Un percorso storico sul rapporto tra individuo e comunità
* Il paradigma dell’appartenenza * Una società senza Stato * Una società di status * La metafora organicista * L’ordine delle differenze * Il vincolo di ALLEGIANCE
① Le trasformazioni dell’età moderna ② Il discorso dei giusnaturalisti: lo stato di natura, il contratto sociale, lo Stato ③ Lo Stato assoluto, il costituzionalismo, la partecipazione attiva, lo Stato sociale ① Le trasformazioni dell’età moderna ② Il discorso dei giusnaturalisti: lo stato di natura, il contratto sociale, lo Stato ③ Lo Stato assoluto, il costituzionalismo, la partecipazione attiva, lo Stato sociale
1. Dichiarazione d’indipendenza americana – 1776 * 2. La prima dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'epoca moderna è quella dello Stato della Virginia (USA), scritta da George Mason e adottata dalla Convenzione della Virginia il 12 giugno Questa fu largamente copiata da Thomas Jefferson per la dichiarazione dei diritti dell'uomo contenuta nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776) la quale afferma "che tutti gli uomini sono creati uguali tra loro, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni inalienabili diritti tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità"
Rivoluzione francese Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino, considerata la prima vera carta dei diritti umani, anche se si tratta di una rielaborazione più astratta di quella contenuta nella Dichiarazione di indipendenza americana
* 1948 Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo. Con questa Carta si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna, l'universalità di questi diritti, non più limitati unicamente ai paesi occidentali, ma rivolti ai popoli del mondo intero, e basati su un concetto di dignità umana intrinseca, inalienabile, ed universale. La Dichiarazione riconosce tra le altre cose il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; al riconoscimento come persona e all'uguaglianza di fronte alla legge; a garanzie specifiche nel processo penale; alla libertà di movimento e di emigrazione; all'asilo; alla nazionalità; alla proprietà; alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; alla libertà di associazione, di opinione e di espressione; alla sicurezza sociale; a lavorare in condizioni giuste e favorevoli e alla libertà sindacale; a un livello adeguato di vita e di educazione
* Approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948 * La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi (5 articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), suddivisi in quattro sezioni: * Principi fondamentali (articoli 1-12); * Parte prima: "Diritti e Doveri dei cittadini" (articoli 13-54); * Parte seconda: "Ordinamento della Repubblica" (articoli ); * Disposizioni transitorie e finali (disposizioni I-XVIII).
Corte cost., Sent., , n. 245 E’ certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia. Tali norme, però, devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, specialmente quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali. * Fong Yue Ting v. United States, 149 U.S. (1893) * “the right to exclude or to expel all aliens, or any class of aliens, absolutely or upon certain conditions, in war or in peace is an inherent and inalienable right of every sovereign and independent nation, essential to its safety, its independence, and its welfare”
* Legge 30 dicembre 1888, n sull’emigrazione * Art. 1: “l’emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti dalle leggi” * “ ” * “quando io m’imbatto nell’aggettivo libera cui segue immediatamente un ma, un se, un però, mi nasce subito la preoccupazione che il ma, il se, il però, finiscano per distruggere tutto l’effetto della stessa legge ” T. Roosevelt, 1904 * “ ” * “Good Americanism is a matter of heart, of conscience, of sound common sense, but not of birthplace or of creed. […] There is no danger of having too many immigrants of the right kind. […] But the citizenship of this country should not be debased. […], and therefore we should not admit masses of men whose standard of living and whose personal customs and habits are such that they tend to lower the level of the American wage-worker, and above all we should not admit any man of an unworthy type, any man concerning whom we can say that he will himself be a bad citizen ”
In Italia Emigrazione come “ancora di salvezza” Emigrazione come colonizzazione dolce: “ ” “le colonie devono essere come delle braccia che il paese protende lungi da sé su contrade estranee per trarle nell’orbita delle sue relazioni di lavoro e di scambio; devono essere come un allargamento dei confini della sua azione e della sua potenza economica ” In USA WASP RACIAL FORMATION RACE SUICIDE