La Legge 328/2000 Alcuni aspetti

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Transcript della presentazione:

La Legge 328/2000 Alcuni aspetti Progettazione e Valutazione delle Politiche Sociali Università di Genova

Obiettivi, finalità Assistenza del singolo; sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare Qualità della vita, prevenzione, riduzione e eliminazione delle disabilità, del disagio personale e familiare Riconoscimento del diritto alle prestazioni

Obiettivo: garantire alle persone e alle famiglie un sistema integrato di servizi sociali; qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione; prevenire, eliminare o ridurre condizioni di disabilità, bisogno, disagio, difficoltà sociali, non autonomia Azioni Chi Programmazione e organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali Efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali Enti Locali, Regione, Stato Riconoscimento e agevolazione organismi di utilità sociale Cooperative sociali, Associazioni, Enti Promozione Sociale, Fondazioni, Volontariato Enti Locali Gestione e offerta dei servizi Progettazione e realizzazione concertata degli interventi Soggetti pubblici, privati e Privato sociale

SERVIZI PREVISTI Il capo III elenca le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e più esattamente a favore di persone disabili, anziani non autosufficienti, famiglie progetti individuali per le persone disabili sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia servizi per l’affido familiare Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano, inoltre, le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.

SOGGETTI EROGATORI Lo STATO (art. 9) fissa un Piano sociale nazionale che indichi i livelli uniformi e di base delle prestazioni stabilisce i requisiti che devono avere le comunità-famiglie e i servizi residenziali nonché i profili professionali nel campo sociale ripartisce le risorse del Fondo sociale nazionale e controllare l'andamento della riforma individua i livelli essenziali e uniformi

SOGGETTI EROGATORI Le REGIONI (art. 8) devono … programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso l'integrazione degli interventi sanitari, sociali, formativi e di inserimento lavorativo stabilire i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e i servizi sia pubblici che privati, costituire un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla normativa, stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione alla spesa da parte degli utenti, finanziare e programmare la formazione degli operatori

SOGGETTI EROGATORI i COMUNI (art. 6) sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per realizzare il sistema locale della rete di servizi sociali. Devono… determinare i parametri per la valutazione delle condizioni per usufruire delle prestazioni occuparsi di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi sociali e sulle strutture residenziale e semiresidenziali pubbliche e private garantire il diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi

Erogazione servizi di attività assistenziali I comuni sono i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale Attivita’ dei COMUNI Cosa Come Programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi a rete Promuovere risorse di collettività locali con collaborazione per sviluppo interventi auto-aiuto Erogazione servizi di attività assistenziali Coordinare programmi ed attività degli enti secondo modalità fissate dalla Regione Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, di strutture (semi)residenziali Adottare strumenti di semplificazione amministrativa per controllo gestione, efficacia ed efficienza e forme di consultazione per predisposizione programmi Partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali (distretti) Garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo statuti comunali

Autorizzazione e accreditamento Articolo 11 I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale requisiti minimi nazionali I comuni provvedono all’accreditamento e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate

Figure professionali sociali Articolo 12 Requisiti e titoli per le figure Carta dei servizi sociali (articolo 13) definisce i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti

Tipologie di servizi da garantire in ogni ambito Livelli essenziali assistenziali se ne parla agli artt. 2, 9 e 22 - che definisce gli INTERVENTI del sistema integrato) Prestazioni sociali Misure di contrasto della povertà e sostegno del reddito Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio dei totalmente dipendenti Interventi di sostegno a minori (da nucleo origine a inserimento in struttura o altra famiglia) Sostegno alle responsabilità familiari, alle donne in difficoltà Piena integrazione dei disabili Contrasto dipendenze (alcool, droghe, farmaci) Tipologie di servizi da garantire in ogni ambito Servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazione e consulenza al singolo e alle famiglie Servizio di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari Assistenza domiciliare Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali Centri di accoglienza

Il Metodo della programmazione La Legge quadro, all’art. 3 propone un “modello” che pone al centro il “metodo della programmazione” degli interventi e delle risorse Nella comunità locale si esprimono, accanto ad una pluralità di bisogni, anche molteplici risorse umane, progettuali e finanziarie da utilizzare per la predisposizione delle risposte. Appare pertanto necessaria la creazione di reti che favoriscano l'azione coordinata e regolata di una pluralità di attori, di sistemi in grado di far interagire le risorse locali e regionali di tipo economico, sociale e culturale con le opportunità offerte in sede nazionale ed europea.

Programmazione locale: il Piano di Zona (art. 19) l'art.19 della legge chiama in causa i comuni associati che, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con aziende unità sanitarie locali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il “Piano di Zona“ È individuato come strumento strategico dei comuni associati per il governo locale dei servizi è finalizzato a programmare la rete di interventi e servizi che devono dare risposta alle problematiche espresse dalle comunità locali.

Piano di zona: finalità Favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi complementari e flessibili Garantire maggiore efficacia degli interventi sociali Qualificare la spesa, attivando le risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione Definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle ASL e degli altri soggetti firmatari dell’accordo Prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori, finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

Politiche di comunità Ai comuni è richiesto di trasformare le politiche di settore in politiche di comunità finalizzate all'inclusione sociale che non abbiano la presunzione di definire a priori e dall'alto tutti i possibili obiettivi ma che si sviluppino, dal basso, con una logica di tipo incrementale.

Correlazione tra risorse e servizi Alla necessità di dare puntuale risposta a vecchi e nuovi bisogni si accompagna, infatti, la limitatezza delle risorse disponibili e la conseguente necessità di far sì che la comunità locale sia coinvolta appieno nel “community care”, che si attrezzi cioè a "prendersi cura“di se stessa. Al Welfare plurale, a tutti i soggetti chiamati a fornire servizi alla comunità locale, viene pertanto richiesto, di operare in coerenza con il principio della stretta correlazione tra risorse e servizi.

Il Piano di Zona: attori e ruoli REGIONE (definisce ambiti territoriali con Enti locali) COMUNI ASSOCIATI (funzione di programmazione del sistema integrato di interventi e dei servizi) PIANO DI ZONA (è definito di intesa con ASL e specifica le modalità di concertazione tra attori) ACCORDO DI PROGRAMMA (tra soggetti pubblici e accreditati e serve per adottare il PdZ)

Piano sociale di Zona Rappresenta il primo livello del processo di pianificazione disegnato dalla Legge di riforma dell’assistenza 328/2000 e pone le basi per la costruzione del sistema integrato di servizi sociali del territorio. Costituisce lo strumento cardine attraverso il quale ogni anno il territorio distrettuale codifica gli obiettivi strategici, gli assetti organizzativi, gli interventi operativi e le modalità gestionali del comparto degli interventi sociali

Piano di Zona: “documento programmatorio” Il Piano di Zona è: Strumento di programmazione locale Strumento di lettura del bisogno e della domanda della comunità Strumento di organizzazione dei servizi e delle risorse Strumento di coordinamento tra gli enti territoriali Strumento di progettazione sociale dal basso verso l’alto, con valorizzazione delle reti informali, dei gruppi sociali, e degli attori della vita quotidiana.

ARCHITETTURA DEL PIANO DI ZONA Livello politico istituzionale Linee strategiche, indicazioni, priorità Livello Tecnico Istituzionale Volano, coordinamento, attivazione Gruppo di coordinamento Politico Sindaci e/o Assessori delegati Responsabili ASL distretto Gruppo Tecnico di coordinamento Referenti tecnici Comuni Ref. ASL Coordinatore Tavolo di concertazione per la programmazione partecipata e negoziata Gruppo di coordinamento politico Gruppo tecnico di coordinamento Organizzazioni sindacali Forum terzo settore ACCORDO DI PROGRAMMA

Modello per la “governance” del Piano sociale di zona FASE LIVELLO/ORGANISMO OBIETTIVO/COMPITO Politico Istituzionale Tavolo sociale Politiche coordinate di ambito e gestione associata Strategico istituzionale Programmazione partecipata Tavolo alto della concertazione Confronto stati di avanzamento del Piano e ipotesi di ri-programmazione e aggiornamento Concertativo coalizionale Coordinamento/Monitoraggio Ambito Territoriale Ufficio di Piano Supporto tecnico/regia permanente Coordinamento tecnico e gestione Multiprogettale Laboratori locali di coprogettazione Gruppi tematici interistituzionali Realizzativo Soggetti gestori del piano (art. 5 L.328/00 – DPCM n.188) Attuativo/gestionale Implementazione e realizzazione delle Azioni di Piano

Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema Articolo 28 Si fissano risorse in merito (ogni anno) Possibilità di presentare progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l’accompagnamento e il reinserimento sociale