La lotta ai paradisi fiscali e gli strumenti per il rimpatrio di capitali Prof. Avv. Roberto Cordeiro Guerra Confindustria Firenze – La “Manovra d’estate” per le imprese: Novità fiscali e misure anticrisi Firenze - 29 settembre 2009 Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Che cos’è lo scudo fiscale? È un ombrello contro eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali di ammontare pari a quello dei valori rimpatriati e/o regolarizzati. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
1-Quadro normativo di riferimento scudo ter (sintesi) Versione emendata dell’art. 13-bis: Estensione della copertura penale (comma 4) Eliminazione obbligo di segnalazione ai fini antiriciclaggio (comma 3) Estensione dello scudo alle CFC (comma 7-bis) Prima versione dello scudo ter. Aspetti problematici: Copertura penale Obblighi di segnalazione Regime delle società scudate Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
2-Quadro normativo di riferimento scudo ter (le singole disposizioni) Sono oggetto di richiamo espresso gli artt. 11, 13, 14, 15, 16, 19 commi 2 e 2-bis e 20 comma 3 del D.l. 350 del 2001. La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate: rinvio alla precedente prassi amministrativa: Circolare n.85/E del 1 ottobre 2001 Risoluzione n.143/E del 1 ottobre 2001 Circolare 99/E del 4 dicembre 2001 Circolare n.101/E del 5 dicembre 2001 Circolare n.9/E del 30 gennaio 2002 Risoluzione n.57/E del 27 febbraio 2002 Circolare n.24/E del 13 marzo 2002 Risoluzione n.132/E del 30 aprile 2002 Circolare n.37/E del 3 maggio 2002 Circolare n.54/E del 19 giugno 2002 Circolare n.13/E del 24 febbraio 2003 Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
La lotta ai paradisi fiscali in ambito internazionale In ambito internazionale stiamo assistendo ad un incremento della cooperazione amministrativa tra gli Stati sovrani e al tentativo di migliorare il livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni. Sulla base delle conclusioni del G 20 di Londra del 2 aprile 2009 e dell’ impulso della Commissione europea, procede l’attività di contrasto ai paradisi fiscali e di adeguamento allo standard Ocse dello scambio di informazioni. Stipula di accordi specifici tra Stati sullo scambio di informazioni. Pressing sui paradisi fiscali: emblematico il caso UBS-IRS Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
1-Il panorama internazionale in tema di incentivi al rientro dei capitali U.S.A: Adozione del “Voluntary disclusure practice”, misura di emergenza aperta da marzo a settembre 2009. Amnistia fiscale che consentirà ai contribuenti di mettersi in regola pagando le imposte dovute con l’aggiunta di una sanzione pari al 20 per cento del loro ammontare. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
2-Il panorama internazionale in tema di incentivi al rientro di capitali Francia: Dal 29 aprile scorso è aperto uno sportello, “la cellula di regolarizzazione”, per favorire il rientro di capitali dall’estero. I redditi rimpatriati vengono assoggettati all'imposta sui redditi per tre anni, mentre se ci sono i frutti di donazioni e successioni, o altri beni soggetti all'imposta sul patrimonio, si computano le imposte dovute per sei anni. Si calcola quanto dovuto per le due imposte e si aggiungono le penalità, a partire dagli interessi di mora. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
3-Il panorama internazionale in tema di incentivi al rientro di capitali Inghilterra: Adozione della “New Disclosure opportunity” Da settembre 2009 al marzo 2010 ci sarà la possibilità per chi non ha pagato le tasse su patrimoni detenuti all’estero, di mettersi in regola pagando, oltre alle imposte evase, un’ aliquota pari al: 10 per cento del loro ammontare, se il contribuente non ha avuto la possibilità di aderire alla sanatoria del 2007; 20 per cento per chi, pur potendo, non ha aderito alla precedente sanatoria. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
1-La lotta ai paradisi fiscali nel diritto interno L’Art. 12 del D.l n.78 del 2009, rubricato “contrasto ai paradisi fiscali”, prevede che gli investimenti e le attività finanziarie, detenute in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale si presumono, salvo prova contraria, costituite mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
2-La lotta ai paradisi fiscali nel diritto interno L’art. 13 del D.l n.78 del 2009, rubricato “contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali” ha apportato significative modifiche al regime di imputazione dei redditi dei soggetti esteri partecipati (regime CFC), disciplinato dagli artt. 167 e 168 del D.P.R. n.917 del 1986. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Come funziona lo scudo? Rimpatrio, ossia il ritorno in Italia dei capitali e/o delle attività finanziarie detenute all’estero Rimpatrio giuridico, ovvero l’apertura di un conto presso un intermediario residente (fiduciaria) che si intesta le attività depositate sul conto estero Regolarizzazione, con la quale si dichiara di possedere all’estero denaro, e/o le altre attività (Es. immobili) mantenendole all’estero (consentito solo per paesi comunitari, SEE o che scambiano adeguate informazioni. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Ambito di applicazione dello Scudo ter Le attività finanziarie e patrimoniali possono essere rimpatriate o regolarizzate mantenendo i beni all’estero, se detenute in Stati dell’Ue e in Stati SEE che garantiscono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa (attualmente solo la Norvegia), oppure solo rimpatriate in Italia se detenute in Stati non appartenenti all’Ue. L’emersione comprende anche le attività detenute a San Marino e nella Città del Vaticano Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
I soggetti interessati Le persone fisiche, tra i quali in particolare: Imprenditori e professionisti; Le società semplici e le associazioni equiparate; Gli enti non commerciali (anche se titolari di redditi di impresa); I trust equiparabili agli enti non commerciali; Le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del D.P.R n.917 del 1986 e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
1-Condizioni per l’accesso Deve trattarsi di soggetti fiscalmente residenti in Italia Nota Bene: Il requisito della residenza in Italia deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata e non necessariamente nei periodi precedenti Si considerano tali anche coloro i quali abbiano trasferito la propria residenza in un paradiso fiscale (es. Principato di Monaco) Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
2-Condizioni per l’accesso Si può accedere allo scudo solo se sono state violate le disposizioni sul monitoraggio fiscale recate dal D.L. 167 del 1990 “Rilevazioni ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e verso l’estero di denaro, titoli e valori” convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990 n.227. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Monitoraggio fiscale le violazioni rilevanti ai fini dell’accesso allo scudo fiscale Violazione dei divieti ed obblighi relativi al trasporto al seguito (art. 3 D.l. 167 del 1990) Violazione degli obblighi di dichiarazione dei trasferimenti tramite non residenti (art. 2 D.l. 167 del 1990) Violazione degli obblighi di dichiarazione delle consistenze e dei trasferimenti (art. 4, commi 1 e 2, D.l. 167 del 1990) Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Ambito temporale di applicazione La finestra temporale per rimpatriare o regolarizzare i capitali detenuti all’estero è aperta per il periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
1-La dichiarazione riservata Chi intende avvalersi dello scudo deve indicare, per le attività di natura finanziarie regolarizzate, i dati identificativi degli intermediari presso i quali le stesse sono depositate e, per le attività non finanziarie, il paese estero nel quale gli investimenti sono ubicati o detenuti; È prevista la distinta indicazione delle attività rimpatriate e/o regolarizzate suddivisa in: denaro, altre attività finanziarie, beni immobili e diritti immobiliari e altri investimenti di natura non finanziaria; Il contribuente può effettuare le operazioni di emersione anche attraverso più intermediari presentando più dichiarazioni riservate. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
2-La dichiarazione riservata La responsabilità sulla veridicità e la provenienza della certificazione ricade esclusivamente sull’interessato e sul soggetto che l’ha rilasciata che ne rispondono a tutti gli effetti di legge anche penali In essa gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori del territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2008 Per le attività detenute in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve presentare una distinta dichiarazione di emersione per la quota di propria pertinenza Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Il rimpatrio sintesi degli adempimenti Il soggetto interessato deve contattare l’intermediario a cui intende rivolgersi per effettuare l’operazione L’intermediario procede ad aprire appositi conti su cui depositare le attività finanziarie oggetto di rimpatrio Tale deposito deve avvenire fino a concorrenze dell’ammontare indicato dal contribuente nella dichiarazione riservata L’intermediario non ha l’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere allo scudo In caso di rimpatrio con trasporto al seguito, si applica la disciplina che prevede la comunicazione all’agenzia delle Dogane Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
La regolarizzazione sintesi degli adempimenti In caso di regolarizzazione di attività finanziarie è necessario allegare alla dichiarazione riservata una certificazione dell’intermediario non residente che attesti che tali attività, essendo depositate presso lo stesso, sono effettivamente detenute all’estero. Per gli investimenti e le attività di diversa natura non è richiesta alcuna certificazione degli intermediari. Occorre tuttavia una apposita perizia di stima L’intermediario che acquisisce la documentazione è tenuto ad effettuare un mero controllo formale. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Tassazione delle attività scudate È previsto il pagamento di un’imposta straordinaria del 5%, che si applica: Su un rendimento lordo presunto in ragione del 25% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite; con un’aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Determinazione dell’imposta straordinaria dovuta Costo del rimpatrio o della regolarizzazione Somma rimpatriata: € 1.000.000 Rendimento lordo presunto (2%) annuo: € 20.000 per anno (per un totale di € 100.000 nei cinque anni precedenti) Imposta straordinaria dovuta (50% x 100.000): € 50.000 Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Tassazione delle attività scudate Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
1-Gli effetti dello Scudo: sul piano penale Viene esclusa la punibilità per i principali reati di natura fiscale (infedele, fraudolenta e omessa dichiarazione, distruzione di documenti contabili) e societaria (falso in bilancio). Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
2-Gli effetti dello scudo: sul piano tributario Nei confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati in solido viene preclusa ogni attività di accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività oggetto di emersione. Deve comunque trattarsi di accertamenti relativi ad imponibili in qualche modo riconducibili alle attività oggetto di emersione e per importi non superiori a quelli indicati nella dichiarazione riservata Lo scudo comporta l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché di quelle previste dalla normativa sul monitoraggio. La presentazione della dichiarazione riservata evita inoltre agli interessati, l’obbligo di effettuare la compilazione del modulo RW per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo di imposta precedente Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Le cause ostative allo scudo fiscale Art. 14 D. l 350 del 2001, richiamato dall’art.13-bis, comma 5, del D. l. n.78 del 2009. In particolare, gli effetti premiali dello scudo non si producono quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è già stata constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza ” Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lett.c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.” Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Art.13-bis, comma 3 D.l. n.78 del 2009 “Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’art.41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo (…) .“ Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
I termini per beneficiare degli effetti dello scudo fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate “(…) in base agli artt. 14 e 15 del dl 350 del 2001, espressamente richiamati dal 4 comma sell’articolo 13-bis del dl n.78 del 2009, il rimpatrio e la regolarizzazione non producono gli effetti dello scudo (preclusione di accertamenti tributari e contributivi, estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, esclusione della punibilità per alcuni reati espressamente previsti) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia già stata avviata apposita attività di controllo nei confronti dei contribuenti interessati. In proposito quindi, si precisa che la dichiarazione riservata non poteva essere presentata prima del 15 settembre 2009 e dunque, è questa, e non quella del 5 agosto 2009, come erroneamente riportato dalle notizie stampa , la prima data utile ai fine della valutazione delle possibilità di beneficiare o meno degli effetti dello scudo. (…) Dunque si puntualizza che per i soggetti nei cui confronti alla data del 15 settembre 2009 risultavano già avviati attui istruttori, ovvero tali atti risultino avviati anche in data successiva ma comunque prima della presentazione della dichiarazione riservata, lo scudo era e resta inibito.” Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati
Valutazioni relative allo scudo: non solo “se”, ma anche in quale forma Scudo e utilizzo della dichiarazione riservata Scudo e finanziamento dell’impresa La scelta tra le forme di scudo (rimpatrio, regolarizzazione, rimpatrio giuridico) Scudo e polizze Scudo e trust Scudo e immobili La situazione del soggetto: Imprenditore, non imprenditore Impatto sull’imposta di successione La tenuta della riservatezza La protezione degli assets scudati Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati