L’AFFITTO (art. 1615 – 1654).

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
la VENDITA definizione:
Advertisements

DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Cultura di impresa Figure di imprenditore
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Locazione (Articoli 1571 – 1606)
FONTI DISCIPLINA TIPOLOGIA
L'azienda Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011.
I CONTRATTI.
Il trasferimento d’azienda
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
Obblighi dei lavoratori
LOCAZIONE ARTT C.C. Art c.c. Nozione
L'alternanza scuola - lavoro.
Sicurezza sul lavoro.
PREVENZIONE E MANUTENZIONE
Il contratto di compravendita
Giulio Tagliavini © SDA Bocconi LEASING E FALLIMENTO.
ARTICOLO  2555 Nozione. [I]. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per l'esercizio dell'impresa.
LAVORO SUBORDINATO ART.2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
La prova del contratto di lavoro
Lorenzo Benatti Parma, 19 marzo 2013
Si parla anche di locazione finanziaria
l’affitto d’azienda nella crisi d’impresa como 17 novembre 2004
L’azienda Art cod. civ. L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. la legge tutela l’unitarietà.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
IL CONTRATTO DAFFITTO. Laffitto è una locazione di cosa produttiva.
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Dispositivi di Protezione
CONTRATTO D’APPALTO.
IL CONTRATTO D’OPERA Trattato da: Matteo Agostoni e Luca Sardella.
La piccola impresa è caratterizzata da due elementi:
La tassazione dei redditi fondiari
non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore
Partecipazione al procedimento (artt. 7-10) e accordi (art. 11)
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’
Presentazione svolta da: Monica Lutrino Carla Sangiovanni.
Skander Gadaleta - Daniela Vaghi
Contratto di deposito e Contratto di comodato
Riporto – art cc. una vendita (riportato --> riportatore) di titoli e al termine convenuto una vendita (riportato
Rimedio per anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto
COMPONENTI NEGATIVE. AMMORTAMENTI (ART. 102) L’art. 2426, n. 2, c.c., prevede che il costo delle immobilizzazioni materiali o immateriali la cui utilizzazione.
IL CONTRATTO D'AFFITTO.
La determinazione dei risultati economici dell’azienda agraria
IL CONTRATTO D’AFFITTO
La Gestione Dei Beni Strumentali
Azienda nozione di azienda
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E.
Trasferimento d’azienda
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Ottobre.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Azienda - Nozione Art Azienda e organizzazione Azienda e investimento Azienda e produzione Capacità di produrre reddito avviamento Interesse alla.
L’indennizzo nel caso di miglioramento fondiario Estimo rurale ed elementi di contabilità (analitica) S. Menghini Corso di Laurea in Scienze e tecnologie.
Dott. Giorgio Sangiorgio Giarre, 31 marzo 2007 La tassazione nel settore immobiliare e il reverse charge.
L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA
Rapporto tra legge e autonomia collettiva. Legge e autonomia collettiva I diversi rinvii alla contrattazione collettiva.
1. Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo.
Il piccolo imprenditore Nel cod. civ. sono considerati piccoli imprenditori :  I coltivatori diretti del fondo  gli artigiani  i piccoli commercianti.
L’azienda,chiarisce l’art.2555c.c., è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA DOPO IL TU CONTRATTI DI LAVORO DLGS. 81/2015.
Rapporti tra il d.lgs. 231/2001 e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro Pesaro, 12 maggio 2008 Avv. Daniele Tanoni.
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria Corso di Diritto dei mercati agroalimentari Docente titolare: Dott. Roberto.
Tutela dei consumatori e Codice del consumo (Decreto legislativo 206/2005)
L’IMPREDITORE E L’IMPRESA
Orario, riposo, ferie: dlgs 66 del 2003 e successive modifiche.
Transcript della presentazione:

L’AFFITTO (art. 1615 – 1654)

L’affitto è una locazione di cosa produttiva. locatore affittuario

L’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa. Ad esempio, costituisce affitto (e non locazione) il contratto che ha per oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che è un bene produttivo. La mancata utilizzazione della cosa ne compromette le potenzialità produttive.

Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso. (art. c.c. 1616) Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze in stato da servire all’uso e alla produzione per cui è destinata. (art. c.c. 1617)

Il locatore: può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa. (art. c.c. 1618) può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. (art. c.c. 1619) è tenuto ad eseguire a sue spese,durante l’affitto,le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario. (art. c.c.1621)

Affitto di fondi rustici, a coltivatore diretto, affitto di azienda Norme particolari regolano l’affitto di fondi rustici, l’affitto a coltivatore diretto e l’affitto di azienda. L’affitto è diventato il prevalente dei contratti agrari. Il termine minimo di durata è fissato in 15 anni. Il coltivatore ha diritto di prelazione in caso di vendita del fondo. L’affitto di fondi rustici è regolato dagli articoli 1628-1646 L’affitto a coltivatore diretto è regolato dagli articoli 1647-1654

L’affitto di azienda è regolato, per rinvio operato, dall’articolo 2562, dall’art 2561 che disciplina l’usufrutto di azienda. Ai sensi di tale norma, l’affittuario dell’azienda deve: esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue; gestirla senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Federica Viezzer Alessandra Della Bella