la Corte costituzionale In margine all’esercizio delle competenze da parte dell’organo chiamato a garantire il rispetto della Costituzione
Qualche premessa indispensabile la Costituzione repubblicana è una Costituzione “rigida” (in margine agli artt. 138 e 139 Cost.) Le “garanzie” della Costituzione ed il Titolo VI della Costituzione (artt. 134-137 : la Corte costituzionale; Artt. 138-139 : la revisione della Costituzione)
Le ragioni della creazione della Corte costituzionale la Costituzione quale legge fondamentale: come garantirla ? nei confronti del Parlamento (giudizio di legittimità costituzionale delle leggi) nei confronti di tutti gli altri poteri pubblici (giudizio sui conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato) la configurazione dell’ordinamento repubblicano come ordinamento regionale: chi garantisce il rispetto del riparto di competenza fra Stato e Regioni? (giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e sui conflitti di attribuzione fra enti)
I modelli principali negli USA: dalla cd dottrina del giudice Marshall (in margine al caso Marbury v. Madison del 1803) al controllo diffuso in Europa (in specie a partire dall’Austria nei primi anni del XX secolo):il controllo accentrato
Il dibattito in Assemblea Costituente organo di giustizia costituzionale “suprema garanzia” della Costituzione (le forze politiche favorevoli: PRI, Partito d’azione, Dc; le forze politiche contrarie: PCI, PSI) Il problema del rapporto con il Parlamento
La composizione sull’art. 135 Cost. 5 giudici sono di nomina presidenziale 5 giudici sono eletti fra le supreme magistrature 5 giudici sono eletti dal Parlamento in seduta comune durata : nove anni (con un emendamento del 1967) Regole di incompatibilità Immunità (insindacabilità ed immunità penale)
Il ritardo nell’istituzione istituzione nel 1956. Perché? nei primi anni si tenta di convertire il disegno dei costituenti alle regole del parlamentarismo puro basato sul principio di maggioranza (mancata attuazione di CSM, referendum, Regioni e Corte costituzionale) nel 1953: approvazione della legge elettorale “truffa”. Necessità di una verifica di conformità alla Costituzione. Chi la può effettuare? È approvata la legge cost. n. 1 del 1953 e la legge ordinaria n. 87 del 1953.
Sulla composizione sulle elezioni parlamentari: si richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti l’Assemblea per i primi tre scrutini e poi i 3/5 dei votanti (con la modifica del 1967) sulle nomine presidenziali: sono atti propriamente presidenziali
il giudizio di legittimità costituzionale gli atti oggetto del giudizio: Leggi ed atti con forza di legge dello Stato o della Regione Problema: Cosa sono “leggi”? Solo le leggi ordinarie o anche le leggi costituzionali? Esclusione: Delle fonti-fatto Dei regolamenti dell’esecutivo Dei regolamenti parlamentari
La Corte giudice delle leggi i modi di accesso alla Corte costituzionale: In via incidentale in via principale (o di azione)
Il giudizio in via incidentale cittadino Corte costituzionale Ordinanza di rimessione giudice giudizio
Il giudizio in via principale Lo Stato impugna legge regionale Corte costituzionale La Regione ( o Provincia autonoma) impugna legge statale Corte costituzionale
Il giudizio in via incidentale giudice e giudizio dubbio sulla conformità a Costituzione di una legge rilevante nel giudizio principale valutazione preliminare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza Qualche precisazione: - Sulla rilevanza: la norma di legge deve essere applicata, allo stato degli atti, per consentire di concludere il giudizio ? (occorre descrivere la “fattispecie”, motivare sull’applicazione proprio di quella norma) ove non così : inammissibilità della questione (per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza) Sulla non manifesta infondatezza: esiste un ragionevole dubbio? E’ possibile interpretare la norma in modo che sia coerente con la norma costituzionale “parametro”? Ove sia possibile ed il giudice non l’abbia fatto: inammissibilità della questione E’ corretto il presupposto interpretativo da cui muove il giudice? Ove non così: manifesta infondatezza della questione Ulteriore avvertenza: il giudice ha già applicato la legge ? Ove così è esaurito il suo potere e non può più adire la Corte costituzionale
Il giudizio in via principale L’atto introduttivo: il ricorso diretto dello Stato o della Regione (o della Provincia autonoma) nel ricorso dello Stato: è censurata la legge regionale per violazione delle norme costituzionali che individuano la competenza legislativa regionale o di altre norme costituzionali; Nel ricorso della Regione: la legge statale è censurata solo per violazione delle norme costituzionali inerenti al riparto della competenza legislativa
In udienza pubblica il relatore svolge la relazione; i difensori delle parti – ove costituite – svolgono argomenti ulteriori rispetto a quelli esposti nelle memorie scritte; l’avvocato dello Stato – che rappresenta il Presidente del Consiglio dei ministri - interviene
In camera di consiglio Si apre la discussione la decisione è presa a maggioranza (relatore, il più giovane,fino al più anziano ed infine il Presidente)
Davanti alla Corte costituzionale Il ricorso è depositato alla cancelleria della Corte e notificato alla controparte che può decidere di costituirsi in giudizio; la questione è assegnata ad un giudice relatore e fissata per la discussione in udienza pubblica
Le decisioni Le ordinanze: Sull’inesistenza dei requisiti di ammissibilità (rilevanza, legittimazione del giudice “a quo”, etc.) Su questioni già decise nel senso della infondatezza e non sono state proposte nuove censure o profili (manifesta infondatezza)
Le sentenze Di accoglimento: la norma è costituzionalmente illegittima Effetti erga omnes e retroattivi Di rigetto - Il dubbio di legittimità costituzionale è infondato, per come è proposto
Le altre sentenze Interpretative Manipolative (additive, sostitutive)
Le altre competenze il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato Ricorso diretto di ciascun potere dinanzi alla Corte per pretesa lesione della propria sfera di competenza Delibazione dell’ammissibilità del conflitto (in camera di consiglio): - Esame dei requisiti soggettivi (il potere dello Stato) ed oggettivi (la sussistenza di una attribuzione costituzionale che si assume lesa) Il caso dell’art. 68 Cost.
I conflitti fra Stato e Regione ricorso proposto dallo Stato o dalla Regione avverso atti amministrativi della Regione o dello Stato o anche avverso atti del giudice che siano lesivi di competenze amministrative della regione discussione in udienza pubblica interesse a ricorrere decisione con sentenza sulla spettanza dell’attribuzione ed eventuale annullamento dell’atto
Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo Con ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum Discussione in camera di consiglio (anche con la partecipazione dei soggetti che vi abbiano interesse) Decisione con sentenza sull’ammissibilità del referendum
La Corte come giudice penale La competenza sui reati del Presente della Repubblica la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento la decisione