UEPE e Messa alla Prova Responsabile Sede

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UEPE e Messa alla Prova Responsabile Sede a cura di Alberto Visonà Responsabile Sede Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Vicenza uepe.vicenza@giustizia.it

Sono istituiti con la riforma penitenziaria legge 354/1975 e succ Sono istituiti con la riforma penitenziaria legge 354/1975 e succ. modif. Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (ex Centri di servizio sociale per adulti - CSSA), sono Uffici territoriali del Ministero della Giustizia che si occupano in via prioritaria di progettazione e/o gestione di misure alternative alla detenzione

Dipartimento Amminstrazione Penitenziaria

Collaborano con: Magistratura Sorveglianza indagini sociali rispetto ai procedimenti di sorveglianza, gestione misure alternative e di sicurezza, reinserimento internati Istituti Penitenziari collaborazione all’osservazione e trattamento detenuti, co-gestione lavoro all’esterno e semilibertà Altri U.E.P.E. Collaborazione con le indagini sociali, co-gestione di prese in carico su diversi ambiti territoriali Magistratura ordinaria Lavori di pubblica utilità e messa alla Prova

L’UEPE di Verona e Vicenza Sede principale a Verona (18 persone) Direttore (per entrambe le sedi, in missione) Area Servizio Sociale Area Amministrativa Area Contabile Sede di Servizio di Vicenza (9 persone) 1 Responsabile Sede 6 funzionari di Servizio Sociale 2 Amministrativi

Istituti penitenziari Rete uepe UEPE Familiari Magistratura di Sorveglianza Utenti Istituti penitenziari Centri per l’impiego e Formazione Professionale Altri UEPE Procure e Tribunali Comunità di Recupero Comunità Accoglienza Volontariato Cooperative Sociali Servizi Sociali Territoriali Servizi ASL Forze dell’Ordine Avvocati Datori Lavoro Provveditorato Regionale A.P. Comuni/ Provincie/Regioni

Costo giornaliero detenzione

Carichi lavoro UEPE Vicenza (prima e dopo la MaP) Fase progettuale APR 13 MAR 14 APR 14 MAR 15 OSSERVAZIONI DALLA LIBERTA’ 184 140 OSSERVAZIONI DETENUTI 327 252 OSSERVAZIONI MISURE SICUREZZA 19 25 OSSERVAZIONI MA P --- 142 Fase esecutiva AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE art 47 105 140/254 AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE art 94 108 114/254 SEMILIBERTA' 11 12 DETENZIONE DOMICILIARE (con L.199/2010) 167 139 LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 17 21 LIBERTA' VIGILATA 54 63 LAVORI PUBBLICA UTILITA’ 13 9 MESSA ALLA PROVA ---- 7 TOTALE GENERALE (OSSERVAZIONI + MISURE+ altro) 1.189 1.221

Regolamento di Esecuzione D. P. R. 230/2000 - Art. 118, co Regolamento di Esecuzione D.P.R.230/2000 - Art. 118, co.8 Modalità intervento U.E.P.E. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale; c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.

L’assistente sociale crea una relazione professionale con la persona sulla base di un mandato deontologico - professionale Art. 11 L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione. Art. 20 L’assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività. Codice Deontologico AA.SS.

Modelli di riferimento Modello retributivo-riabilitativo Reato come violazione di una norma di legge penale Reato considerato dal punto di vista formale Autore come persona da recuperare Vittima come persona offesa, azione penale esercitata dallo Stato Contesto sociale separato/espulsivo Modello riparativo Reato come danno provocato ad altri Reato considerato dal punto di vista sostanziale Autore soggetto attivo impegnato per riparare Vittima che, se opportuno, viene coinvolta nella ricerca di una soluzione Contesto sociale coinvolto attivamente

Affidamento in prova al Servizio Sociale “ l’affidato si adoperi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato” art. 47, co. 7, Legge 354/1975

per insolvibilità del condannato lavoro sostitutivo per convertire le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato artt. 102 ss. l. 689/1981

sanzione accessoria a condanne per motivi razziali, incitamento alla discriminazione etnica o religiosa, alla violenza o per delitti di genocidio …prevede opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli Leggi : n. 654/1975 e n. 962 / 1967 introdotta n. 205 del 1993

pena del lavoro di pubblica utilità prestazione di attività non retribuita in favore della collettività applicabile dal Giudice di Pace D.Lvo274/2000 DM 26 marzo 2001

attività non retribuita a favore della collettività per la concessione della sospensione condizionale art. 165 codice penale modificato L.145/2004

Pena del Lavoro di Pubblica Utilità per persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi di lieve entità Legge n. 49 / 2006 modifica art.73 DPR 309/90

lavoro di pubblica utilità introdotto nel Codice della Strada Artt.186, 187 e 224 bis Consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato

LPU gli art. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs.274/2000, secondo le modalità ivi previste.

Detenuti in lavoro all’esterno: Attività lavorativa a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato art. 21, co. 4 ter, O.P.

E poi… C’è la messa alla prova

Snodi critici Richiesta all’UEPE Udienza filtro/di opposizione: data successiva udienza Indagine Sociale e programma di trattamento Ordinanza Firma verbale sottoposizione obblighi MaP e LPU Durata MaP

Ipotesi Protocollo Intesa Tribunale e U. E. P. E Ipotesi Protocollo Intesa Tribunale e U.E.P.E. a Verona Fascie durata MAP Fascia Pena prevista per il reato contestato Durata di messa alla prova A) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi B) Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi C) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi D) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi E) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi

Criteri/principi di riferimento: uguaglianza ragionevolezza possibilità per gli interessati di valutare l’opportunità di accedere al nuovo rito fasce di riferimento rispetto alla pena edittale massima del reato fasce fino a un massimo di 18 mesi, al fine consentire la possibilità di proroga di sei mesi (limite massimo di legge di 2 anni) il periodo di prestazione di lavoro di pubblica utilità (min. 10 giorni) rappresenta una delle prescrizioni imposte della messa alla prova senza necessaria coincidenza con la durata della MaP tali riferimenti sono orientativi e non vincolanti

Grazie per l’attenzione Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Vicenza Via Bonollo, 17 - 36100 Vicenza orario di apertura al pubblico: dalle 10.00 alle 13.00 in altri orari esclusivamente su appuntamento chiuso sabato e festivi tel. 0444.965522     uepe.vicenza@giustizia.it