COS’E’L PATTO DI STABILITÀ INTERNO L’Unione Europea e il coordinamento della finanza pubblica Il patto di stabilità interno cuore del coordinamento della finanza pubblica nel rispetto dell’autonomia costituzionale Conta 7.000 enti su 22.000 Pubbliche Amministrazioni
Indebitamento netto programmatico (Dati in % del PIL) Indebitamento netto programmatico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DPEF 2009/2011 (giugno 2008) -2,5 -2,0 -1,0 -0,1 0,0 0,1 DFP 2010 (settembre 2010) -5,3 -5,0 -3,9 -2,7 -2,2 DEF 2011 (settembre 2011) - 5,4 -4,6 -1,6 DEF 2012 (settembre 2012) -2,6 -1,8 -1,5 -1,3 DEF 2013 (settembre 2013) -3,0 -2,5(*) -0,8 (*) L’utilizzo di 0,2 punti percentuali di saldo nel 2014 (differenza tra il saldo a legislazione vigente e quello programmatico) è giustificato dalla volontà di finanziare alcune voci di spesa in conto capitale non incluse nel saldo a legislazione vigente.
Debito - programmatico (Dati in % del PIL) Debito - programmatico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DPEF 2009/2011 (giugno 2008) 103,9 102,7 100,4 97,2 93,6 90,1 DFP 2010 (settembre 2010) 115,9 118,5 119,2 117,5 115,2 DEF 2011 (settembre 2011) 116,1 119,0 120,0 119,4 116,9 DEF 2012 (settembre 2012) 120,7 126,4 126,1 123,1 119,9 DEF 2013 (settembre 2013) 127,0 132,9 132,8 129,4 125,0
Non hanno raggiunto l’obiettivo: I RISULTATI DEL PATTO Non hanno raggiunto l’obiettivo:
I RISULTATI DEL PATTO 2012 I COMUNI OBIETTIVO RISULTATO DIFFERENZA +1.783.211 + 2.483.499 +700.288
QUESTIONI APERTE Freno agli investimenti Formazione dei residui passivi Ritardo nei pagamenti alle imprese Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………
Freno agli investimenti Questioni aperte Freno agli investimenti Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………
Questioni aperte Formazione dei residui passivi Il fenomeno riguarda i residui in conto capitale in quanto il patto non pone vincoli ai pagamenti di parte corrente. Molti residui, però, sono “residui di stanziamento” che non costituiscono debiti verso terzi. Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………
Questioni aperte Ritardo nei pagamenti alle imprese I ritardi nei pagamenti superano, mediamente, i 150 giorni La Commissione europea, nell’ambito del “Piano europeo di ripresa economica”, ha insistito sull’importanza di accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche. Recente richiesta di informazioni. Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………
perché IL TEMA DEI RESIDUI E’ DIVENTATO CENTRALE NEL DIBATTITO POLITICO? I DEBITI DELLE PA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE: quanti sono e perché ci sono ESIGENZA DI CERTEZZA FINANZIARIA ANCHE PER L’EUROPA
L’andamento dei residui passivi negli anni come rilevati dai certificati di conto consuntivo degli enti locali
L’andamento dei residui passivi negli anni come rilevati dai certificati di conto consuntivo degli enti locali
L’andamento dei residui passivi negli anni come rilevati dai certificati di conto consuntivo degli enti locali 2009 2010 2011 Correnti 29,9 MLD 30,9 MLD 31,5 MLD Capitale 71,5 MLD 69,1 MLD 64,9 MLD TOTALE 101,4 MLD 100,0 MLD 96,4 MLD COMUNI E PROVINCE
Ma quanti sono i veri debiti nell’ambito dei residui passivi? Le stime dell’IFEL Le stime di Banca d’Italia La necessità della riforma della contabilità degli enti territoriali
Le novità in materia contabile dal 2014 Il nuovo principio di competenza finanziaria La definizione di scadenza ed esigibilità I debiti rilevabili direttamente dai conti consuntivi
Il principio della competenza finanziaria potenziata La esigibilità Permanenza dell’importanza dell’obbligazione giuridica Bilancio pluriennale autorizzatorio
Perché ci sono I residui attivi Coesistenza di avanzi ed anticipazioni Modalità di accertamento
Il ruolo delle regioni nel patto di stabilità interno Il patto di stabilità verticale Il patto di stabilità orizzontale Il patto di stabilità integrato Il patto di stabilità verticale incentivato
Regioni adempienti ai patti regionali 2012
Regioni adempienti ai patti regionali 2012
Le prospettive future del patto di stabilità interno Incrementare le esclusioni con particolare riferimento agli investimenti Eliminare l’attuale regola con l’avvio del bilancio in Costituzione Sviluppo della capacità di monitorare i costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del Federalismo Fiscale