Il caso della radiotelevisione Tra l’art. 41 e l’art. 43 Cost.

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Il caso della radiotelevisione Tra l’art. 41 e l’art. 43 Cost.

La disciplina delle origini art. 1 cod. postale del 1936: -Esclusiva allo Stato del servizio di radiodiffusione; - concessione rilasciata dal Ministero delle Poste ad una società in mano pubblica (RAI) in virtù del d.P.R. n. 180 del 1952

I primi dubbi di legittimità costituzionale il primo intervento della Corte cost.: sent. n. 59 del 1960 a)La diffusione radiotelevisiva ha il carattere di preminente interesse generale di cui all’art. 43 Cost.; b) la limitatezza dei canali disponibili giustifica la riserva esclusiva allo Stato dell’attività, posto che lo Stato è in grado di esercitare il servizio di radiodiffusione in condizioni di “imparzialità, obiettività, completezza e continuità sul territorio nazionale”; c) data la limitatezza dei canali non esiste un “diritto al mezzo”, che si risolverebbe in un privilegio di pochi

I successivi interventi nel 1973 il nuovo codice postale: -la conferma dell’esclusiva allo Stato dei servizi di telecomunicazioni; - la previsione della necessaria concessione per l’installazione e l’esercizio degli impianti radioelettrici (di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo) a pena di sanzione penale (art. 195 nuovo cod, post.)

Le reazioni i dubbi di legittimità costituzionale: -Il divieto di ripetizione dei programmi irradiati da emittenti estere precluderebbero ai cittadini di accedere ad altre fonti di informazione; -La riserva allo Stato delle trasmissioni radiotelevisive sarebbe lesiva degli artt. 21, 41 e 43 Cost. non sussistendo più le ragioni della limitatezza delle frequenze - sarebbe illegittima l’estensione del monopolio statale alle trasmissioni via cavo di carattere locale non sussistendo più il pericolo di monopoli od oligopoli privati

La risposta della Corte costituzionale sent. n. 225 del 1974: -Permangono le ragioni di principio che giustificano la riserva allo Stato dell’attività (limitatezza delle frequenze; servizio pubblico essenziale) Tuttavia: -È costituzionalmente illegittima l’estensione del monopolio pubblico alla ripetizione di trasmissioni estere; -È costituzionalmente illegittimo il modo di esercizio del monopolio pubblico

segue I sette comandamenti: La parlamentarizzazione del controllo e dell’indirizzo sulla società concessionaria del servizio; Obbligo di obiettività gravante su giornalisti del servizio pubblico; Accesso alla radiotelevisione per gruppi politici, religiosi, culturali e socialmente rilevanti Diritto di rettifica; Limitazione delle entrate pubblicitarie della RAI

La riforma del 1975 art. 1 : riserva allo Stato del servizio pubblico di radiotelevisione La RAI è concessionaria del servizio ed è società di “interesse nazionale” a totale partecipazione pubblica; Essa soggiace alle direttive ed ai controlli di una apposita Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza ; È una Sottocommissione della Commissione parlamentare ad occuparsi dell’accesso dei gruppi sociali alla radiotelevisione ; Il Ministero delle Poste rilascia un’autorizzazione alla installazione degli impianti via cavo a carattere locale ed alla Regione il compito di autorizzare la diffusione dei programmi

I successivi interventi della Corte La sent. n. 202 del 1976: Superamento in ambito locale della limitatezza delle frequenze; Dichiarazione di illegittimità costituzionale del monopolio pubblico radioTelevisivo Problema : esiste un diritto soggettivo a trasmettere ?

Il seguito della sent. n. 202 del 1976 Il mancato intervento del legislatore e le sue conseguenze: -Intervento della Cassazione (sent. N del 1980) : esiste un interesse legittimo dell’emittente privata da far valere nei confronti della p.a. e della concessionaria del servizio pubblico - le “regole” elaborate dai giudici di merito: a)Rispetto del “preuso” delle frequenze (bene pubblico); b) rispetto dei servizi pubblici.

Le condotte degli operatori privati dalle “mille antenne” alla concentrazione delle emittenti; il fenomeno della cd interconnessione “funzionale” (mediante “cassettazione”); nasce la PIN (Prima rete Indipendente) che opera su gran parte del territorio nazionale mediante ponti radio la Rai reagisce ed ottiene un provvedimento cautelare di inibitoria; il Pretore di Roma solleva questione di legittimità cost. del monopolio pubblico nazionale radiotelevisivo per violazione degli artt. 3, 21 e 43 Cost.

La sent. n. 148 del 1981 salvataggio del monopolio pubblico; capacità di persuasione dell’opinione pubblica; Rischi di concentrazione oligopolistica privata; Monito al legislatore ad adottare una disciplina antitrust

Le iniziative successive nuova rimessione alla Corte costituzionale miriade di processi penali nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale; Inerzia della p.a.; domande delle emittenti private volte ad ottenere il riconoscimento della legittimità delle trasmissioni in ambito nazionale; condanna del pretore di Roma nei confronti dei responsabili di alcune emittenti locali dei circuiti “Canale 5” e “Retequattro” che trasmettevano in ambito nazionale; “oscuramento” delle emittenti locali che trasmettevano in ambito nazionale : Pretore di Roma, di Torino e di Pescara; il Governo adotta un d.l. n. 694 del 1984 con cui consente la prosecuzione dell’attività con gli impianti esistenti; è sollevata una nuova q.l.c.; il d.l. non è convertito in legge; nuovo oscuramento; nuovo d.l. (n. 807 del 1984), convertito in legge n. 10 del 1985

Le iniziative successive nuova q.l.c. (delle norme della legge n. 10 del 1985); sent. n. 826 del 1988 (il monopolio pubblico è giustificato solo fintantoché non venga approvata una legge antitrust); legge n. 223 del 1990 (cd legge Mammì); Sistema misto pubblico-privato; Servizio pubblico in concessione alla RAI Numero massimo di concessioni assentibili ad un unico titolare (tre); Limiti quantitativi per le concentrazioni fra imprese radiotelevisive ed imprese editoriali; Limiti quantitativi per le concentrazioni fra imprese radiotelevisive ed imprese di pubblicità

segue Nuova sent. della Corte cost. (n. 420 del 1994): Costituzionalmente illegittima la previsione del rilascio di tre concessioni ad un unico soggetto (delle dodici nazionali rilasciabili)

La riforma cd Maccanico Legge n. 249 del 1997: - Istituisce l’Autorità garante a cui conferisce ampi poteri regolamentari anche in tema di disciplina antitrust

segue Sent. n. 466 del 2002 della Corte costituzionale: -Illegittimità costituzionale con “salvezza” entro un certo termine di tempo

La riforma Gasparri Legge n. 112 del 2004: - Sistema integrato dei mezzi di comunicazione

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