Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” GLI ISTITUTI “MINORI” DELLA SEMPLIFICAZIONE Artt. 15, 16, 17, 18 L. n. 241/1990
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Principi rilevanti in tema (art. 1., l. n. 241/1990) “L'attività amministrativa … è retta da criteri di economicità, di efficacia,.. nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”. “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”.
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” CAPO IV, l. n. 241/1990 “SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA” Gli istituti di semplificazioni più noti sono indubbiamente la Conferenza di servizi; la SCIA e il Silenzio assenso (rinvio) Tuttavia esistono anche istituti “minori” (ma forse “migliori”) 1. accordi di programma 2. disciplina delle attività consultive 3. disciplina delle valutazioni tecniche 3. disciplina delle autocertificazioni
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Art.15 Accordi fra pubbliche amministrazioni “… le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Specie per la costruzione di grandi opere che interessano più livelli di governo! Utile per il c.d. associazionismo comunale
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Art. 16. Attività consultiva “Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni … sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta”.
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” … segue: art. 16 “In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma”
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” … segue: art. 16 “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”. “Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate”.
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Art Valutazioni tecniche “Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari”
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” … segue: art Valutazioni tecniche “La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”. “Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16”.
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Art.18 Autocertificazione “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”. “Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” Le definizioni: art. 1 a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Segue … altre definizioni rilevanti CERTIFICATO: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE: il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f); DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” 35. (L-R) Documenti di identità e di riconoscimento. 1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R) 3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L) (107).
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive 46. (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1.Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Segue … dichiarazioni sostitutive di certificazioni o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R).
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) Art. 38: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà … sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Art. 49. (R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione. 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Capo V – Controlli art. 71. (R) Modalità dei controlli. 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Art. 73. (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione. 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi (169).(169)
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Art. 74. (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio. 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Art. 75. (R) Decadenza dai benefici. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (173).(173)
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Segue: art. 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Consiglio di Stato sez. V 27 aprile 2012, n “Ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non chiedendosi all'amministrazione alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante”.
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Conseguenze penali Art. 483 codice penale: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. [I]. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [357], in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. [II]. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449 c.c.], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Cassazione penale sez. V dicembre 2011 “Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, presentata alla Motorizzazione Civile, di non avere conseguito la licenza media al fine di accedere a modalità di esame facilitate per il conseguimento della patente di guida, considerato che, l'art. 76 comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del predetto d.P.R. n. 445 del 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, che il provvedimento di ammissione del candidato alla prova d'esame in forma orale costituisce l'atto pubblico nel quale la falsa dichiarazione viene trasfusa e che il mancato conseguimento della licenza media costituisce il presupposto - che l'autocertificazione ha la funzione di provare - per l'accesso a detta modalità di esame”. Rigetta, App. Palermo, 24/09/2010
Università degli Studi di Perugia STEFANO VILLAMENA “Semplificazione” Cassazione penale sez. V Data: 16 marzo 2010 Numero: n “Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del passaporto”. Rigetta, App. Reggio Calabria, 12/06/2009