IL CONTRATTO D'AFFITTO.

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IL CONTRATTO D'AFFITTO

L’affitto è una locazione di cosa produttiva.

GESTIONE E GODIMENTO DELLA COSA PRODUTTIVA Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità alla destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa. (art. c.c. 1615)

Ad esempio: costituisce affitto il contratto che ha per oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che è un bene produttivo. Una mancata utilizzazione della cosa, a differenza del contratto di locazione dove il godimento della cosa locata da parte del conduttore, può esprimersi anche attraverso il non uso della cosa, ne compromette le potenzialità produttive. LOCATORE AFFITTUARIO

DAL CODICE CIVILE Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso. (art. c.c. 1616) Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze in stato da servire all’uso e alla produzione per cui è destinata. (art. c.c. 1617)

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa. (art. c.c. 1618) Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. (art. c.c 1619) Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese,durante l’affitto,le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario. (art. c.c.1621)

AFFITTO DI FONDI RUSTCI, A COLTIVATORE DIRETTO, AFFITTO DI AZIENDA Norme particolari regolano l’affitto di fondi Rustici (art. c.c.1628-1646),l’affitto a coltivatore Diretto (art. c.c. 1647-1654) e l’affitto d’azienda. (art. c.c. 2561- 2562) L’affitto è diventato il prevalente dei contratti agrari e il termine minimo di durata è fissato in quindici anni. Il coltivatore ha diritto di prelazione, in caso di vendita del fondo.

L’affitto di azienda è regolato,per rinvio operato dall’art L’affitto di azienda è regolato,per rinvio operato dall’art. 2562, dall’art. 2561, che disciplina l’usufrutto di azienda. Ai sensi di tale norma,l’affittuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che lo contraddistingue.

Deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

UNA SENTENZA Il Comune di Cordigliano ha citato in giudizio la Ros Giacomo & Figli SPA. Motivo: il Comune aveva concesso all'impresa una cava di marmorino e aveva rinnovato la concessione degli scavi fino al 30 giugno 1981.

L'11 maggio 1981 il Comune aveva deciso di non rinnovarla e rilevato un inadempimento della società aveva stabilito di incamerare la cauzione. Tuttavia, alla fine del rapporto l'escavazione non era cessata. Quindi il Comune chiede che la Ros lasci la cava e risarcisca i danni.

il concessionario poteva essere sostituito solo per motivate ragioni La società si oppone con queste motivazioni: il concessionario poteva essere sostituito solo per motivate ragioni - l'Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare il contratto alla Ros e indicare il successo - si trattava di un contratto di locazione, quindi non vi era l'obbligo d'uso della cosa locata poichè non ne avrebbe compromesso le capacità produttive.

Sentenza del tribunale: O Tra le parti era stato concluso un contratto di natura privata O La durata del contratto era di sette anni, dopodichè il Comune poteva scegliere se rinnovarlo o no O Il Comune non lo rinnova, ma non vi è obbligo di motivazione in quanto si tratta di un contratto di natura privata

O Il rapporto non è assimilabile alla locazione d'immobili, poichè l'oggetto non consisteva nel godimento, ma nello sfruttamento del bene O Il Comune aveva subito un danno: materiale esportato illegalmente dopo la scadenza del rapporto

O La Ros non aveva subito alcun danno, essendo legittimo l'impedimento a proseguire l'attività. Conclusione: la Corte d'Appello condanna la Ros a risarcire il danno al Comune.

CODICE CIVILE E LEGGI COLLEGATE GIORGIO DE NOVA DIRITTO PRIVATO FONTI: CODICE CIVILE E LEGGI COLLEGATE GIORGIO DE NOVA DIRITTO PRIVATO VINCENZO FRANCHESCHELLI INTERNET

GRAZIE PER L'ATTENZIONE CHIARA MAGNI ANDREA CASTELLINI FACOLTA' SOCIOLOGIA CORSO SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE MONZA, 01-12-2009