LA CORTE COSTITUZIONALE E IL SISTEMA DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Advertisements

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
IL GOVERNO DELLO STATO.
La Corte costituzionale
GIUSTIZIA GIURISDIZIONALE : preventivo/accentrato
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana
Presidente della Repubblica
Le garanzie Struttura lezioni Organizzazione della giustizia
Le fonti del diritto.
Effetti della sentenza di accoglimento
Il Presidente della Repubblica
LA COSTITUZIONE ITALIANA.
GLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA
La Corte costituzionale
La formazione del governo
CORTE COSTITUZIONALE Lezione 10.
LA CORTE COSTITUZIONALE
15 1. Le origini e i modelli della giustizia costituzionale
MAGISTRATURA Lezione 11.
ORGANI COSTITUZIONALI
LA MAGISTRATURA LA GIURISDIZIONE A)giurisdizione in senso oggettivo
Sindacato di legittimità costituzionale delle leggi (Judicial Review)
Organização judiciária italiana
PRESIDENTE DLLA REPUBBLICA
Associazione Codici Sicilia
Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari
Regolamento comunitario/ principio supremo
IL GOVERNO.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LA CORTE COSTITUZIONALE
la Corte costituzionale
Giudizio in via incidentale
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la Costituzione 
La giustizia costituzionale
L’amministrazione della giustizia
Diritto Stato, servizi, imprese.
La Corte Costituzionale
L’ordinamento della Repubblica.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Diritto pubblico L-Z Prof. Davide Galliani.
Criterio della competenza In molti casi, le fonti normative non sono distribuite secondo una linea verticale (gerarchia), bensì “orizzontalmente” (competenza).
Schema (non completo) delle fonti del diritto (italiano)
Attività di tutoraggio Corsi di Laurea in Scienze Politiche Coorte 2014/2015 Materia: Istituzioni di Diritto Pubblico Tutor: Greta Massa Gallerano Lezione.
Istituzioni e poteri dell’Unione Europea. istituzioni.
L’organizzazione costituzionale
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
La formazione delle leggi
INTRODUZIONE AL DIRITTO
L’Italia è una Repubblica Parlamentare situata nell’Europa meridionale con una popolazione di 60,9 milioni di abitanti e la sua capitale è Roma.
La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana E’ un organo di garanzia costituzionale che ha il compito di giudicare la legittimità degli atti dello.
1 La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Il quadro costituzionale - art 24: tutela nei confronti dell’amministrazione non soltanto.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
COSTITUZIONE ITALIANA
13-14/12/20061 L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale - I L’attuazione di regole internazionali convenzionali L’adattamento automatico:
Sindacato di costituzionalità Carattere della Costituzione –flessibile –rigida Diffuso Accentrato.
Funzioni Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni Conflitti di attribuzione Accuse contro il Capo dello.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54) Titolo I Rapporti civili (artt ) Sono qui specificate le fondamentali libertà civili e i limiti di esse.
La Corte Costituzionale E’ un organo di garanzia che non esisteva in epoca liberale e fascista. Perché? E’ stata prevista dalla Costituzione fin dal 1948.
L A CORTE COSTITUZIONALE Loris Poloni PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE DETTA «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA» IL PARLAMENTO (55-82) IL PRESIDENTE DELLA.
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
La Corte Costituzionale
Transcript della presentazione:

LA CORTE COSTITUZIONALE E IL SISTEMA DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

SISTEMA <<DIFFUSO>> (U.S.A. 1803: “disapplicazione”) e SISTEMA <<ACCENTRATO>> (Austria 1920: “illegittimità”)

COMPOSIZIONE 5 GIUDICI nominati dal Parlamento 5 GIUDICI nominati dal P.d.R. 5 GIUDICI eletti dalle supreme magistrature ord. e amm. DURATA IN CARICA 9 ANNI (non rieleggibili)

FUNZIONI A) GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, DELLO STATO E DELLE REGIONI B) GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO, FRA LO STATO E LE REGIONI E FRA LE REGIONI C) GIUDIZIO SULLE ACCUSE PROMOSSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D) GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO

GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI Oggetto Modi di accesso: INDIRETTO (o incidentale): concretezza ordinanza di rimessione di un giudice nel corso di un giudizio: rilevanza e non manifesta infondatezza DIRETTO

Atti legislativi impugnabili - leggi statali, ordinarie e costituzionali - leggi regionali - atti governativi con forza di legge (problemi per i d.l.) - regolamenti parlamentari (v. giur. cost.) Parametri del giudizio - disposizioni costituzionali - norme interposte (l. delega, l. quadro, statuti regionali) - trattati internazionali - legge ordinaria nei giudizi di eguaglianza

Tipologie di pronunce SENTENZE DI ACCOGLIMENTO: Il giudice dichiara la incostituzionalità della legge Effetto erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione Effetto retroattivo: NO in caso di rapporti giuridici esauriti SI (eccezione) in materia penale nel caso di decisione pro reo

SENTENZE DI RIGETTO: Il giudice dichiara infondata la questione di legittimità: quindi la legge resta in vigore La questione può essere risollevata (ma non prima di 5 anni da parte dello stesso giudice) Effetti solo sul processo “a quo” (la questione non può essere risollevata nello stesso grado del processo)

SENTENZE INTERPRETATIVE: Le parti o il giudice a quo hanno dovuto previamente interpretare il testo e ricavarne la norma della cui costituzionalità si dubita La Corte costituzionale può giudicare quella interpretazione conforme a Costituzione: sentenza interpretativa di rigetto La Corte costituzionale può giudicare quella interpretazione non conforme a Costituzione: sentenza interpretativa di accoglimento. In questo caso la disposizione rimane in vigore ma non è più consentito interpretarla nel modo giudicato illegittimo

SENTENZE MANIPOLATRICI: riduttive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui prevede, fra varie cose, anche qualcosa che non dovrebbe prevedere additive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui non prevede qualcosa che invece dovrebbe prevedere sostitutive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui prevede una cosa anziché un’altra

GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Interorganici: tra poteri dello Stato Intersoggetivi: tra Stato e Regioni, o fra Regioni

soggetti legittimati a sollevare conflitto a) Conflitti interorganici Definizione di POTERI DELLO STATO: Organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme cost. - tre poteri tradizionali: legislativo (ciascuna camera) esecutivo (Consiglio dei ministri – eccezione per Min. grazia e giustizia)  giudiziario (singoli giudici) - organi costituzionali: Presidente della Repubblica; Parlamento in seduta comune; Corte costituzionale - organi a rilevanza costituzionale: Csm; Corte dei conti - poteri esterni allo Stato apparato: promotori di referendum   Il conflitto può sorgere solo tra organi non appartenenti allo stesso potere. comportamenti suscettibili di dare origine al conflitto effetti della decisione

Oggetto del conflitto sfera di attribuzione delimitazione norme cost. o integrat. invasione di competenza o lesione competenza (omissione o cattivo uso) controversie originate da atti di qualsiasi natura (tranne che legislativa) Giudizio della Corte 2 tempi (nessun termine per impugnativa): - ammissibilità del conflitto (ordinanza) - risoluzione del conflitto (sentenza) + annullamento eventuale dell’atto