LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggetto- rappresentato nel compimento di un atto giuridico.
FONTI LEGGE : rappresentanza legale (es. genitori/tutore) VOLONTA DELLE PARTI: rappresentanza volontaria con un atto unilaterale (la procura)
RAPPRESENTANZA Procura È la dichiarazione unilaterale con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in propria rappresentanza
LA PROCURA La procura riguarda il lato esterno: serve a rendere noto ai terzi che il rappresentante è autorizzato ad agire in nome del rappresentato. Il rapporto interno tra il rappresentato e il rappresentante può derivare da un diverso contratto: di lavoro, società, mandato… La procura puo essere GENERALE/SPECIALE Non riguarda per gli atti personali del rappresentato.
LA PROCURA Non richiede accettazione Forma richiesta è la stessa richiesta per l’atto per cui è conferita Può essere revocata in qualsiasi momento a meno che non sia stata conferita anche nell’interesse del rappresentante
Effetti della rappresentanza Il contratto concluso dal rappresentante, produce direttamente i suoi effetti in capo al rappresentato purchè: il rappresentato abbia conferito il potere; il rappresentante dichiari di stipulare in nome del rappresentato (spendita del nome); il rappresentato agisca nei limiti dei poteri conferitigli.
FALSUS PROCURATOR Se il rappresentante agisce oltre i limiti della procura o senza procura il contratto è inefficace: NON VINCOLA IL RAPPRESENTATO. Il falso rappresentante è responsabile del danno che il terzo contraente ha subito per aver confidato, senza colpa nella validità del contratto.
RATIFICA Il rappresentato può, con un atto unilaterale, conferire efficacia agli atti compiuti dal rappresentante senza potere, accettandone gli effetti nella propria sfera giuridica