LA FORMAZIONE AI RLS SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Progetto Qualità (ISO 9001:2008)
Advertisements

17 marzo 2009 Nuove modalità operative per liscrizione dei lavoratori alla lista di mobilità L. 223/91.
La sorveglianza sanitaria nel nuovo Testo Unico
CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ANNO 2010 ASL della Provincia di Varese, con la collaborazione della U.O. Ospedaliera di Medicina del Lavoro 1)Venerdì :
Il sistema di Prevenzione e Protezione
PREVENIRE: FARE O DIRE QUALCOSA IN ANTICIPO AL PREVEDIBILE ORDINE DI SUCCESSIONE PREVENZIONE: AZIONE DIRETTA A IMPEDIRE IL VERIFICARSI O IL DIFFONDERSI.
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Politiche sociali Lavinia Bifulco.
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ART
NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA FORMAZIONE DEL PERSONALE
INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL D.LGS 81/08
FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI
Corso di auto-apprendimento guidato per Facilitatori per il Rischio Biologico Richiami sull’organizzazione della Sicurezza in Azienda,
Dipartimento di prevenzione Unità Funzionale P.I.S.L.L.
1 Pavia 27 marzo ° Incontro A. V. Berri LE MISURE DI TUTELA.
Ordine dei Chimici della Toscana - Pisa, 23 aprile 2004 Il Decreto RSPP Maurizio Canovaro OC/1 Il Decreto RSPP dott. Maurizio Canovaro Responsabile SPP.
Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro Rachele Rinaldi.
Ing. R. Gregu.
Gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria.
Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare.
SICUREZZA OBBLIGATORIA: COSA CAMBIA NELLA FORMAZIONE? Incontro con SPISAL sul nuovo Accordo Stato - Regioni 1 marzo 2012.
T.d.P. Monica MINNITI & T.d.P. Carmine DI PASCA
La prova del contratto di lavoro
PROCEDURA PER L’ASSEVERAZIONE DELLE IMPRESE
Il nuovo obbligo Questo lavoro è sotto una licenza
Art. 1. (Finalità). 1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m),
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Decreto-Legge.
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”
La seguente presentazione è stata predisposta per aiutare i RSPP ad illustrare i contenuti del provvedimento sotto riportato; tenendo conto delle diversità
LA FORMAZIONE,L’INFORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO PER LA SICUREZZA
SCHEMA FORMAZIONE AZIENDALE
Ing. Domenico Mannelli Il corso modulo C.
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Hanno partecipato all’ ideazione ed alla realizzazione del Corso:
Incentivi Inail alla prevenzione Direzione Regionale Inail Campania.
Ing.Marco Masi Regione Toscana - D.G. Diritto alla Salute
L’ RLS e il Preposto A cura di Ing. Alfonso Massaro.
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
AGGIORNAMENTO RSPP Decreto «del fare» modifiche al D.Lgs. 81/08
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
S.A. e C.d.A. Commissione redigente 1 Bozza del 7/03/2011Università degli Studi di Trieste.
Anticorruzione.
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” Licenze e Autorizzazioni per aprire:“COMMERCIO.
Corso di formazione per Dirigenti
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” Licenze e Autorizzazioni per aprire:“COMMERCIO.
SEMINARIO INFORMATIVO
L EGGE 626/94 - S ICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO E' in vigore dal 15 maggio 2008 il nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Il decreto legislativo.
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
Corso di aggiornamento per Lavoratori
Prevenzione e Sicurezza Legislazione vigente D.P.R. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.L. 277 del 15/08/1991 Attuazione.
Amministrazione trasparente
all’interno del percorso regionale di regolamentazione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1) RIFERIMENTI NORMATIVI 1) RIFERIMENTI NORMATIVI 2) ORGANIZZAZIONE 3) VALUTAZIONE DEI RISCHI 4) EMERGENZE.
Norme e procedure per la gestione del territorio
FORMAZIONE sulla sicurezza NEI LUOGHI DI LAVORO Parte generale
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
La prevenzione incendi delle strutture turistiche alberghiere
La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero
IL RUOLO DEL CFS Centro Formazione e Sicurezza Napoli Ing. Paola Marone Presidente CFS Napoli Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di.
Ing. Monica Summa Camera di Commercio di Napoli 1 “ La gestione in sicurezza delle attrezzature: aspetti generali ed applicativi ” Sala Consiglio Camera.
Ente Scuola Edile del Vercellese e della Valsesia.
POLITICHE DI GENERE SUL TERRITORIO ESPERIENZE A CONFRONTO Attività del Comitato Pari Opportunità dell’Odcec di Firenze 1 aprile 2016 Con il patrocinio.
La valutazione del rischio La sorveglianza sanitaria Gli enti esterni Gualberto Depaoli SPRESAL ASL TO1 La sicurezza nelle scuole Torino, 26 gennaio 2011.
Il punto di vista dell’INAIL Eleonora Mastrominico Coordinatore CONTARP – Direzione Regionale INAIL Lazio.
1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di Apprendistato.
Accordo Stato Regioni Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 Dott. Gianfranco Rosselli RSPP dell’IC di via S. Domenico Savio di Agrate.
Transcript della presentazione:

LA FORMAZIONE AI RLS SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI Dipartimento di Prevenzione Direttore:Dr. Domenico Sallese Azienda USL 8 – Arezzo Rete Regionale Toscana RLS Arezzo,7 maggio 2013 Auditorium Pieraccini Ospedale San Donato Dr. ssa Claudia Palumbo U.F. PISLL- Zona Casentino U.O. Igiene e Salute Luoghi Lavoro 1

ACCORDI STATO-REGIONI Provvedimento n° 2407 del 26 gennaio 2006 - Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.LGS 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.LGS 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo Pubblicato su G.U. del 14 febbraio 2006 n°37 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 2

ACCORDI STATO-REGIONI Accordo 21 dicembre 2011 n°221 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (D. LGS) Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 3

ACCORDI STATO-REGIONI Accordo 21 dicembre 2011 n°223 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e3, del D. LGS 9 aprile 2008, n. 81. Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 4

ACCORDI STATO-REGIONI Accordo 21 febbraio 2012 n°53/CSR- tra il Governo,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori,nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,i soggetti formatori,la durata,gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’art.73 comma 5,del D. LGS 81/08 e smi. Accordo Pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 n°60 S.O. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 5

DECRETO INTERMINISTERIALE Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, art.6 comma 8 lettera m-bis D. LGS 81/08 e smi Decreto Pubblicato su G.U. del 18 marzo 2013 n°8 In vigore dal 18 marzo 2014 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 6

ACCORDO STATO-REGIONI ENTI BILATERALIORGANISMI PARITETICI I corsi di formazione dei lavoratori devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici,ove esistenti, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza di risposta,trascorsi 15 giorni dal suo invio,il Datore di Lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico,si deve tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione,delle eventuali osservazioni DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 7

ACCORDO STATO-REGIONI ENTRATA IN VIGORE E CAMPO DI APPLICAZIONE Dal 26 gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme L’Accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione da svolgere. SI APPLICA tutte le aziende ed enti di tutti i settori,pubblici e privati lavoratori e lavoratrici; preposti; dirigenti ; soggetti di cui all'articolo 21,comma 1,del D. LGS. n. 81/08 (imprese familiari, lavoratori autonomi,coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) formazione facoltativa. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 8

ACCORDO STATO-REGIONI NON SI APPLICA fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D. LGS. 81/08, nei confronti dei lavoratori stagionali(agricoli che lavorano per meno di cinquanta giornate). LA DEROGA VALE PER UN MASSIMO 18 MESI(26 LUGLIO 2013) NON RIGUARDA la formazione specifica degli addetti alla prevenzione incendi,primo soccorso ed emergenza,che restano definiti dai DM 10 marzo 1998 e 388/03 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 9

ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. La normativa dispone la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste ai fini dei crediti formativi. Ai fini di determinare la durata della formazione, le aziende sono state suddivise, in base ai rischi connessi all’attività aziendale, in aziende a rischio basso, medio e alto . Le macrocategorie di rischio sono state individuate attraverso le corrispondenze dei Codici ATECO. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 10

ACCORDO STATO-REGIONI (ALLEGATO 1) Tipologie lavorative e corrispondenti fasce di rischio Rischio Basso (es. Uffici e Servizi, Commercio, Attività artigianali, Turismo); Rischio Medio (es. Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio); Rischio Alto (es. Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 11

ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE La formazione di cui al presente accordo “è distinta” da quella prevista dai titoli successivi al I del D. LGS n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D. LGS. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.LGS n. 81/08. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 12

ACCORDO STATO-REGIONI LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI “A REGIME” Rischio Basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica = 8 ore Rischio Medio: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica = 12 ore Rischio Alto: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica = 16 ore Aggiornamento: 6 ore con periodicità quinquennale distribuito anche nell’arco del quinquennio La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e-learning. I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che svolgano mansioni che non prevedono la presenza neanche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso(4+4 ore) DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 13

ACCORDO STATO-REGIONI LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI art.2 comma e ,art.299 La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori (8, 12 o 16 ore in base agli specifici rischi caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell’azienda), deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(RUOLO). Per tutti i settori la formazione aggiuntiva è di 8 ore. Aggiornamento : 6 ore con periodicità quinquennale distribuito nell’arco de del quinquennio. La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e- learning. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 14

ACCORDI STATO-REGIONI LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI art.2 comma d,art.299 Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. L’applicazione dei contenuti perla formazione dei dirigenti e dei preposti,per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D. LGS n.81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione "adeguata e specifica". Per tutti i settori ATECO la Formazione è di 16 ore in 4 moduli di 4 ore. giuridico- normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione formazione e consultazione. Aggiornamento: 6 ore con periodicità quinquennale può essere distribuito nell’arco di un quinquennio. La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e- learning. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 15

ACCORDI STATO-REGIONI LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO-RSPP Rischio Basso 16 ore aggiornamento 6 ore Rischio Medio 32 ore aggiornamento 10 ore Rischio Alto 48 ore aggiornamento 14 ore 4 moduli giuridico- normativo; e- learning gestione e organizzazione della sicurezza; e- learning individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione formazione e consultazione. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 16

ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI Sono considerati validi tutti i corsi specifici già conclusi e documentati alla data di entrata in vigore dell’accordo (26 gennaio 2012). Per la scadenza dell’aggiornamento fa fede la data di conclusione del corso di riferimento. Per lavoratori,preposti e dirigenti,sono considerati validi i corsi specifici formalmente approvati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo(26 gennaio 2012) purché conclusi entro il 26 gennaio 2013. Qualora per dirigenti e preposti la formazione risalga a più di cinque anni,l’aggiornamento deve essere stato concluso entro il 26 gennaio 2013 La formazione aggiuntiva dei preposti deve essere stata conclusa entro il 26 gennaio 2013 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 17

ACCORDI STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE FORMAZIONE PREGRESSA Lavoratori dirigenti e preposti in servizio al 26 gennaio 2012 che non abbiano effettuato in precedenza alcuna formazione specifica, devono completare gli obblighi formativi entro il 26 luglio 2013(18 mesi dall’entrata in vigore del decreto). Il personale(lavoratori,preposti dirigenti) assunto dopo il 26 gennaio 2012 deve completare gli obblighi formativi anteriormente all’assunzione o,ove ciò non sia possibile,in ogni caso entro 60 giorni dall’assunzione DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 18

ACCORDO STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI LAVORATORI CREDITO FORMATIVO NUOVO RAPPORTO DI LAVORO Azienda stesso settore della precedente Formazione generale e specifica Azienda di settore produttivo diverso dalla precedente Formazione generale TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO MANSIONE;INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE,TECNOLOGIE,SOSTANZE,PREPARATI PERICOLOSI DA RIPETERE Formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 19

ACCORDO STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI LAVORATORI FORMAZIONE PRECEDENTE ALL’ ASSUNZIONE Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore Formazione generale Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di assicurare una formazione secondo le risultanze della VDR I crediti per la formazione specifica hanno validità fino a quando non intervengano cambiamenti DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 20

ACCORDI STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI LAVORATORI SOMMINISTRAZIONE LAVORO-NUOVO RAPPORTO DI LAVORO DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO GENERALE Modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore Somministratore: formazione generale Utilizzatore: formazione specifica di settore IN DIFETTO DI ACCORDI Somministratore Formazione generale Formazione su attrezzature necessarie per l’attività lavorativa per la quale vengono assunti Utilizzatore Ogni altro obbligo formativo DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 21

ACCORDO STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI DIRIGENTI Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i DIRIGENTI per i quali i Datori di Lavoro dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo(11 gennaio 2012), una formazione con contenuti conformi: all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 (16 ore); al Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (28 ore). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 22

ACCORDO STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI LAVORATORI I lavoratori di nuova assunzione devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. I corsi di formazione per il PREPOSTO e per il DIRIGENTE (già assunti) conformi alle disposizioni dell’accordo devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo (11 luglio 2013). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 23

FORMAZIONE RUOLO DEL RLS DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Articolo 50 comma 1 , lett. “d” ATTRIBUZIONI DELRLS È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 VERIFICARE LA FORMAZIONE CONTROLLARE TUTTO IL PROCESSO FORMATIVO METODO RISULTATI EFFICACIA DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 24

ACCORDI STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE SANZIONI Il mancato adempimento a quanto sopra esposto, può comportare a carico del Datore di Lavoro, significative sanzioni penali (es. art. 55 comma 5 lett. c) del DL.gs. 81/08, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 euro). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 25

PROCESSO CHIAVE NELLA GESTIONE DELLA FORMAZIONE : PROCESSO CHIAVE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA PRIMARIO FATTORE DI PREVENZIONE A. Bartoli P. Buonriposi ML. Gasperini S. Luni C. Palumbo E. Rotondo D. Sallese P. Scatolini Grazie! 26