LA CORTE COSTITUZIONALE E IL SISTEMA DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
SISTEMA <<DIFFUSO>> (U.S.A. 1803: “disapplicazione”) e SISTEMA <<ACCENTRATO>> (Austria 1920: “illegittimità”)
COMPOSIZIONE 5 GIUDICI nominati dal Parlamento 5 GIUDICI nominati dal P.d.R. 5 GIUDICI eletti dalle supreme magistrature ord. e amm. DURATA IN CARICA 9 ANNI (non rieleggibili)
FUNZIONI A) GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, DELLO STATO E DELLE REGIONI B) GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO, FRA LO STATO E LE REGIONI E FRA LE REGIONI C) GIUDIZIO SULLE ACCUSE PROMOSSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D) GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO
GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI Oggetto Modi di accesso: INDIRETTO (o incidentale): concretezza ordinanza di rimessione di un giudice nel corso di un giudizio: rilevanza e non manifesta infondatezza DIRETTO
Atti legislativi impugnabili - leggi statali, ordinarie e costituzionali - leggi regionali - atti governativi con forza di legge (problemi per i d.l.) - regolamenti parlamentari (v. giur. cost.) Parametri del giudizio - disposizioni costituzionali - norme interposte (l. delega, l. quadro, statuti regionali) - trattati internazionali - legge ordinaria nei giudizi di eguaglianza
Tipologie di pronunce SENTENZE DI ACCOGLIMENTO: Il giudice dichiara la incostituzionalità della legge Effetto erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione Effetto retroattivo: NO in caso di rapporti giuridici esauriti SI (eccezione) in materia penale nel caso di decisione pro reo
SENTENZE DI RIGETTO: Il giudice dichiara infondata la questione di legittimità: quindi la legge resta in vigore La questione può essere risollevata (ma non prima di 5 anni da parte dello stesso giudice) Effetti solo sul processo “a quo” (la questione non può essere risollevata nello stesso grado del processo)
SENTENZE INTERPRETATIVE: Le parti o il giudice a quo hanno dovuto previamente interpretare il testo e ricavarne la norma della cui costituzionalità si dubita La Corte costituzionale può giudicare quella interpretazione conforme a Costituzione: sentenza interpretativa di rigetto La Corte costituzionale può giudicare quella interpretazione non conforme a Costituzione: sentenza interpretativa di accoglimento. In questo caso la disposizione rimane in vigore ma non è più consentito interpretarla nel modo giudicato illegittimo
SENTENZE MANIPOLATRICI: riduttive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui prevede, fra varie cose, anche qualcosa che non dovrebbe prevedere additive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui non prevede qualcosa che invece dovrebbe prevedere sostitutive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui prevede una cosa anziché un’altra
GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Interorganici: tra poteri dello Stato Intersoggetivi: tra Stato e Regioni, o fra Regioni
soggetti legittimati a sollevare conflitto a) Conflitti interorganici Definizione di POTERI DELLO STATO: Organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme cost. - tre poteri tradizionali: legislativo (ciascuna camera) esecutivo (Consiglio dei ministri – eccezione per Min. grazia e giustizia) giudiziario (singoli giudici) - organi costituzionali: Presidente della Repubblica; Parlamento in seduta comune; Corte costituzionale - organi a rilevanza costituzionale: Csm; Corte dei conti - poteri esterni allo Stato apparato: promotori di referendum Il conflitto può sorgere solo tra organi non appartenenti allo stesso potere. comportamenti suscettibili di dare origine al conflitto effetti della decisione
Oggetto del conflitto sfera di attribuzione delimitazione norme cost. o integrat. invasione di competenza o lesione competenza (omissione o cattivo uso) controversie originate da atti di qualsiasi natura (tranne che legislativa) Giudizio della Corte 2 tempi (nessun termine per impugnativa): - ammissibilità del conflitto (ordinanza) - risoluzione del conflitto (sentenza) + annullamento eventuale dell’atto