Questioni di fine vita:

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Questioni di fine vita: Tra Eutanasia E Testamenti di vita

Definizioni Eutanasia deriva dal greco eu = “buona” e thanatos = “morte” “azione od omissione che per natura sua e/o nelle intenzioni procura la morte per eliminare ogni dolore”(Evangelium Vitae, n. 65) “L’eutanasia consiste nell’uccisione diretta e volontaria di un paziente terminale in condizioni di grave sofferenza e su sua richiesta” (CNB, relazione al P. del C. 14/7/95)

Affinché si possa parlare di eutanasia si richiedono secondo il CNB, 4 condizioni: 1. che alla persona in stato di malattia terminale si procuri direttamente la morte o con atto positivo – somministrando per esempio un farmaco letale o praticandole una iniezione che la uccida – o con atto omissivo, facendole mancare ciò che è necessario per vivere, per esempio il nutrimento;

Segue.. 2. che l’atto positivo o omissivo sia compiuto volontariamente e con l’intenzione di causare la morte della persona in stato di malattia terminale; 3. che la persona su cui praticare l’eutanasia sia morente o in stato di malattia terminale in condizioni di grave sofferenza e dunque che la sua morte sia certa, vicina o imminente;

Segue … 4. che la persona affetta da malattia terminale faccia richiesta che si pratichi su di lei l’eutanasia

Ancora sulle definizioni … “L’eutanasia è l’atto […] con cui si pone deliberatamente fine alla vita di un paziente, anche nel caso di richiesta del paziente stesso o di un suo parente stretto” (World Medical Association, declaration on euthanasia, 1987, 2002)

Segue … “l’azione di uccidere intenzionalmente una persona, effettuata da un medico, per mezzo della somministrazione di farmaci, assecondando la richiesta volontaria e consapevole della persona stessa” (EAPC, 2003) Con questa definizione viene ammessa una differenza etica fra azione ed omissione; al contrario, si compie un atto analogo per natura ed intenzione quando si provoca la morte attraverso la somministrazione di un farmaco letale o attraverso la sospensione di (o l’astensione da) un trattamento dovuto.

Distinzioni Dal punto di vista di chi la pratica: eutanasia attiva – là dove il medico interviene direttamente per procurare la morte di un paziente;eutanasia passiva – dove c’è l’astensione da interventi normali e non sproporzionati. Eutanasia diretta – quando si cerca di far sopraggiungere la morte; eutanasia indiretta

Dal punto di vista di chi la riceve: Segue … Dal punto di vista di chi la riceve: Eutanasia volontaria o consensuale – quando la richiesta di morte viene chiaramente espressa dal paziente, contestualmente o precedentemente all’insorgere della sofferenza; eutanasia non volontaria – quando la richiesta di morte non sussiste e coloro che hanno in cura il paziente presumono che, se il paziente avesse potuto, l’avrebbe richiesta.

Dal punto di vista delle finalità: Segue … Dal punto di vista delle finalità: Eutanasia indivisualistica – riferita al principio di autodeterminazione dell’individuo e sul sentimento di pietà per le sue condizioni; eutanasia collettivistica o sociale - per finalità di utilità pubblico-collettiva: eugenetica, economica; criminale, sperimentale, profilattica, solidaristica. (Mantovani, Diritto penale, 1995)

Eutanasia si oppone a: - Distanasia o accanimento terapeutico – ricorso ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente; - Cure palliative – insieme di interventi che hanno come scopo la palliazione ovvero l’alleviamento dei sintomi, al fine di garantire al paziente un accompagnamento dignitoso nel processo del morire - Suicidio medicalmente assistito – la morte è conseguenza diretta di un atto suicida del paziente ma aiutato dal medico

Testamento di vita (living will) – indica le volontà espresse in vita da un soggetto, riferite al suo morire

Caratteristiche dell’eutanasia Obiettivo primario: eliminare la sofferenza procurando la morte Somministrazione di sostanze mortali o negare l’assistenza medica dovuta La richiesta fatta da chi intende morire

EUTANASIA IN EUROPA

EUTANASIA IN EUROPA Olanda Belgio

OLANDA LA LEGGE SUL CONTROLLO DI INTERRUZIONE DELLA VITA SU RICHIESTA e ASSISTENZA AL SUICIDIO (1° Aprile 2001) I precedenti: Artt. 293 e 294 c. p.: reati di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio 1973: Caso Postma van Boven 1993 depenalizzazione (legge) dell’eutanasia che rimane reato ma non è punibile.

1981-1985 La Corte di Rotterdam elabora “Le Linee guida per una legittima richiesta di Eutanasia” Il paziente deve soffrire di dolori insopportabili Il paziente deve essere conscio La richiesta di morte deve essere volontaria

Al paziente devono essere state offerte altre alternative segue... Al paziente devono essere state offerte altre alternative Non ci sono soluzioni ragionevoli al problema La morte del paziente non può causare un’inutile sofferenze ad altri Ci deve essere più di una persona coinvolta nella decisione Solo il medico può effettuare l’eutanasia È necessario prestare grande cura nel prendere la decisione.

Nel 1986 la Corte d’Appello dell’Aja aggiunge alle linee-guida: Segue… Nel 1986 la Corte d’Appello dell’Aja aggiunge alle linee-guida: Sofferenza psicologica Potenziali disfunzioni della personalità

CONTENUTO DELLA LEGGE OLANDESE IL PAZIENTE Richiesta spontanea e ponderata Sofferenza insopportabile Situazione senza prospettive di miglioramento Età: dai 12 anni

L’ETA’ 16 ANNI E OLTRE: Capace di valutare ragionevolmente i propri interessi Dichiarazione scritta TRA I 16 e i 18 ANNI solo se è capace di ragionevole valutazione dei propri interessi Occorre il coinvolgimento dei genitori e/o del tutore

solo se è capace di ragionevole valutazione dei propri interessi Segue… TRA i 12 e i 16 ANNI solo se è capace di ragionevole valutazione dei propri interessi Occorre il consenso dei genitori e/o del tutore

IL MEDICO (art. 2) RISPETTO DEI CRITERI DI DILIGENZA, PRUDENZA E PERIZIA Convinzione circa la spontaneità e la ponderazione della richiesta Convinzione dell’insopportabilità e della mancanza di prospettive Informazione della situazione e delle prospettive

Parere di un altro medico indipendente Segue…. Convinzione congiunta (medico e paziente) della irragionevolezza di ogni altra situazione Parere di un altro medico indipendente Esecuzione scrupolosa dell’interruzione della vita o dell’assistenza al suicidio secondo le regole di buona pratica clinica

Il protocollo di Groningen sull’eutanasia per neonati Requisiti: Diagnosi e prognosi devono essere certe Si deve essere in presenza di sofferenza insopportabile e disperata

Consenso informato di entrambi i genitori Segue… La diagnosi, la prognosi e la sofferenza devono essere confermate da almeno un medico indipendente Consenso informato di entrambi i genitori La procedura deve essere eseguita secondo gli standard accettati dalla professione medica

LEGGE RELATIVA ALL’EUTANASIA (23 settembre 2002). BELGIO LEGGE RELATIVA ALL’EUTANASIA (23 settembre 2002). sancisce: La non punibilità dei medici che praticano l’eutanasia sui pazienti maggiorenni o minorenni purché capaci di intendere e volere

La richiesta deve essere: Libera Consapevole Ripetuta In presenza di una “patologia grave o incurabile” che rechi sofferenze fisiche o psichiche considerate insopportabili e costose Mancanza di altre soluzioni ragionevoli.

Segue… In caso di incoscienza valgono le direttive anticipate del paziente che: devono essere scritte Validità: 5 anni

IL CONSIGLIO D’EUROPA 1976 e 1979: Raccomandazione sui diritti dei malati e dei morenti Il medico deve sforzarsi di placare le sofferenze … non ha il diritto anche nei casi disperati, di affrettare intenzionalmente il processo naturale della morte

Divieto assoluto di porre fine all’esistenza (art. 2) segue… 1999: Raccomandazione sui diritti dell’uomo e la dignità dei malati incurabili e dei morenti Divieto assoluto di porre fine all’esistenza (art. 2) Il desiderio del paziente di morire non legittima giuridicamente, né giustifica il comportamento del terzo volto ad esaudire un tale desiderio

proteggere e rispettare la dignità dei malati incurabili e terminali Segue… Marzo 2002 Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa approva una risoluzione che raccomanda agli Stati membri di: proteggere e rispettare la dignità dei malati incurabili e terminali il divieto assoluto di mettere fine intenzionalmente alla vita di questi.

Prosegue: il desiderio di morire espresso da un malato incurabile o terminale non può mai costituire un fondamento giuridico per la sua morte ad opera di un medico

Segue… 2005: Il Consiglio d’Europa boccia una raccomandazione – Rapporto Marty, dal nome del parlamentare svizzero che ne chiedeva l’approvazione – che avrebbe aperto la strada alla legalizzazione dell’eutanasia

SVIZZERA L’eutanasia è illegale ma è permesso il suicidio assistito Unica discriminante: chi aiuta al suicidio non deve trarne un vantaggio Condizioni: manifesta volontà di uccidersi (non determinata esclusivamente da una malattia ma anche da motivi di natura morale) capacità di intendere e volere

Piccola Bibliografia M. ARAMINI. Eutanasia, spunti per un dibattito. Ancora. Milano 2006. P. RICCA. Eutanasia. La legge olandese e commenti. Claudiana. Torino 2002. Legge sulle procedure per porre fine alla vita su richiesta e sul suicidio assistito, n. 137 del 10 aprile 2001, Bioetica 2001,2. 389-395. Conseil de l’Europe, Assemblée Parlamentaire, Recommandation relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants, n1418(1999), Medicina e Morale 2000, 6:1217-1220.