ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA Materiale riservato e strettamente confidenziale Riconoscimento di conoscenze e competenze extrauniversitarie Individuazione di linee guida per i riconoscimenti di attività extrauniversitarie da parte dei Consigli di Corso di Studio Proposte della Commissione Didattica di Ateneo (formulate sulla base della Relazione del Gruppo di Lavoro sottoposta al parere della Commissione Didattica di Ateneo nella seduta del 29 maggio e 11 dicembre 2007) ALL. 1 pratica 3/1 S.A. del
Copyright© Materiale riservato e strettamente confidenziale 2 a)conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia b)conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso c)la formazione impartita al personale delle Amministrazioni Pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione (art. 22 co 13, L. 448/2001 come modif.dall’art. 2 co 147 L. 286/2006). LINEE GUIDA COMUNI PER IL RICONOSCIMENTO Numero massimo di CFU riconoscibili conoscenze e competenze extrauniversitarie sub a):(Si veda parere C.D ) massimo di 30 CFU complessivi, per le lauree e per le lauree specialistiche o magistrali. conoscenze e competenze extrauniversitarie sub b) e c):(Si veda parere C.D ) massimo di 60 CFU per le lauree e 40 CFU per le lauree specialistiche o magistrali. Resta fermo il limite massimo complessivo di 60 CFU riconoscibili In tutti i casi, le attività già riconosciute per CFU nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nei corsi di laurea magistrale (Si veda parere C.D ) Tipologia di attività riconoscibili conoscenze e competenze sub a) e b) (Si veda parere C.D. del ) I riconoscimenti sono effettuati nell’ambito delle attività formative di tipologia “a scelta dello studente” e “altre attività”, con esclusione del riconoscimento delle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative. TIPOLOGIE DI CONOSCENZE E COMPETENZE EXTRAUNIVERSITARIE RICONOSCIBILI (ART. 5 comma 7 D.M. 270/2004 e 16 comma 5 RDA; art. 22 co 13, L. 448/2001 e succ. modif.)
Copyright© Materiale riservato e strettamente confidenziale 3 APPLICAZIONI NORMATIVE unica applicazione espressa è contenuta nella L. 64/2001 (art. 10 comma 3) che prevede la possibilità per le Università di riconoscere come CFU le attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum di studi. IPOTESI DI MAGGIOR RILIEVO L’ipotesi maggiormente rilevante è quella del riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali acquisite nello svolgimento di un’attività lavorativa (comprese le attività di stage, tirocini e pratica professionale). LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO Idonea certificazione delle conoscenze e abilità professionali ai sensi della normativa vigente risultante dalla documentazione presentata dallo studente richiedente. La potestà di certificazione è riconosciuta dalla legge solo a soggetti pubblici e non anche ai datori di lavoro privati. 1.Per il riconoscimento è necessario: a) CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI CERTIFICATE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA Attenta valutazione dell’entità dell’attività lavorativa o professionale e delle conoscenze e abilità professionali acquisite nello svolgimento della stessa. Deve essere accertata la consistenza dell’esperienza svolta con riguardo alla: - tipologia specifica del rapporto lavorativo e sua congruità con gli obiettivi del Corso e le finalità dell’attività formativa riconosciuta; - congruità della durata temporale rispetto al numero di CFU che vengono riconosciuti.
Copyright© Materiale riservato e strettamente confidenziale 4 Individuazione dei casi nei quali si può considerare effettivamente svolta l’attività e acquisite le conoscenze e abilità professionali (ove necessario); indicazione di ogni ulteriore specificazione che i Corsi di Studio ritengono utile al fine della valutazione del possesso delle competenze. Es.: gli OOAA hanno ritenuto non sufficiente la mera iscrizione all’Albo professionale ma hanno considerato necessaria l’iscrizione all’Albo per un congruo periodo di tempo. Es.: gli OOAA hanno considerato essenziale essere in possesso anche di un mandato ad operare conferito da un istituto bancario, finanziario o assicurativo. Estremo che da solo indica il sicuro esercizio dell’attività lavorativa di promotore finanziario. 2. Per il riconoscimento non è necessaria: la verifica finale del profitto per l’acquisizione dei CFU. 3. Riconoscimento di attività extrauniversitaria per il tirocinio curriculare L’attività lavorativa può essere riconosciuta come CFU di tirocinio curriculare in presenza di un’attività lavorativa certificata secondo la normativa vigente e in base ai criteri di riconoscimento previsti dal Regolamento di Corso di Studio. La possibilità di riconoscere la sola frequenza del tirocinio curriculare rimane qualora non sia possibile procedere al riconoscimento dei CFU. (si veda parere C.D )
Copyright© Materiale riservato e strettamente confidenziale 5 LIVELLO POSTSECONDARIO DELL’ATTIVITA’ Per attività post-secondarie vanno intese quelle che implicano il possesso del diploma di scuola media superiore (Nota CRUI del ). PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITA’ ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ Occorre una effettiva partecipazione dell’Ateneo alla realizzazione dell’attività: è necessaria la stipula di apposita convenzione, non è sufficiente una semplice delibera con la quale l’Università dispone il riconoscimento. Per la stipula delle convenzioni per lo svolgimento delle attività professionalizzanti sono delegati i Presidi (SA ). b) CONOSCENZE E ABILITÀ MATURATE IN ATTIVITÀ FORMATIVE DI LIVELLO POST- SECONDARIO, ALLA CUI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE L’UNIVERSITÀ ABBIA CONCORSO LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO 1.Per il riconoscimento è necessario: l’effettiva partecipazione dell’Ateneo alla progettazione e realizzazione dell’attività formativa. La quotazione in crediti dell’attività, ovvero l’adeguata certificazione delle ore di attività al fine della loro conversione in crediti. La previsione di una verifica finale e certificata delle conoscenze acquisite
Copyright© Materiale riservato e strettamente confidenziale 6 Art. 22 co 13 L. 448/2001 (come modificato dall’art. 2 co 147 L.286/2006) “Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, …, può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio … Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.” Art. 2 co 147 L. 286/2006 “…Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.” CONVENZIONI STIPULATE DALL’ATENEO Ministero dell’Interno - Dipart. Pubblica Sicurezza (riconoscimento di CFU inerenti gli studi compiuti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato) Guardia di Finanza (riconoscimento di CFU inerenti gli studi compiuti presso gli Istituti di istruzione della Guardia di Finanza (Accademia, Scuola Ispettori e Sovrintendenti e Legione Allievi)). c) FORMAZIONE IMPARTITA AL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE ABBIA SUPERATO IL PREVISTO CICLO DI STUDI PRESSO LE RISPETTIVE SCUOLE DI FORMAZIONE (art. 22 co 13, L. 448/2001 come modificato dall’art. 2 co 147 L. 286/2006) Le Leggi 448/2001 e 286/2006, con disciplina in parte derogatoria rispetto alle regole generali previste dall’art. 5 comma 7 del DM 270/2004, qualificano come riconoscibili tali attività formative specificando solamente che gli Atenei, nella loro autonomia e in considerazione della specificità del percorso formativo seguito, possono riconoscere CFU previa necessaria convenzione che ne determini le modalità. Tali convenzioni potranno prevedere riconoscimenti anche in attività formative di base, caratterizzanti e affini, nel limite del numero massimo di 60 CFU riconoscibili per le lauree e 40 CFU per le lauree magistrali. Resta fermo il limite massimo complessivo di 60 CFU riconoscibili. (Si veda parere C.D. del )