diagnosi precoce, educazione alla salute e palliazione. (art.6) Funzione di educazione terapeutica finalizzata all’autogestione della malattia, del trattamento e della riabilitazione. (art.7)

Innovazioni del Codice Deontologico L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica. (art. 1) Natura intellettuale, tecnico scientifica, gestionale, relazionale ed educativa” : saperi disciplinari che sostengono le diverse funzioni infermieristiche. (art. 2)

Attributi del Professionista*: Una teoria sistemica Un’autorità professionale Sanzioni della comunità Un codice etico Una cultura professionale *Greenwood, Attributes of profession. In Prandstraller, Sociologia delle professioni, Città Nuova, Roma, 1980.

Capacità richieste al professionista Completezza Autonomia Capacità richieste al professionista Controllo Responsabilità

FUNZIONE ASSISTENZIALE (1) Profilo professionale: L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale ed educativa, Le principali funzioni sono: prevenzione delle malattie, assistenza a malati e disabili di tutte le età, educazione sanitaria; L’infermiere partecipa all’identificazione dei bisogni di salute; Identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula gli obiettivi; Pianifica, gestisce e valuta l’intervento infermieristico; Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; Agisce sia individualmente sia in collaborazione Fornisce specifiche prestazioni infermieristiche. pianificazione

FUNZIONE ASSISTENZIALE (2) Tabella XVIII-ter: Identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita, Stabilire e mantenere relazioni efficaci; Comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e valutare la loro risposta ai bisogni; Fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci adattandole alla persona; Promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento e al recupero di un soddisfacente stato di salute; Pianificare, fornire, valutare l’assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità; Collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro.

FUNZIONE ASSISTENZIALE (3) Codice deontologico (1): Articolo 3 La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. Articolo 4 L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona. Articolo 5 Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica. Articolo 6 L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione. Articolo 7 L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.

FUNZIONE ASSISTENZIALE (3) Codice deontologico (2): Articolo 8 L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito. Articolo 9 L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere. Articolo 21 L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati. Articolo 25 L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri. Articolo 28 L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito

FUNZIONE ASSISTENZIALE (3) Codice deontologico (3): Articolo 29 L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico. Articolo 30 L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali Articolo 31 L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado di maturità. Articolo 32 L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni. Articolo 33 L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente

FUNZIONE ASSISTENZIALE (3) Codice deontologico (4): Articolo 34 L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari. Articolo 35 L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita dell’assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. Articolo 36 L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita. Articolo 37 L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. Articolo 38 L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito

FUNZIONE ASSISTENZIALE (3) Codice deontologico (5): Articolo 39 L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto. Articolo 40 L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere. Articolo 44 L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l’attività professionale. Articolo 45 L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori. Articolo 46 L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle indicazioni del Collegio professionale.

Commenti Si abbandona il modello bio-fisico, per quello bio-psico-sociale ed i bisogni non sono letti solo in rapporto allo stato di malattia, ma sono legati alla persona nella sua totalità. Viene indicata la metodologia del lavoro infermieristico, cioè il processo infermieristico, che comprende la pianificazione, l’organizzazione e la valutazione del risultato. L’infermiere è completamente responsabile del processo infermieristico e la sua pianificazione deve essere dimostrata con documentazione scritta. L’assistenza individuale si avvale della cartella infermieristica e del piano di assistenza; per le procedure standard si avvale di strumenti quali le linee guida, i protocolli e le procedure. Il lavoro viene svolto in equipe, cioè in collaborazione con i colleghi, con le altre figure professionali e con il medico che effettua le prescrizioni diagnostico-terapeutiche, ma la loro corretta applicazione è responsabilità esclusiva dell’infermiere. L’assistenza esce dall’ambito ospedaliero, per arrivare sul territorio L’aspetto relazionale, che richiede una specifica formazione, diventa fondamentale.

FUNZIONE ORGANIZZATIVA (1) Profilo professionale [l’infermiere] si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto; Agisce sia individualmente che in collaborazione Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico

FUNZIONE ORGANIZZATIVA (2) Tabella XVIII-ter Possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative; Contribuire ad organizzare l’assistenza infermieristica globale, uso appropriato delle risorse; Interagire e collaborare attivamente con l’equipe intra e interprofessionale al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali.

FUNZIONE ORGANIZZATIVA (3) Codice deontologico (1) Articolo 10 L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili. Articolo 22 L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito. Articolo 26 L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza. Articolo 27 L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi. Articolo 41 L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe. Articolo 42 L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.

FUNZIONE ORGANIZZATIVA (3) Codice deontologico (2) Articolo 43 L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia. Articolo 47 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. Articolo 48 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito. Articolo 49 L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale. Articolo 50 L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica. Articolo 51 L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.

Commenti L’infermiere ha compiti organizzativi non solo per l’utilizzo migliore delle risorse materiali, ma anche nell’avvalersi del personale di supporto Utilizza la delega delle attività attraverso l’individuazione delle competenze di ciascuno; Nella gestione delle risorse materiali, si impegna facendo economia sanitaria (evita gli sprechi, fa una buona manutenzione delle attrezzature) e mantenendosi costantemente aggiornato sulle innovazioni tecnologiche e dei presidi. Riconosce l’organizzazione professionale e l’organo di autogoverno, cioè il collegio professionale.

FUNZIONE FORMATIVA (1) Profilo professionale Contribuisce alla formazione del personale di supporto Concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale

FUNZIONE FORMATIVA (2) Tabella XVIII-ter Sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici; Dimostrare capacità didattiche orientate all’istruzione del personale di supporto; La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica; Lo studente svolge tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

FUNZIONE FORMATIVA (3) Codice Deontologico Articolo 11 L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati. Articolo 15 L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza. Articolo 19 L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori. Articolo 20 L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte. Articolo 23 L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita. Articolo 24 L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.

Commenti L’infermiere diventa un vero protagonista della formazione per il personale di supporto e per la popolazione Con l’istituzione della L, l’infermiere vede istituzionalizzato il suo ruolo di assistente di tirocinio o tutor, cioè di colui che nel reparto in cui opera, grazie alle sue competenze, partecipa attivamente alla formazione degli studenti. L’infermiere deve provvedere direttamente o tramite la frequenza dei corsi aziendali alla formazione continua. L’infermiere provvede inoltre alla sua formazione post-base (master, laurea specialistica) che possono portarlo fino ai livelli di Dirigenza. La formazione è una carta spendibile in Azienda, così come è previsto nel contratto, perché contribuisce alla progressione di carriera sia economica che di categoria.

FUNZIONE DI RICERCA (1) Profilo professionale Contribuisce alla ricerca

FUNZIONE DI RICERCA (1) Tabella XVIII-ter Analizza i risultati di ricerche svolte, individuandone le possibilità applicative; Ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative

FUNZIONE DI RICERCA (3) Codice Deontologico Articolo 11 L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati. Articolo 12 L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.

Commenti L’infermiere deve dunque fare ricerca a tutti i livelli, iniziando dal saper leggere ed utilizzare i risultati della stessa, fino a promuovere e condurre progetti di ricerca. La ricerca è possibile solo se esiste una adeguata documentazione scritta del lavoro assistenziale effettuato. La diffusione e l’applicazione dei risultati di ricerca hanno l’obiettivo di elevare la figura dell’infermiere a professionista, liberandola dai luoghi comuni che la società ha gli attribuito per lungo tempo, privando l’infermieristica della peculiarità di scienza. Oggi serve che l’assistenza sia aggiornata mediante conoscenze basate e validate dall’evidenza scientifica (EBN= evidence based nursing).

FUNZIONE DI CONSULENZA Codice Deontologico Articolo 13 L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. Articolo 14 L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito. Articolo 16 L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.

Commenti L’infermiere che possiede un’esperienza operativa specifica e competente può fornire consulenza La consulenza può essere richiesta tanto dagli stessi colleghi, quanto da altre figure professionali, facilitando gli scambi relazionali e il lavoro di equipe.