Il procedimento amministrativo è una serie di atti e di operazioni, tra loro coordinati, volta all’emanazione di un provvedimento amministrativo
Le funzioni del procedimento amministrativo Procedimento-garanzia o procedimento-partecipazione Procedimento-organizzazione
I principi del procedimento amministrativo (art. 1 della legge n l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario
L’amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/90) I privati, preposti all’esercizio di attività amministrative, assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 della legge (art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241/90)
Le fasi del procedimento amministrativo: Fase introduttiva Fase istruttoria Fase costitutiva Fase integrativa dell’efficacia (eventuale)
L’atto di iniziativa può essere: d’ufficio di altra amministrazione di parte (titolari di interessi legittimi pretensivi)
L’iniziativa procedimentale comporta l’obbligo di procedere l’obbligo di provvedere
Obbligo di procedere e comunicazione dell’avvio del procedimento (artt Obbligo di procedere e comunicazione dell’avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della legge n. 241/90)
Destinatari della comunicazione dell’avvio del procedimento: i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti coloro che per legge debbono intervenirvi i soggetti individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, , diversi dai diretti destinatari
Eccezioni legali all’obbligo di comunicazione: Procedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, tributari e quelli concernenti i collaboratori di giustizia (art. 13) Ragioni di impedimento per esigenze di celerità (art. 7, comma 1) (p.e. procedimenti repressivi di abusi edilizi)
Eccezioni giurisprudenziali all’obbligo di comunicazione: Procedimenti vincolati Procedimenti ad istanza di parte In applicazione del principio del raggiungimento dello scopo
Tali indirizzi giurisprudenziali sono stati accolti dall’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/90: non è annullabile il provvedimento “per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento: l’indicazione della pa competente; dell’oggetto del procedimento; dell’ufficio responsabile del procedimento e del suo titolare; dell’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti; della data entro cui il procedimento deve concludersi, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia della pa; nei procedimenti ad iniziativa di parte, della data di presentazione della relativa istanza