Art. 55, comma 1: le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative […] e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. D.Lgs. N. 30 marzo 2001 n. 165
Art. 28 CCNL 94/97: Obblighi del dipendente; Art. 29 CCNL 94/97: Sanzioni e procedure disciplinari; Art. 13 CCNL 02/05: Codice disciplinare. Artt. Da 67 a 73 del D.Lgs. N. 150/2009 CCNL 94/97 – CCNL 02/05 D.Lgs. N. 150/2009 CODICE DISCIPLINARE
Rimprovero verbale; Rimprovero scritto (Censura); Multa di importo variabile sino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni; Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di sei mesi; Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso. SANZIONI DISCIPLINARI APPLICABILI
Contestazione scritta degli addebiti entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto da parte del dirigente o dell’ufficio competente per l’istruzione; Convocazione del dipendente per essere ascoltato a sua difesa con un preavviso di dieci giorni e con l’assistenza di un procuratore legale o di un rappresentante sindacale; Se il dirigente ritiene di non essere competente ad irrogare la sanzione, deve trasmettere gli atti entro 5 giorni all’ufficio procedimenti disciplinari con contestuale comunicazione all’interessato; La procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito pena decadenza dall’azione disciplinare ovvero dall’esercizio del diritto di difesa PROCEDURA (ESCLUSO RIMPROVERO VERBALE)
TITOLARITA’ DELLA SANZIONE Da rimprovero verbale A sospensione fino a Dieci giorni Dirigente responsabile Della struttura Sospensione oltre 10 gg. Licenziamento Ufficio procedimenti Disciplinari
RICORSI AVVERSO LA SANZIONE Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso: -Alla Direzione Prov.le del Lavoro nella forma del tentativo obbligatorio di conciliazione; - Al Giudice del lavoro.