I contratti del diporto nautico Diporto = attività nautica in acque marittime o interne per scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. Diporto = diverso dalla navigazione commerciale. Decreto legislativo n. 171/2005 = codice della nautica da diporto. Unità da diporto per scopi di natura commerciale quando: Sono oggetto di un contratto di locazione e di noleggio; Sono usati per l’insegnamento della navigazione da diporto; Sono usati come appoggio e ausilio per coloro che praticano immersioni a scopo sportivo e ricreativo. Locazione = contratto in base al quale un soggetto locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere ad un altro soggetto conduttore il godimento di una unità da diporto per periodo di tempo stabilito. Il conduttore deve provvedere personalmente o tramite uno skipper alla condotta dell’imbarcazione. Forma scritta per la validità del contratto. Il contratto deve essere tenuto a bordo dal conduttore in originale o in copia conforme
Noleggio = contratto con il quale una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un dato tempo per motivi ricreativi in zone marine o in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, nel rispetto delle condizioni fissate dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Forma scritta per la validità del contratto. Obbligo della tenuta a bordo del contratto in originale o in copia conforme. Differenza con la locazione: non vi è la consegna dal noleggiante al noleggiatore e l’equipaggio resta alle dipendenze del noleggiante. Skipper = può essere il noleggiante o un terzo dal noleggiante individuato. Se lo skipper viene individuato e ingaggiato dal noleggiatore cambia il contratto. Non si ha più noleggio bensì locazione. Il noleggiatore non ha alcun controllo né ingerenza nell’attività nautica. Responsabilità per i danni arrecati dall’unità noleggiata gravano sul noleggiante.
Contratto di ormeggio = contratto con il quale il proprietario o colui che è titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento su una unità da diporto in cambio di un prezzo corrispettivo ottiene la possibilità di sostare per un breve periodo in un approdo turistico o di utilizzare un posto barca per periodi stagionali lunghi anche pluriennali. Contratto atipico (deposito e contratto d’opera). Prestazione di custodia = principio di affidamento. Contratto di rimessaggio = contratto con il quale un soggetto acconsente che un altro, dietro pagamento di un prezzo corrispettivo, di occupare con un bene mobile temporaneamente non utilizzato lo spazio allestito con tutti i servizi che ne garantiscano la funzionalità e la sorveglianza. Contratto atipico (disciplina del deposito art. 1776 codice civile) = custodia del bene.