Strategie d’accoglienza della Vita Avv. Massimo Micaletti Pescara, 3 ottobre 2009.

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Strategie d’accoglienza della Vita Avv. Massimo Micaletti Pescara, 3 ottobre 2009

Come procederemo Accogliere la VitaAccogliere la Vita –Qualche parola su… La L. 194/78: salviamo il salvabile…La L. 194/78: salviamo il salvabile… –Come la 194 può aiutarci. La Legge Regionale n. 37 del 1993La Legge Regionale n. 37 del 1993 –Nel nostro piccolo… Non finisce quiNon finisce qui –Un volontariato speciale

Accogliere la Vita Non stiamo aiutando una sola persona…Non stiamo aiutando una sola persona… Aborto soluzione esclusa a prioriAborto soluzione esclusa a priori AscoltoAscolto Discernere tra problemiDiscernere tra problemi PositivitàPositività CoraggioCoraggio Sguardo sul fallimentoSguardo sul fallimento Il postabortoIl postaborto

La Legge 194/78 Una Legge occisivaUna Legge occisiva Una Legge iniquaUna Legge iniqua Una legge che non funzionaUna legge che non funziona Una legge che non può funzionareUna legge che non può funzionare Oltre cinque milioni di aborti legaliOltre cinque milioni di aborti legali

La Legge 194/1978 Art. 1 – Tutela della vita dall’inizioArt. 1 – Tutela della vita dall’inizio Art. 2 – Ruolo dei ConsultoriArt. 2 – Ruolo dei Consultori Art. 4 – L’aborto entro i novanta giorniArt. 4 – L’aborto entro i novanta giorni Art. 5 – Colloquio e proceduraArt. 5 – Colloquio e procedura Art. 6 – L’aborto oltre i novanta giorniArt. 6 – L’aborto oltre i novanta giorni Art. 9 – Obiezione di coscienzaArt. 9 – Obiezione di coscienza Art. 12 – Madre minorenneArt. 12 – Madre minorenne

La Legge Regionale 37/93 Art. 2 – DefinizioneArt. 2 – Definizione Art. 4 – RegistroArt. 4 – Registro Art. 5 – FinanziamentoArt. 5 – Finanziamento Art. 10 – FormazioneArt. 10 – Formazione Art. 11 – ConvenzioniArt. 11 – Convenzioni

Non finisce qui… Le famiglieLe famiglie I padriI padri I genitoriI genitori Gli aborti “di seconda generazione”Gli aborti “di seconda generazione” Il contesto relazionaleIl contesto relazionale La scelta rivoluzionariaLa scelta rivoluzionaria …ne vale la pena!!

Legge 194/78 Art. 1 Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Legge 194/78 Art. 2 (…) I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. (…)(…) I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. (…)

La Legge 194/78 Art. 4 (…) circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (…)(…) circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (…)

La Legge 194/78 Art. 5 Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. (…) Procedura normale e d’urgenza: i sette giorni(…) Procedura normale e d’urgenza: i sette giorni

La L.R. 37/93 Art. 2 Rinvio all’art. 3 L. 266/91Rinvio all’art. 3 L. 266/91 È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (…).È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (…).

La L.R. 37/93 Art. 4 Registro RegionaleRegistro Regionale Requisiti (rinvio art. 3 L. 266/91)Requisiti (rinvio art. 3 L. 266/91) –Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

La L.R. 37/93 art. 5 (Rinvio all’art. 5 L. 266/91)(Rinvio all’art. 5 L. 266/91) –a) contributi degli aderenti; –b) contributi di privati; –c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; –d) contributi di organismi internazionali; –e) donazioni e lasciti testamentari; –f) rimborsi derivanti da convenzioni; –g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Finanziamenti regionali su progettiFinanziamenti regionali su progetti

La L.R. 37/93 Art. 11 Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali, le U.L.S.S. e gli altri enti pubblici nell'ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale apposite convenzioni (…)Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali, le U.L.S.S. e gli altri enti pubblici nell'ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale apposite convenzioni (…)