1. Impedimenti Gli impedimenti al matrimonio sono le circostanze di fatto – formalmente recepite in norme giuridiche – che ostacolano la valida celebrazione.

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1. Impedimenti Gli impedimenti al matrimonio sono le circostanze di fatto – formalmente recepite in norme giuridiche – che ostacolano la valida celebrazione.
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1. Impedimenti Gli impedimenti al matrimonio sono le circostanze di fatto – formalmente recepite in norme giuridiche – che ostacolano la valida celebrazione di un matrimonio. Classificazione degli impedimenti: Dirimenti (che rendono invalido il matrimonio) e impedienti (che rendono illecito il matrimonio) di diritto divino e di diritto umano dispensabili e non dispensabili impedimento pubblico e impedimento occulto Gli impedimenti possono riassumersi in 3 categorie: Impedimenti riguardanti la capacità personale (età, impotenza, vincolo derivante da precedente matrimonio, da ordine sacro, da voto pubblico di castità, disparità di culto) Impedimenti che traggono origine da un comportamento delittuoso (ratto e coniugicidio) Impedimenti derivanti da vincoli di familiari (parentela, affinità, pubblica onestà e adozione).

2. Impedimenti riguardanti la capacità personale al matr. Impedimento d’età, ca. 1083, collegato alla necessaria capacità psico-fisica dei nubenti. Il cic stabilisce l’età minima (14 x la donna e 16 x l’uomo). Dispensabile fino alle soglie della pubertà. Impotenza can. 1084. a) Impotenza coeundi (incapacità di avere rapporti sessuali causata da Malformazioni fisiche, vizi funzionali degli organi sessuali, cause psicologiche), Deve essere antecente al matr. e perpetua. Può essere assoluta o relativa. b) impotenza generandi (sterilità). La sterilità non è mi stata considerata un motivo di impedimento (eccezione fatta in caso di dolo, errore o condizione e in questi casi si tratta di vizio del consenso) Precedente vincolo coniugale. Impedimento di diritto divino non dispensabile. Sorge in presenza di qualunque matrimonio validamente contratto. Viene meno in caso di matrimonio dichiarato nullo, nei casi di scioglimento, in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta. Impedimento per ordine sacro, can. 1087. Impedimento di diritto umano dispensabile solo dalla S. Sede. Impedimento strettamente collegato all’obbligo del celibato ecclesiastico. Voto pubblico di castità can. 1088. Requisiti perché il voto costituisca impedimento: deve essere emesso in istituto religioso, deve essere pubblico (ricevuto da superiore religioso), perpetuo (definitivo). Impedimento di diritto umano, dispensa riservata alla S. Sede nel caso di voti professati in un istituto di diritto pontificio (altrimenti se ist. diocesano è dispensabile dal Vescovo). Disparità di culto, can. 1086. Impedimento che sorge tra persona battezzata nella Chiesa cattolica e una persona non battezzata. Imp. di diritto umano dispensabile solo dopo aver prestato le garanzie sull’inesistenza di pericoli per la fede. Non è più impedimento la mixta religio

3. Impedimenti originati da comportamento delittuoso Ratto, can. 1089. Sorge in presenza di rapimento della donna compiuto a scopo matrimoniale, mira a tutelare la libertà di consenso della donna. Occorre che la donna (e non l’uomo) venga rapita e sequestrata contro la sua volontà e che l’autore del ratto abbia agito con lo scopo specifico di contrarre matrimonio. Imp. di diritto umano disensabile dall’Ordinario. Coniugicidio can 1090. Sorge in conseguenza dell’uccisione del proprio coniuge o di quello della persona con cui si intende contrarre matrimonio. Il movente deve essere quello di rendere possibile il nuovo matrimonio. Impedimento di d. umano dispensabile dalla S. Sede (x la gravità del fatto).

4. Impedimenti derivanti da vincoli familiari Parentela (consanguineità). Imp. di diritto divino naturale e positivo. Proibizione antichissima, presente in quasi tutti gli ordinamenti. Il CIC del 1983 prevede gli impedimenti derivanti da rapporti di parentela fino al 4° grado della linea collaterale. Computo dei gradi secondo il sistema romaistico, basato su due linee: retta (discendenza diretta), collaterale (persone che non discendono l’una dall’altra, ma hanno unp stipite in comune). I gradi sono tanti quante sono le persone escluso il capostipite. Imped. di diritto naturale in linea retta fino all’infinito (non dispensabile) e in linea collaterale fino al 2° grado; è invece dispensabile nel 3° e 4° grado (quindi di d. d. naturale fino al 2° grado). affinità, can. 1092. L’affinità sorge da un matrimonio valido, anche se non consumato, ed è il rapporto esistente tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. I gradi di affinità calcolati alla stessa maniera dei gradi di consanguineità. L’affinità non cessa con la morte del coniuge, ma cessa con la dichiarazione di nullità. L’affinità in linea retta rende nullo il matrimonio. Impedimento di diritto umano, dispensabile dall’Ordinario del luogo. Pubblica onestà. Previsto dal CIC per quei casi in cui si viene a creare un vincolo analogo a quello dell’affinità: a) quando sia stata dichiarata la nullità del matrimonio e vi sia stata vita in comune tra i coniugi; b) quando in assenza di matrimonio ci sia stato pubblico e notorio concubinato. Impedimento di diritto umano dispensabile dall’Ordinario. Adozione, can. 1094. Il diritto canonico riconosce come figli adottivi coloro che sono adottati a norma di legge (can. 110 CIC). L’impedimento sussiste tra: a) gli adottanti (e tra i loro ascendenti) e l’adottato ; b) tra fratelli adottivi; c) tra adottato e figli naturali degli adottandi (quindi tra coloro che per parentela legale sorta per adozione, sono congiunti in linea retta e nel 2° grado della linea collaterale)