BioDiritto le problematiche giuridiche della bioetica Carlo Casonato Progetto Biodiritto, DSG.

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BioDiritto le problematiche giuridiche della bioetica Carlo Casonato Progetto Biodiritto, DSG

BioDiritto, Approccio  Diritto Diritto e bioetica (e religione) Natura e artificio (definizioni sono convenzionali) Pr. di non contraddizione (una verità?)  Diritto costituzionale Diritti fondamentali e principi (personalista e pluralista) Bilanciamento d’interessi (leggi “senza se e senza ma”)  Comparazione

BioDiritto, La bioetica  ’70: V.R. Potter – A. Hellegers Interdisciplinary analysis for biosphere preservation Ampliamento successivo  ’60: coincidenza di sviluppo scientifico/tecnologico & culturale e giuridico  La bioetica ha fallito?

BioDiritto, Il biodiritto  Studio sistematico dei principi giuridici che orientano la condotta umana (individuale e collettiva) nell’area delle scienze della vita e della cura della salute  Settore del diritto che studia i problemi inerenti la tutela della vita fisica ed in particolare le implicazioni giuridiche delle scienze biomediche  Diritto applicato ai nuovi problemi che si sviluppano alle frontiere della vita  Diritto relativo ai fenomeni della vita organica del corpo, della generazione, dello sviluppo, maturità e vecchiaia, della salute, della malattia e della morte  Diritto della ricerca e della prassi biomedica

BioDiritto, L’oggetto  Vita e morte: dalla natura alla tecnica, alla volontà da fatti a possibilità  Sviluppo scientifico e culturale: l’incertezza dell’oggetto

BioDiritto, Il mutamento del paradigma biologico  Dalla natura a variabili di carattere scientifico e culturale  La clonazione Divisione embrionale Clonazione nucleare

BioDiritto, La clonazione Riproduttiva Terapeutica

BioDiritto, Il mutamento del paradigma giuridico: la morte  Il paradosso della non morte  Il processo del morire  Criterio respiratorio, cardiaco, encefalico  Relatività della definizione, incertezza e variabili scientifiche e culturali: la WLT e i casi del Giappone e del New Jersey

BioDiritto, Il mutamento del paradigma giuridico: la vita e il suo inizio  «We need not resolve the difficult question of when life begins. When those trained in the respective disciplines of medicine, philosophy, and theology are unable to arrive at any consensus, the judiciary, at this point in the development of man’s knowledge, is not in a position to speculate as to the answer» (Roe v. Wade, 1973)  «Osserva il collegio che le norme di rango costituzionale invocate non recano una nozione certa circa il momento iniziale della vita umana e l’estensione dell’ambito di tutela nel corso del suo sviluppo. Lo specifico problema forma oggetto di ampio dibattito in sede scientifica, bioetica e religiosa - aspetto di cui sono ben consapevoli le parti in causa - e non ha trovato soluzione in apposita regolamentazione.» (TAR Lazio, 8465/2001)  « Osserva il collegio che la legge n. 194/1978, nel regolamentare i casi di interruzione volontaria della gravidanza, non enuncia una puntuale nozione clinica dell’inizio della "gravidanza’’, e cioè se tale momento coincida con la fecondazione dell’ovulo, ovvero con il suo annidamento nell’utero materno, evento che si verifica in un lasso temporale di circa sei giorni dalla fecondazione. »

BioDiritto, Segue: aborto e inizio della gravidanza  Corte cost. sent. 27/1975 «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare»  BVerfGE 39, 1 (1975): diritto alla vita v. tutela della dignità  L’inizio della gravidanza fra fecondazione e annidamento: legge 40; legge 194; caso Norlevo (TAR Lazio 8465/2001)  Vita umana e persona

BioDiritto, La dignità: definizioni  Stato complessivo in cui si trova chi gode del rispetto, dell’onore e della stima  Qualità intrinseca alla condizione umana  Essere trattato anche come fine e mai come semplice mezzo (Kant)  «the vague but powerful idea of human dignity» (R. Dworkin) ACCORDO = VAGHEZZA (inizio e fine vita)

BioDiritto, La dignità: le fonti  Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU 1948)  Convenzione di Oviedo (Consiglio d’Europa, 1997)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 2000, Lisbona)  Costituzioni: - Belgio, Irlanda, Svizzera, Germania, Italia

BioDiritto, La dignità: i titolari  I cittadini  Gli stranieri  La persona, l’essere umano  L’embrione e il feto: la giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca

BioDiritto, La dignità: il contenuto  La giurisprudenza tedesca: - dimensione fisica, - autodeterminazione (identità personale), - esistenza dignitosa, - eguaglianza  La giurisprudenza comunitaria: Casagrande (1974), P. contro S. (1996), C-377/98, Jani (2001), Omega (2004)  Un concetto plurale e relativo : i modelli tendenziali

BioDiritto, «the assumption that a doctor who undertakes [genetic advice before the conception of a child] under a contract must take responsibility for culpable mistakes is not open to doubt. The case law of the Bundesgerichtshof that the duty to maintain a child on the facts to be assessed here is to be seen as loss does not represent commercialisation which robs the child of its personal worth. The liability structure of civil law does not in principle affect human dignity, even where a claim to compensation for harm is directly linked to the existence of a human being. Human beings are not thereby reduced to objects i.e. replaceable quantities within the framework of contractual or tortious relationships. The civil law provisions and their interpretation by case law are planned on a just division of burdens. They do not result in fundamental areas of personality being commercialised. The application of the law of compensation for harm to personal relationships does not turn the human being as a person or his inalienable rights into a commodity. No more does the – partial – transfer of the burden of maintenance to third parties contain a negative value judgement against the particular person entitled to maintenance».

BioDiritto, La dignità: il contenuto  Contenuto minimo, nucleo essenziale MA  Pena di morte, tortura (giurisprudenza tedesca), prostituzione (CG, Jani 2001), eutanasia (USSC v. Corte cost. colombiana), aborto (US e Italia v. Germania), clonazione (Svizzera e UK), …?  Diritto indisponibile v. qualità disponibile: la tirannia della dignità?  Dimensione biologica/corporale v. spirituale  La giurisprudenza statunitense e colombiana sull’eutanasia attiva

BioDiritto, La dignità nel fine vita  Disponibilità v. indisponibilità  La disponibilità condizionata 1. Il diritto al rifiuto  tutti gli Stati: Italia? 2. L’assistenza al suicidio  Svizzera, Oregon, Washington. Montana? Inghilterra e Galles? 3. L’omicidio del consenziente  Olanda, Belgio. Colombia?

BioDiritto, Segue: la giurisprudenza cost. colombiana “La Costituzione è basata sulla concezione secondo cui un soggetto morale è capace di assumere in modo responsabile ed autonomo le decisioni relative alle questioni che a lui primariamente incombono, dovendosi lo Stato limitare, in via di principio, a imporgli doveri in funzione degli altri soggetti morali con i quali è chiamato a convivere” “La decisione sul come affrontare la morte assume un’importanza decisiva per il malato terminale, che sa di essere incurabile e dunque non sta scegliendo tra la morte e molti anni di vita piena, bensì tra il morire in condizioni da lui stabilite e il morire in breve tempo in circostanze dolorose e non reputate dignitose. Il diritto fondamentale ad una vita dignitosa implica quindi il diritto di morire con dignità, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (...), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto.”

BioDiritto, La dignità: potenzialità e limiti  Punto di non ritorno (tortura, pena di morte, ergastolo, sterilizzazione coattiva)?  Ausilio interpretativo  Contenuto “minimissimo” + potenziale divisivo  I limiti del riferimento al “naturale”