La sicurezza degli operatori Dott. Roberta Martinelli

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La sicurezza degli operatori Dott. Roberta Martinelli STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE DENTRO E FUORI L’OSPEDALE: DALLA VECCHIA ALLA NUOVA CULTURA - Pescara 27-28 Febbraio 2009 La sicurezza degli operatori e i D.P.I. nelle procedure di disinfezione Dott. Roberta Martinelli ASL 04 L’Aquila

B.Ramazzini: DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA Le strutture sanitarie sono AZIENDE che hanno il fine del tutto peculiare di PRODURRE SALUTE, MA: B.Ramazzini: DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA “…questi artefici, preparando rimedi per la sanità degli altri, alterano talvolta la loro…” QUALI I RISCHI? RISCHIO BIOLOGICO MAPO RISCHIO RADIOLOGICO LAVORO A TURNI RISCHIO CHIMICO …

RISCHIO CHIMICO IN AMBITO SANITARIO Esistono 159 irritanti primari per la pelle e le mucose oculari utilizzati di routine negli ospedali e 135 agenti chimici potenzialmente cancerogeni, teratogeni, mutageni (NIOSH, 1985).

Per questi motivi diventa indispensabile che ogni operatore sanitario sia in grado di riconoscere un possibile pericolo e che sia in grado di agire di conseguenza, attraverso interventi urgenti, se necessari, oppure attivando un flusso di informazioni all’interno della struttura lavorativa di appartenenza per la valutazione del rischio. Ma per poter affrontare il problema, bisogna saper estrapolare le informazioni dalle fonti.

DANNO DA AGENTI CHIMICI causato: DALL’INALAZIONE DAL CONTATTO (pelle e mucose ) DALL’INGESTIONE effetti riscontrati IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE IRRITAZIONI PELLE E OCCHI ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO ALTERAZIONI AL FEGATO E ALL’APPARATO DIGESTIVO

D.Lgs. 81/08 Art. 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: … c) l’eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo…; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici …; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

Gli interventi di PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE sono individuati in relazione alle caratteristiche igieniche delle aree da pulire: Suddivisione degli articoli sanitari in base al rischio infettivo connesso al loro uso:

Attività DS Farmacia SPP MC Direttori U.O. Dirigenti medici Coordinatori inf. Operatori Stesura della procedura R C Applicazione procedura Revisione procedura Informazione/ Formazione Legenda: DS: Direzione Sanitaria; SPP: Servizio Prevenzione e Protezione; MC: Medico Competente; U.O.: Unità Operative; C: Coinvolto; R: Responsabile

SCHEDE SINGOLE PER MATERIALE/MANOVRA (1):

SCHEDE SINGOLE PER MATERIALE/MANOVRA (2):

SCHEDE SINGOLE PER MATERIALE/MANOVRA (3):

SCHEDE SINGOLE PER MATERIALE/MANOVRA (4):

SCHEDE SINGOLE PER MATERIALE/MANOVRA (5):

SCHEDE SINGOLE PER MATERIALE/MANOVRA (6):

DPI – D.Lgs. 81/08 – Art. 74 - Definizioni 1. “DPI”: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro… Articolo 75 - Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Articolo 76 - Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro analisi e valutazione dei rischi analisi delle caratteristiche dei DPI necessarie e DPI disponibili con aggiornamento periodico istruzioni adeguate su impiego, manutenzione, ripristino, restituzione, con vigilanza eventuale addestramento In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs.4/12/92, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori 1. … i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento …. 2. … i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione ... 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente.

ADDESTRAMENTO: SI o NO ?!?

LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI

Le frasi di rischio [ R ] esprimono la natura dei rischi attribuiti alle sostanze chimiche pericolose, mentre i consigli di prudenza [ S ] forniscono indicazioni per la corretta manipolazione ed utilizzazione dei prodotti chimici Sono essenziali perché entrano nel dettaglio, specificando quali sono i rischi che si corrono, i possibili effetti sulla salute, i danni alla sicurezza, gli effetti ambientali; i consigli di prudenza sono indicazioni precise su come deve essere manipolato il prodotto, quali siano le procedure da evitare ed i pericoli anche per l’ambiente. Possono essere indicate solo con i numeri, ma vanno dettagliate anche le frasi: per questo motivo la normativa ha stabilito anche delle misure minime che deve possedere un’etichetta.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA Molto più dettagliate delle etichette Rivolte all’utilizzatore professionale (datore di lavoro); Per la protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell’ambiente. Accompagnano obbligatoriamente l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi; Sono una vera e propria guida alla manipolazione sicura da parte di chi utilizza professionalmente un prodotto pericoloso Le schede contengono 16 informazioni Devono essere richieste al produttore o fornitore del prodotto Vanno conservate nel luogo di lavoro rendendo facile e rapida la loro consultazione

Sinteticamente, i punti sono: identificazione del preparato e della Società composizione / informazione sugli ingredienti identificazione dei pericoli misure di primo soccorso misure antincendio misure in caso di fuoriuscita accidentale manipolazione e stoccaggio controllo dell’esposizione / protezione individuale proprietà fisiche e chimiche stabilità e reattività informazioni tossicologiche informazioni ecologiche smaltimento informazioni sul trasporto informazioni sulla regolamentazione altre informazioni

Scheda dati di sicurezza: qualche esempio (1)

Scheda dati di sicurezza: qualche esempio (2)

QUALI DPI E QUANDO?

FA LA FORZA! L’UNIONE Attività DS Farmacia SPP MC Direttori U.O. Dirigenti medici Coordinatori inf. Operatori Stesura della procedura C R Applicazione procedura Revisione procedura Informazione/ Formazione

BUON LAVORO A TUTTI !