Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”

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Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”

UNA SOLA LEGGE PER BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI … per dare continuità e coerenza alle azioni del governo regionale e locale … CHE VIVONO IN EMILIA-ROMAGNA per dare attuazione all’art. 3 della Costituzione rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, indipendentemente da etnia, cittadinanza, residenza… per dare attuazione alla convenzione ONU sui diritti dell’infanzia che garantisce a ogni fanciullo gli stessi diritti “senza distinzioni di sorta”

Oggetto della legge (art.1) … la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale… … la Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo… come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale

Principi ispiratori (art. 2) Principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) condizioni di salute (fisica, mentale, sociale) pari opportunità di crescita e realizzaz. istruzione, formazione, riconoscimento di talenti e aspirazioni educazione a pace, legalità rifiuto violenza dialogo intergenerazionale, interculturale, interreligioso partecipazione, cittadinanza attiva diverse abilità, differenze di genere rispetto di diritti e bisogni delle giovani generazioni Istruzione, formazione, Riconoscimento di talenti e aspirazioni diritto alla salute stili di vita sani autonomi diritti di bambini e ragazzi (convenzioni Internazionali)

Il Comune (art. 4) Svolge “funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed Erogazione diretta o indiretta dei servizi E degli interventi, nonché di valutazione […] dei risultati” (4/1) Strumenti:funzioni: Inoltre (4/2): - È titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori; - Esercita le funzioni di gestione, autorizzazione, vigilanza dei servizi socio-educativi; - Collabora con l’Autorità giudiziaria Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale

La Provincia (art. 5) funzioni:Strumenti: Cura iniziative di tutela e accoglienza e ne esegue il monitoraggio (5/1.a) Programma provinciale “Promuove e attua il collegamento tra i servizi locali […] allo scopo di potenziare la rete di protezione […]soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità” (5/1.b) Istituisce organismi di coordinam.(5/1.c) Cura la formazione di operatori, tutori, Curatori; scambi (5/1.d) Persegue (20): - raccordo tra pianificaz. locali; - progettualità sovradistrett. e di area vasta -economia di sistema -formazione operatori e supervisione équipe - scambi

La Regione (art. 6) funzioni: Approva le linee strategiche delle politiche regionali (6/1.a) Favorisce raccordo tra provincie e distretti per omogeneità di opportunità (6/1.c) Istituisce organismi di coordinam.(6/1.d) Può disporre controlli e verifiche su comunità (6/1.e) Gestisce dati mediante osservatorio (6/1.f) Sostiene volontariato adolescenziale a favore di pari (6/1.h) Prepara curatori e tutori (6/1.h) Strumenti: Piano sociale e sanitario Programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità

Strumenti per l’integrazione delle politiche: i coordinamenti Livello: regionale intermedio territoriale Coordinamento tecnico provinciale Coordinamento tecnico a livello distrettuale Coordinamento Regionale per L’attuazione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Gruppo tecnico Per l’integrazione intersettoriale Commissione Art. 13 D.Lgs 272/89 (area penale)

Coordinamenti regionali Prima della LR 14/08Dopo la LR 14/08 CRAD (coordinamento regionale adozioni) Presso l’assessorato, con competenze solo sull’adozione Coordinamento Regionale per L’attuazione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (22/1-4) Gruppo tecnico per l’integrazione intersett.le (LR 10/04) Commiss. Art. 13 D.Lgs 272/89 (area penale) Invariato (22/5-6) (c/o presidenza giunta regionale) Invariata (29) ma raccordata con i coordinamenti provinciali (21/2.d); c/o assessorato Presso la presidenza della giunta reg.le Composizione: servizi sociali, sanitari, educativi, USR, III settore + giustizia - sicurezza - Propone iniziative di studio e promozione; - Attiva collaborazioni tra servizi, enti autorizzati adozione, rappresentanze accoglienza…; - Elabora proposte sulla programmazione; - Promuove buone pratiche

Il coordinamento tecnico provinciale (art. 21) Prima della LR 14/08 Dopo la LR 14/08 Coordinamenti Tematici (in parte già superati per effetto della DGR 846/07) Coordinamento Tecnico provinciale (istituito formalmente: 5/1.c) Composizione: (in accordo tra Provincia e CTSS) rappresentanza distrettuale di servizi sociali, sanitari, educativi, III settore + giustizia - sicurezza - Collabora a redazione del Programma prov.le - Contribuisce a promozione - Propone superamento squilibri e diffusione buone prassi Raccordo con: CTSS, Ufficio di supporto, CPP

Il coordinamento tecnico a livello distrettuale (art. 19) enti locali scuole serv. socio- educativi AUSL Il coordinamento assicura: - Rete di relazioni - Monitoraggio e valutazione programma territoriale d’intervento - Promozione buone prassi e documentazione Funzione di coordinamento: garantita da ufficio di piano mediante figure di sistema Azioni di Coordinamento terzo settore

L’osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani (art. 7) Finalità: “fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna” Sezioni: a) infanzia e adolescenza; b) giovani Osservatorio assessorati, agenzie, istituti regionali ai lavori dell’osservatorio concorrono: enti territoriali, ammin.ni statali magistratura (previo accordo) Compiti dell’osservatorio: - Gestione flussi informativi -Realizzazione di mappe dei servizi e delle risorse - Indagini e ricerche - Relazioni periodiche - Rapporti e pubblicazioni di restituzione dei dati

Sistema dei servizi ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza Art. 10: Partecipazione e qualità della vita Art. 11: Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani Art. 12: Educazione ai media Art. 13: Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche Art. 14: Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

Art. 10: Partecipazione e qualità della vita La Regione: Valorizza formazione, informazione, scambio, aggiornamento degli operatori Promuove il gioco quale strumento educativo Sostiene progetti di fruizione dell’ambiente naturale- urbano Promuove l’accesso e partecipazione a cultura ed arti Valorizza una cultura della progettazione e pianificazione territoriale rispettosa dei bambini Promuove la partecipazione alla vita pubblica dei bambini

Art. 11: Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani La Regione: - Riconosce l’educazione alla salute come strumento fondamentale di formazione e crescita - Promuove accordi con soggetti pubblici e terzo settore per programmi d’intervento A tal fine incentiva progetti e interventi volti: -allo sviluppo della relazione madre–bambino e genitori–figli; -al supporto e formazione di insegnanti e educatori sulla disabilità; -alla facilitazione all’accesso ai servizi per i ragazzi; -allo sviluppo dei fattori protettivi.

Art. 12: Educazione ai media “La Regione promuove l’educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative…” Sostegno a iniziative di ricerca e formazione anche mediante Centri studi, Università Poli specialistici Promozione della diffusione di codici di autoregolamentaz.ne su rappresentazione dei minori mediante CORECOM e garante Promozione di stabili forme di confronto con i media per una corretta Informazione sulla condizione dei bambini e ragazzi Regione

Art. 13: Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche “La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e Sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo Sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti…” La Regione promuove : L’educazione a corretti stili di vita anche attraverso formazione sportiva di base e attività motoria In collaborazione Con Enti e comitati L’educazione al movimento e allo sport In accordo con Scuole Iniziative sperimentali

Art. 14: Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative La Regione valorizza il tempo extrascolastico attraverso la promozione di iniziative e servizi gestiti da soggetti pubblici e privati. I servizi pubblici e a finanziamento pubblico sono aperti a tutti senza distinzioni; In tutti i servizi e le attività è presente un adulto responsabile Scoutismo Oratori punto di incontro e socializzazione servizio di accompagnam. e sostegno eroga informazione, agisce su comportamenti a rischio, facilita accesso a servizi Centro estivo Soggiorni di vacanza campeggi Tipologie previste nell’articolo Centro di aggregazione ad accesso diretto Gruppo educativo Educativa di strada accesso diretto o su segnalaz. serv. sociale rivolta a gruppi spontanei

Art. 15 Centri per le famiglie “I comuni, in forma singola o associata, nell’adempimento delle proprie Funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare La rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli” Il Centro per le famiglie Finalità: Aree di operatività: Promozione benessere; Sostegno competenze genitoriali; Sviluppo risorse familiari e comunitarie Integrazione e potenziamento servizi Promozione cultura accoglienza Area dell’informazione Area del sostegno delle competenze genitoriali Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie Programmazione integrata con i consultori; raccordo con servizi territoriali, scolastici…

Servizio sociale professionale ed équipe territoriali (art. 17) “… figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell’infanzia e adolescenza” Assistente Sociale (comma 2) Esperto Giuridico (comma 7) “… supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe…” Metodologia del lavoro di équipe (commi 3 e 6) “… che consente l’integrazione delle professioni sociali, educative, sanitarie…” Associazionismo degli enti locali (comma 4) “… per assicurare […] efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l’emergenza…” Operatori Organizzazione

Bambini e ragazzi vittime di reato: il sistema di protezione (art. 24) Definizione di sistema (comma 2): “è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione“ Formazione a tutti i livelli (commi 1.a e 4) Allestimento strutture per audizioni (comma 4) Presupposti. La Regione: - Riconosce il diritto a cure tempestive (comma 5) - Promuove l’accompagnamento tutelante (comma 2.d) - Promuove la presa in carico tempestiva e complessiva (comma 2.e) Risorse: Ambito di raccordo: Coordinamento tecnico provinciale Afferiscono al sistema: Équipe di II livello (art. 18)

Le équipe di secondo livello/1 Attivazione Conferenza territoriale Sociale e sanitaria (18/1) e Provincia (5/1.b) Soggetto promotore Creazione Servizi del territorio; Provincia (5/1.b)

Le équipe di secondo livello/2 Principali funzioni (18/4) bambini e ragazzi terapia riparativa accompagnamento iter giudiz. eventuale presa in carico consulenza supervisione terapia familiare Servizi territoriali adulti accoglienti comunità famiglia di origine

Le équipe di secondo livello/3 Composizione (18/5) minima Assistente sociale integrata Psicologo esperto Neuropsichiatra infantile educatore Ad es. esperto giuridico (17/7) ginecologo Personale Specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione Altre figure: - a seconda dei casi - specificam. preparate

Bambini e ragazzi autori di reato: la rete di esecuzione degli interventi (art. 27) Definizione di rete di esecuzione: “Comprende le strutture, le forme di accoglienza, i servizi di ambito sociale, formativo-educativo, ricreativo.” (27/3) Presupposti (27/1). La Regione promuove: - il principio di residualità della pena detentiva - funzione educativa di procedimento e misura penale territorializzazione (24): -Condivisione progetto personalizzato -Dimissione concordata -Coinvolgimento territoriale -(enti, sindacati, associazioni…) risorse: giustizia riparativa: mediazione penale Strumenti: Protocolli RER-Ministero Raccordo: - Commissione art Coordinam. tecnici provinciali e distrettuali

DIRITTO A UNA FAMIGLIA E ALL’ACCOGLIENZA Prevenzione dell’abbandono attraverso: Sostegno alle competenze genitoriali delle famiglie in difficoltà Tutela del parto anonimo e immediata accoglienza del neonato in ambiente familiare Sostegno all’adozione, dal momento dell’informazione alle coppie disponibili, fino al periodo post-adottivo Rafforzamento del sistema mediante l’incremento delle èquipe di secondo livello e la promozione di accordi tra tutti i soggetti competenti

DIRITTO A UNA FAMIGLIA E ALL’ACCOGLIENZA (segue) Per i ragazzi allontanati dalla famiglia: pari dignità di affidamento familiare e accoglienza in comunità, scelti in base alle esigenze del singolo minore (art. 31) Differenziazione delle risposte accoglienti Monitoraggio e raccordo delle realtà locali per raggiungere omogeneità di trattamento