Il principio di laicità Lezione del Prof. Rivetti slides a cura della Dott.ssa Moroni
Laos (Ellenismo) – usato per distinguere il popolo dai suoi capi “laico” è colui che non esercita alcun ufficio Medioevo: laico è il semplice fedele, colui che non fa parte del clero (differenza) Settecento: laico = civile in opposizione ad ecclesiastico: estraneo alle cose sacre. Attribuito allo Stato indica la reciproca autonomia della struttura di potere politico e della struttura di potere religioso
La laicità dello Stato Origina dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese – affermazione dello Stato liberale e separatista rispetto alle istituzioni religiose E’ caratterizata da: 1)Autonomia dello Stato rispetto a qualsiasi sistema religioso/apparato ecclesiastico (Stato autocefalo) 2)Aconfessionalità e neutralità dell’ordinamento – autonomia del cittadino in materia religiosa 3)Temporalità: è relativa alla organizzazione istituzionale, alla storia, alla cultura di ciascuno Stato
La laicità francese -separazione assoluta dello Stato dalla religione (indifferenza) La religione è un fatto privato, di coscienza -legge 9/12/1905 “Separazione delle Chiese dallo Stato” – art. 1 “La Repubblica assicura la libertà di coscienza.” -art. 1 Costituzione “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale” -legge 228 del 2004 sui simboli religiosi “E’ vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un’appartenenza religiosa”
Il principio di laicità in Italia Non è contenuto in un preciso articolo della Costituzione E’ stato ricavato in via ermeneutica dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost. Rappresenta uno dei profili della forma di Stato E’ principio supremo dell’ordinamento costituzionale: è parametro per vagliare la legittimità delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale
Rassegna giurisprudenziale Corte Cost. 12/04/1983 n. 203 (insegnamento della religione cattolica) -il il principio supremo della laicità dello Stato, é uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. -Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.
Corte Cost. 18/10/1995 n. 440 (reato della bestemmia ex art. 724 c.p.) -lo Stato deve garantire la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza. -è inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose (abbandono del criterio quantitativo) –piena attuazione art. 8, I comma Cost. Articolo 724. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila
Corte Cost. 30/09/1996 n. 334 (giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 238 cpc) La distinzione di ordini distinti connota il principio supremo di laicità dello Stato Ciò comporta che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato Divieto per lo Stato di ricorrere ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti
Art. 238 cpc Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini,] giuro …», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura. Inammissibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato. (Cfr. C. cost. 117/79 e 149/95 sull’art. 251 cpc “Giuramento dei testimoni”)
Corte Cost. 13/11/2000 n. 508 (Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale recante “Vilipendio della religione dello Stato”) In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione),l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa …imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza
Art. 402 Cod. Pen. Vilipendio della religione dello Stato. Chiunque pubblicamente vilipende [c.p. 266] la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.
Resta ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8). Attuazione della eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)
LAICITA’ APERTA/POSITIVA (all’italiana) -distinzione tra ordini -non esclude il ruolo pubblico delle Chiese (sana cooperazione senza confusione di competenze) -libertà religiosa in negativo: immunità da coercizioni esterne in materia di coscienza -libertà religiosa in senso positivo: impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio - piena libertà religiosa che si riflette sul piano dell’eguaglianza, evitando discriminazioni dovute alla credenza
Laicità negativa alla francese/ laicismo Indifferenza rispetto alla religione La libertà religiosa è un diritto individuale (emarginazione della religione nell’ambito privato) Separazione (non distinzione) tra ordini che reciprocamente si ignorano