F.A.M.A. un investimento sicuro

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F.A.M.A. un investimento sicuro

Storia del Fondo Il F.A.M.A. – Fondo Agenti Marittimi ed Aerei – nasce a Genova il 31 gennaio 1985 con lo scopo di attuare forme di previdenza ed assistenza sanitaria ed altre forme assicurative a favore degli agenti raccomandatari marittimi, agenti aerei, mediatori marittimi e loro familiari, nonché a favore delle rispettive aziende; inizialmente l’adesione al Fondo ha carattere volontario. L’iniziativa ha subito un buon successo. Con le premesse favorevoli, il Fondo si propone come gestore della previdenza obbligatoria della categoria. Nel 1995, difatti, con la legge 549 il Fondo viene assunto nell’ambito dei regimi previdenziali obbligatori. Si interviene modificando l’art. 16 della legge n. 135/77 che dispone che il Fondo gestisca le forme previdenziali obbligatoria degli Agenti Raccomandatari Marittimi.

La nostra previdenza obbligatoria In adempimento a quanto disposto dall’art. 16 della legge 135/77 il Ministero dei Trasporti stabilisce, con proprio decreto biennale, l’ammontare della contribuzione che deve essere versata al Fondo. L’obbligatorietà dell’adesione al Fondo viene ribadita e rafforzata sia dall’INPS che dal Ministero del Lavoro: con una circolare del 25 settembre 1996 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale acclara che i raccomandatari marittimi sono soggetti ad una contribuzione previdenziale obbligatori, sostitutiva di quella ‘di cui all’art. 2 commi 26 e ss., della legge n. 335/95’ (gestione separata); Il documento del Ministero del lavoro che evidenzia l’obbligatorietà della previdenza gestita dal F.A.M.A. porta la data del 26 settembre 2006. E’ in ragione di questi atti che oggi il Fondo gestisce con successo e giusta attenzione e cristallina chiarezza amministrativa la previdenza obbligatoria della categoria.

Art.28 del decreto ministeriale: la contribuzione Il quattro per cento dei compensi stabiliti col presente decreto, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, sono versati dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei a favore dei titolari delle imprese individuali e degli amministratori delle società che hanno per oggetto delle loro attività la raccomandazione di navi, nonché degli institori di dette imprese o società purché non siano iscritti ad altri istituti di previdenza obbligatoria per legge o per contratto collettivo di lavoro. Gli Amministratori e gli institori di dette società, aventi per oggetto delle loro attività la raccomandazione marittima di navi, devono, a loro volta, versare al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, il quindici per cento dei compensi degli stessi ricevuti per la carica. Il due virgola ottanta per cento dei compensi stabiliti col presente decreto, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, sono pure versati dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, per la stipulazione di una polizza volta alla copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di raccomandatario marittimo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dall’Assemblea del Fondo medesimo, ovvero per le altre finalità stabilite dalla stessa Assemblea, connesse e funzionali alla gestione del Fondo.

La convenzione 3151 sui diritti di Agenzia La decisione di istituire un contributo previdenziale obbligatorio si tradusse agli effetti pratici in un contributo pari al 3% dei compensi previsti da uno specifico decreto attuativo del 1987. Tale percentuale è stata successivamente portata al 4%. Poco dopo l’elevazione del contributo al 4%, il Fondo Agenti Marittimi ed Aerei individuò, in BPB Assicurazioni Vita S.p.A. (ora Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.), il partner ideale con il quale ideare un'apposita Convenzione Assicurativa. Questa Convenzione denominata “Convenzione 3043” si è evoluta, nel Gennaio 2007, nell'attuale Convenzione denominata “Convenzione 3151” destinata a Titolari ed Amministratori di Agenzia e Institori, in qualità di iscritti al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei.

La convenzione 3152 sui compensi agli Amministratori Nel Gennaio del 1996, fu esteso l’obbligo della tutela previdenziale anche a chi riceveva emolumenti in qualità di Amministratori o Institori delle Società di raccomandazione marittima. Si trattava del contributo del 10% destinato a coprire determinati redditi da lavoro autonomo, sostitutivo della gestione separata INPS. A seguito di tale innovazione legislativa, nello stesso anno 1996 il Fondo Agenti Marittimi ed Aerei si rivolse sempre alla BPB Assicurazioni Vita S.p.A. (ora Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.), per la gestione di questo specifico contributo. La scelta che si rivelò felice per le capacità e l’elevato livello di contenuti della Convenzione proposte dall’Impressa di Assicurazione, denominata “Convenzione 3041” che nel gennaio 2007, con l’aumento al 15% della contribuzione per adeguarsi al livello contributivo INPS, si è trasformata nell’attuale convenzione denominata “Convenzione 3152”, destinata agli Amministratori di Agenti Marittimi.

Il trattamento caso morte In caso di decesso dell’Aderente/Assicurato, nel corso della durata contrattuale verrà corrisposta ai beneficiari (eredi) il capitale garantito della polizza “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” e pari al prodotto tra il contributo annuo versato nel corso dell’anno solare precedente e gli anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età con un massimo di € 200.000,00 ed un minimo di € 10.000,00.

La previdenza volontaria Da sempre l’attenzione della Fondo Agenti Marittimi ed Aerei oltre alle forme di Previdenza Obbligatoria si è rivolta alla forma di Previdenza Volontaria. Infatti, fin dal 1985, le esigenze individuali o familiari del Socio/Assicurato di affiancare al contributo obbligatorio previsto dalla legge un contributo volontario, furono promosse attraverso una forma di previdenza volontaria con la stipulazione di una specifica Convenzione denominata “Convenzione 3044”. Attualmente questa Convenzione è stata assorbita all’interno delle due Convenzioni principali dando la possibilità ai familiari dei Soci di realizzare una forma di “Risparmio Previdenziale” in loro favore.

La polizza responsabilità civile In generale lo scopo principale dell’Assicurazione di Responsabilità Civile è quello di tutelare il patrimonio dell’Assicurato, la cui integrità può essere compromessa dall’obbligo di risarcimento di danni causati a Terzi. Tale assicurazione è regolata dall’Articolo 1917 del Codice Civile in base al quale l’Impresa di Assicurazione si impegna ad indennizzare l’Assicurato di quanto egli debba pagare perché civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi sia personalmente (responsabilità diretta) sia da persone delle quali debba rispondere (responsabilità indiretta). La Polizza/Convenzione di Responsabilità Civile dell’Agente Marittimo si rivolge agli Agenti Raccomandatario marittimo iscritto al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Le riserve matematiche del F.A.M.A.

I contributi versati

Di seguito si illustrano le performance del FAMA confrontandole con quelle di alcuni indici Fideuram. La metodologia utilizzata è stata la seguente: è stato individuato un arco temporale rappresentativo (2000-2009) e per tale periodo sono stati considerati i rendimenti del FAMA e degli indici Fideuram. Una volta determinati tali rendimenti, è stato calcolato il montante di € 100,00 (tramite la formula della capitalizzazione composta) investiti il 1 gennaio 2000.

Si è, inoltre, calcolato il montante al dicembre 2009 (tramite la formula della capitalizzazione composta), ipotizzando di versare ad ogni inizio anno un premio ricorrente di € 100,00. se un cliente avesse investito nel FAMA ad ogni ricorrenza annua un premio di € 100,00 a partite dal 1° gennaio 2000 alla fine dei dieci anni avrebbe un montante riconosciuto di € 1.268,71.

E’ stata condotta la stessa analisi considerando un arco temporale che va dal 1992 al 2009 e per tale periodo sono stati considerati i rendimenti del FAMA e degli indici Fideuram. Si evidenzia come la performance del FAMA è stata maggiore di quella di tutti gli indici Fideuram. Quindi, per fare un esempio, se un cliente avesse investito € 100,00 nel 1992 nel FAMA adesso avrebbe un montante riconosciuto di € 333,57.

Si è, inoltre, calcolato il montante al dicembre 2009 (tramite la formula della capitalizzazione composta), ipotizzando di versare ad ogni inizio anno un premio ricorrente di € 100,00. Se un cliente avesse investito nel FAMA ad ogni ricorrenza annua un premio di € 100,00 a partite dal 1° gennaio 1992 alla fine dei diciotto anni avrebbe un montante riconosciuto di € 3.145,38.

Altri numeri Gli associati al Fondo sono più di 800 dei quali più di 700 effettivamente attivi dal punto di vista contributivo Le Aziende associate sono più di 300 in tutta Italia

Distribuzione per età Età Numero Associati Percentuali 20/34 38 5,3% 35/44 129 18,0% 45/54 212 29,5% 55/65 208 29,0% <65 131 18,2%  

Distribuzione per regioni Regione Asso- ciati % Liguria 211 29,39% Toscana 111 15,46% Puglia 60 8,36% Campania 56 7,80% Sicilia Romagna 48 6,69% Veneto 47 6,55% Friuli Venezia Giulia 41 5,71% Sardegna 29 4,04% Lazio 21 2,92% Marche 15 2,09% Lombardia 8 1,11% Calabria 7 0,97% Abruzzo 5 0,70% Molise 3 0,42%

FAQ Qualsiasi dipendente di Agenzia Marittima può essere iscritto al FAMA? No solamente Amministratori e Institori. La quota di adesione e contributo annuale, variano in base al ruolo ricoperto in azienda? Di che importi stiamo parlando? La quota Associativa (non legata alla contribuzione) è singola per ciascun Associato indipendentemente dalle posizioni aperte ed è pari a 51,65€ annue; le contribuzioni previdenziali vanno pagate secondo le percentuali stabilite dal decreto ministeriale come abbiamo già visto; riguardo alla contribuzione legata ai diritti di agenzia sarà la società stessa ad indicare a favore di quali Amministratori e/o Institori andrà versata e in che percentuale. Il versamento dei contributi al FAMA sostituisce od integra l’usuale versamento al sistema previdenziale obbligatorio? Il F.A.M.A. è la previdenza obbligatoria degli Amministratori ed Institori di Agenzie marittime e in quanto tale è a tutti gli effetti sostitutiva dell’INPS. Cosa succede ai versamenti effettuati negli altri fondo previdenziale obbligatorio se ad un certo punto si decide di passare al FAMA? Se sono versamenti effettuati come dipendente di una società o perché dovuti ad altro ente rimangono presso l’ente previdenziale al quale si contribuiva in attesa del raggiungimento dell’età pensionabile; nel caso fossero stati versati erroneamente all’INPS, quando invece si aveva diritto a contribuire presso il F.A.M.A., si potrà richiedere la restituzione di quanto versato per farlo confluire sulla propria posizione presso il nostro Fondo. Cosa succede se dopo “X” anni di iscrizione e versamento contributi previdenziali al Fama la persona in oggetto cambia radicalmente professione e non rientra più nella categoria lavorativa obbligatoria per essere iscritti al FAMA? Si potrà riscattare quanto versato e quanto maturato presso il nostro Fondo, ricongiungendolo con i nuovi versamenti previdenziali, oppure lasciare aperta la posizione per riscattare l’ammontare a scadenza. Quali sono i termini per la cancellazione volontaria dal fondo? A scadenza, raggiunta l’età pensionabile oppure per cessata attività nell’ambito della raccomandazione marittima.

FAQ In quale occasione entra in gioco la copertura alla Responsabilità Civile di cui alla polizza prevista dal FAMA? Nello stesso momento in cui viene effettuato il primo versamento contributivo nell’ambito della convenzione 3151, percentuale sui diritti di Agenzia. Parliamo di versamenti “spontanei e volontari” al proprio fondo, oltre ai contributi dovuti: quali sono i termini ed i tempi per la riscossione degli interessi? Le posizioni aperte per versamenti volontari possono essere riscattate in qualsiasi momento a partire da un anno dall’apertura, su queste posizioni i titolari potranno versare l’ammontare desiderato con qualsiasi frequenza desiderata, con massima libertà. Entro quale ambito è prevista l’assistenza sanitaria per i parenti di coloro che sono iscritti al FAMA? Non esistono al momento polizze sanitarie a cura del F.A.M.A. Sulla base dell’andamento degli ultimi anni quali sono le previsioni in termini di interessi maturati sugli importi versati e quali sono i “numeri” relativi alle adesioni? Abbiamo già mostrato gli andamenti del nostro Fondo nelle pagine precedenti e considerando la solidità dei nostri investimenti niente fa pensare a un cambiamento di trend; aggiungiamo che il finanziamento delle “Gestioni Separate”, come quella al quale aderiamo, sono disciplinate da uno specifico regolamento, predisposto in conformità alle regole stabilite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, l’Authority di settore) con circolare n. 71 del 1987; inoltre la normativa impone che gli attivi a copertura delle riserve tecniche debbano essere sufficienti a garantire gli impegni presi per i clienti e vadano a costituire un patrimonio riservato agli assicurati, non aggredibile da alcun creditore.