PROVVEDIMENTI CIVILISTICI E FISCALI ADOTTATI NEL 2008 ED ALTRE NORME PRECEDENTI ED ORA “A REGIME” Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) DL 112/08 (conv. Legge n. 133/08 del 6/8/08) DL 185/08 (conv. Legge n. 2/09 del 28/1/09) Legge Finanziaria 2009 (Legge n. 203/2008) DL n. 5 del 10/2/09 in corso di conversione Studio Norcia rag. Giorgio Adeodato 20 marzo 2009
Page 2 LEGGE FINANZIARIA 2008 RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI PRINCIPALI *Nuove aliquote IRES – IRAP *Abrogazione Ammortamenti anticipati/accelerati *Nuova disciplina periodo minimo di durata contratti di leasing *Nuova disciplina interessi passivi *Nuova base imponibile IRAP *Fiscalità delle partecipazioni e dei dividendi *La rivalutazione volontaria degli immobili delle imprese *Spese di rappresentanza *La deduzione Irap dai redditi *Nuovi obblighi informativi nella relazione sulla gestione e nella relazione di revisione al Bilancio
Page 3 NUOVE ALIQUOTE IRES:27,5% (ex 33%) IRAP:3,9% (ex 4,25%)
Page 4 LA NUOVA ALIQUOTA IRES Legge finanziaria La nuova misura si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al Effetto diretto Effetti indiretti 1.La nuova fiscalità dei dividendi e delle plusvalenze (invarianza di gettito) 2.Le considerazioni in tema di convenienza per scissioni, fusioni e conferimenti e disallineamenti quadro Ec 3.Le conseguenze contabili (la fiscalità differita) 33%27,5%
Page 5 I NUOVI AMMORTAMENTI (dal punto di vista fiscale – art. 102 TUIR) La Legge Finanziaria per il 2008 introduce dal periodo di imposta successivo al 31/12/2007 rilevanti novità in tema di ammortamenti dei beni materiali: E’ abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e/o accelerati: dal 2008 non é più possibile dedurre quote di ammortamento superiori rispetto a quelle ordinarie dei coefficienti “ministeriali”. In via transitoria (per il solo 2008) per i beni acquistati (nuovi) e entrati in funzione nel 2008, non vale la regola della riduzione a metà dell’aliquota d’ammortamento nel primo anno (escluse autovetture).
Page 6 I NUOVI AMMORTAMENTI (dal punto di vista fiscale ) - Ammortamenti anticipati - Ammortamenti accelerati SOLO FINO A PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL POI Ammortamenti secondo coefficienti tabellari Aliquota dimezzata il primo anno NORMA TRANSITORIA possibilità di eseguire ammortamenti ad aliquota piena per i beni nuovi acquistati nel 2008
Page 7 I NUOVI AMMORTAMENTI (dal punto di vista fiscale) Per effetto delle modifiche intervenute per i nuovi ammortamenti, viene conseguentemente abrogato il regime delle deduzioni extracontabili (quadro EC) ex art. 109 c. 4 TUIR (si ritorna alla situazione ante 2004). L’unica via per dedurre gli ammortamenti è quella di farli transitare dal Conto economico: l’ammortamento civilistico vincola l’ammortamento fiscale.
Page 8 I NUOVI AMMORTAMENTI (dal punto di vista fiscale) Imposte differite/anticipate: Imposte differite: dal 2008 non sono più alimentabili dagli ammortamenti (il quadro EC continua a vivere solo per monitorare l’assorbimento delle eccedenze pregresse, ma non prevede più l’eccedenza di periodo), mentre potranno essere generati da disallineamenti diversi dagli ammortamenti. Credito per imposte anticipate: sarà generato dalle variazioni in aumento per ammortamenti civilistici superiori ai coefficienti ministeriali.
Page 9 I NUOVI AMMORTAMENTI (dal punto di vista fiscale) IRAP - le modifiche: Non rilevano per i soggetti che applicano l’art. 5 Dlgs 446/97 (soggetti Ires o altri soggetti Irpef per opzione) Rilevano per i soggetti che applicano l’art. 5-bis Dlgs 446/97 (soggetti Irpef che non hanno optato) Beni strumentali inferiori a € 516,46: rimangono ammortizzabili per l’intero valore nell’anno di acquisto Nota: se si vorrà procedere alla deduzione integrale, tuttavia: considerato che non è più possibile utilizzare il quadro EC per dedurre l’eccedenza rispetto all’ammortamento civilistico, occorrerà poter giustificare civilisticamente detto ammortamento (in sostanza, le Società di capitali dovranno indicare in Nota integrativa che detti beni hanno perso completamente di valore nell’anno dell’acquisto).
Page 10 I NUOVI AMMORTAMENTI (dal punto di vista fiscale) BENI ACQUISTATI NUOVI NEL 2008 (REGIME TRANSITORIO) Limitatamente all’esercizio 2008: Per i beni acquistati nuovi ( esclusi pertanto gli usati) è possibile (facoltà) non ridurre l’aliquota fiscale al 50%. Beni esclusi: veicoli a deducibilità limitata (art. 164 lett. b) TUIR): autovetture, motocicli, ecc Deroga alla imputazione in bilancio: la deduzione è ammessa: ai fini redditi: anche in deroga al principio della imputazione al conto economico ( viene eccezionalmente ammesso procedere ad una mera variazione in diminuzione in Unico) ai fini IRAP: ciò non è ammesso per i soggetti che applicano l’art. 5 Dlgs 446/97 (soggetti Ires o altri soggetti per opzione, è ammesso per i soggetti che applicano l’art. 5-bis Dlgs 446/97 (soggetti Irpef che non hanno optato)
Page 11 EVOLUZIONE DELL’APPROCCIO AGLI AMMORTAMENTI PRIMA (anni ’90): civilistico schiavo del fiscale POI (fino al 2007): civilistico sganciato dal fiscale OGGI (dal 2008): fiscale correlato al civilistico Principio di correlazione (soprattutto IRAP) Necessità di “coerenza” tra un esercizio e l’altro. In proposito l’Amministrazione può sindacare.
Page 12 NUOVI POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Partendo dal presupposto che le scelte effettuate in bilancio in tema di ammortamenti hanno un riflesso immediato in termini di deduzione fiscale, al fine di evitare comportamenti civilisticamente scorretti (finalizzati solo al risultato fiscale), è attribuito all’Amministrazione finanziaria: Il potere di contestare le scelte civilistiche in tema di ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore, non coerenti con i comportamenti adottati in passato e che potrebbero far presupporre un “addomesticamento” del bilancio con finalità fiscali. La coerenza dei comportamenti contabili potrà essere dimostrata con qualsiasi elemento utile, tra cui principalmente le informazioni in Nota integrativa (CM12/2008).
Page 13 NUOVI POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ESEMPIO: cespite acquistato nel 2006 – ammortamento civilistico al 20%. Nel triennio si riduce l’aliquota al 10% (al fine di ridurre la perdita di esercizio): la deduzione fiscale negli ultimi periodi di imposta potrà essere contestata dall’Agenzia, ove dimostri che l’utilizzo del cespite nel biennio non si era ridotto rispetto agli anni precedenti.
Page 14 RICHIAMO AL CONCETTO CIVILISTICO DI “AMMORTAMENTO” Art C.C.: Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere: sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche … devono essere motivate nella Nota Integrativa
Page 15 IMPATTO SULLA VERIDICITA' DEL BILANCIO Senza più “distrazioni” fiscali (non ho più minimi né anticipati o accelerati) la determinazione degli ammortamenti deve essere guidata da criteri in armonia con le norme civilistiche, anche in considerazione del momento di crisi e dei rischi connessi alla non corretta redazione del bilancio Equilibrio tra durata residua e prudenza
Page 16 Limiti alla deducibilità del leasing e calcoli di convenienza Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2008 la durata contratto > 2/3 periodo d’ammortamento Regole speciali AUTOVETTURE: durata pari al periodo di ammortamento IMMOBILI: durata pari ai 2/3 del periodo di ammortamento: –Minimo 11 anni –Massimo 18 anni
Page 17 Caso beni immobili Bene immobile2008 Coefficiente3% Periodo ordinario ammortamento anni34 Durata convenzionale del contratto anni 2/322,6 Riducibile al valore di legge18
Page 18 LEASING VS ACQUISTO DIRETTO VALUTAZIONE DI CONVENIENZA Il leasing permette una deducibilità dei costi più veloce rispetto all’ammortamento in termini temporali Ma obbligo di scorporare gli interessi passivi che potrebbero essere in tutto o in parte indeducibili
Page 19 LE REGOLE DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INCENTIVAZIONE ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Mancata reintroduzione DIT 1.Riduzione aliquota Ires 2.Agevolazione pex 3.Intervento su deducibilità interessi passivi Decorrenza 2008
Page 20 LA STRUTTURA DELLE MODIFICHE 1.Soppressione artt. 62/97 Tuir – pro rata patrimoniale 2. Soppressione artt. 63/98 Tuir – thin capitalization 3.Sostituzione art. 61Tuir – interessi passivi imprese Irpef 4. Sostituzione art. 96 Tuir – interessi passivi soggetti Ires
Page 21 IMPRESE INDIVIDUALI – SOCIETA’ DI PERSONE Deducibilità secondo % dal seguente rapporto (art. 61 del Tuir) Ricavi /proventi imponibili + ricavi /proventi esclusi Totale ricavi + proventi Deducibilità influenzata da presenza di proventi esenti
Page 22 ESEMPIO DI CALCOLO (ART. 61, COMMA 1, Tuir) Ricavi imponibili1.000 Dividendi300- imponibile 40% = escluso 60% =180 Plusvalenza pex100- imponibile 40% = 40 - esente 60% = 60 NUMERATORE: DENOMINATORE: = =95,71% 1.400
Page 23 SOGGETTI INCLUSI ED ESCLUSI DALL’ART. 96 Tuir Soggetti Ires – Procedura di calcolo: Individuare interessi passivi e oneri assimilati 1.Individuare interessi passivi esclusi 2.Determinare 1° quota rilevante interessi passivi 3.Determinare interessi attivi e confrontare con la 1° quota rilevante 5.Se interessi passivi eccedenti interessi attivi, calcolare 30% R.O.L. (Risultato Operativo Lordo) 6.Se 30% R.O.L. >interessi passivi=deducibilità piena 7.Se 30% R.O.L. <interessi passivi=deducibilità limitata
Page 24 GLI ESCLUSI La norma non si applica ai soggetti non Ires. Possibile fuga grazie alla trasformazione regressiva. Pesanti dubbi di elusività. Risoluzione n. 268 luglio L’elenco delle esclusioni è tassativo. L’art. 96 non è una norma anti elusiva: impossibile presentare interpello ex art. 37bis del DPR 600/73.
Page 25 GLI ESCUSI (ART. 96,CO. 5, DEL TUIR) 1. Banche 2. Assicurazioni 3. Capogruppo di gruppi bancari e assicurativi 4. Società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 5. Società di progetto 6. Società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti 7. Società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione
Page 26 IL MECCANISMO INTERESSI PASSIVI NEL LIMITE DEGLI INTERESSI SONO DEDUCIBILI ATTIVI FINO AL 30% DEL R.O.L. LA DIFFERENZA NON DEDOTTA E’ RIPORTATA A NUOVO NEL PRIMO BIENNIO IL LIMITE SENZA LIMITI TEMPORALI E’ INCREMENTATO E’ POSSIBILE IL RIPORTO DEL R.O.L. (NON DA SUBITO)
Page 27 INDIVIDUARE INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI Propri espliciti: -Da contratti di mutuo -Da obbligazioni e titoli similari -Da ogni rapporto con causa finanziaria Esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, anche se evidenziati contabilmente Assimilati: v. OIC |1interpretativo 12 - Commissioni passive su finanziamenti (max. scoperto) - Spese bancarie/accessorie a interessi e commissioni Voce C17 CE
Page 28 INDIVIDUARE INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI Propri impliciti - Da contratti di leasing: Si deve fare riferimento alla quota di interessi impliciti desunta dal contratto Co. 7 art. 102 TUIR: afferma che anche tale quota è soggetta alle regole dell’art. 96. Con Circolare Agenzia Entrate n. 8 del 13 marzo 2009 viene affermato che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, debbano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfettaria degli interessi passivi impliciti, ai fini dell’IRAP, così come previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile Voce B 8 CE
Page 29 Individuare interessi passivi esclusi Sono esclusi dalla normativa gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir: –Interessi passivi che vengono imputati, secondo corretti principi contabili, a incremento del valore di acquisizione dei beni strumentali, fino ad ultimazione bene, ovvero nel costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili (immobili - merce) come chiarito dalla ris. min. 3/2008/Dpf; –Interessi passivi che vengono imputati, nel rispetto dei principi contabili,sul valore di ogni altra tipologia di rimanenze di beni o servizi, posto che, ai fini fiscali, le rimanenze sono comunque assunte secondo il valore correttamente rappresentato in bilancio; –Gli immobili e le immobiliari: interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (norma transitoria contenuta nella legge 244/07)
Page 30 Determinare 1° quota rilevante interessi passivi B 8 + C17 = , di cui capitalizzabili Scrittura contabile: BII – Imm. materiali a A4 – Incremento di imm.ni Conclusioni da scritture contabile: No rettifica C17 Incremento valore produzione R.O.L. per ° quota rilevante interessi passivi = =40.000
Page 31 Interessi attivi da confrontare con la 1° quota rilevante Propri Identifica definizione come per gli interessi passivi Interessi attivi impliciti – OIC 15 D.III: –Se incasso previsto oltre esercizio successivo –In presenza di prezzo praticato più alto di quello di mercato (componente finanziaria implicita) NOTA: Tra gli interessi attivi si considera anche un importo “virtuale”determinato, in presenza di crediti vantati dal contribuente verso la pubblica amministrazione, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi Voce C 16 CE
Page 32 Interessi attivi da confrontare con la 1° quota rilevante Interessi attivi espliciti9.800 Interessi attivi impliciti200 Totale interessi attivi ° quota rilevante interessi passivi Int. passivi deducibili = interessi attivi Interessi passivi eccedenti Quota da confrontare con 30% R.O.L
Page 33 Se interessi passivi eccedenti, calcolare 30% R.O.L. Definizione R.O.L.: art. 96 co. 2 Tuir Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio
Page 34 Se interessi passivi eccedenti, calcolare 30% R.O.L. Differenza valore – costi della produzione A-B AmmortamentiB 10 a) + B 10 b) Canoni di leasingValore da voce B 8 Costi di godimento beni di terzi Risultato operativo lordo % R.O.L
Page 35 Se 30% R.O.L. > interessi passivi = deducibilità piena 30% R.O.L Eccedenza interessi passivi Interessi integralmente deducibili Si genera eccedenza di R.O.L Eccedenza di R.O.L. utilizzabile successivamente secondo regole di cui u.p. co. 1 art. 96 Tuir
Page 36 Se 30% R.O.L. < interessi passivi = deducibilità limitata 30% R.O.L Eccedenza interessi passivi Interessi indeducibili nell’esercizio Gli interessi passivi indeducibili possono essere recuperati successivamente secondo le regole di cui co. 4 art. 96 Tuir
Page 37 Il recupero dell’eccedenza di R.O.L. L’eccedenza del 30% del R.O.L. rispetto agli interessi passivi è utilizzabile per incrementare il R.O.L. di esercizi successivi. Decorrenza: 2010 Riporto senza limiti di tempo Norma transitoria ( incremento fisso R.O.L.): 2008 : : Importo minimo interessi passivi deducibile forfettariamente
Page 38 Il recupero degli interessi non dedotti Gli interessi non dedotti in un esercizio possono essere dedotti in esercizi successivi se il 30% del R.O.L. è capiente Decorrenza: 2008 Riporto senza limiti di tempo Interessi passivi non dedotti anno “n” Interessi passivi anno “n” % R.O.L. anno “n” Deducibili nell’anno n + 1 interessi passivi per con eccedenza di R.O.L. di riportabile all’anno n +2
Page 39 Il caso delle immobiliari Problema deducibilità art. 90 Tuir Interessi passivi funzionamento: indeducibili Interessi passivi finanziamento: – deducibili: A.D.C. 156/ RM 178/E/2001 – indeducibili: Circolare 6/E/2006 n. 7.5
Page 40 Il caso delle immobiliari Norma di interpretazione autentica co. 2 art. 90 Tuir Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al c. 2 dell’art. 90 Tuir non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione – quindi acquisto tout court o costruzione -degli immobili cosiddetti patrimonio, cioè non strumentali ne per natura, ne per destinazione, e nemmeno oggetto di compravendita. Sono quindi deducibili salvo limitazioni art. 96 Tuir
Page 41 Il caso delle immobiliari Norma transitoria contenuta nella legge 244/07 Non rilevano ai fini dell’art. 96 Tuir (sono quindi deducibili) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Non specificato che si tratta di finanziamenti destinati all’acquisizione degli immobili patrimonio.
Page 42 CONCLUSIONI Si rinnova la tendenza ad utilizzare lo strumento fiscale per indurre a patrimonializzare le imprese (stessa filosofia che guidava la thin capitalization) Penalizzate le finanziarie di famiglia, nel caso in cui i proventi siano costituiti da dividendi
Page 43 NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP ( abrogazione art. 11 D.Lgs 446/97) Effettiva semplificazione per società di capitali, enti commerciali ed equiparati Principio di derivazione: assunzione dati dal Bilancio CEE (conto economico): Base imponibile Irap: Totale A-B + B9 (costo del personale) articolo 2425 Cod. Civ. + B10 c) e d) (svalutazioni e perdite su crediti) + B12 (accantonamenti per rischi) + B13 (altri accantonamenti)
Page 44 segue + costi indeducibili solo IRAP: - Compensi amministratori - Compensi co.co.pro. e occasionali - Interessi passivi inclusi nei canoni leasing - ICI + plusvalenze – minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali (fabbricati abitativi e terreni agricoli se concessi in locazione) + plusvalenze dalla cessione di beni strumentali anche se collocate nell’area straordinaria del CE
Page 45 segue + plusvalenze da cessione di azienda Le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo indipendentemente dall’importo imputati al conto economico. La quota di ammortamento relativa ai fabbricati strumentali per la parte corrispondente alla rivalutazione civile di cui all’art. 15 del Dl. 185/08, non è deducibile ai fini Irap
Page 46 segue Nelle operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria a seguito delle predette operazioni non sono riconosciuti fiscalmente ai fini Irap, salvo il ricorso all’affrancamento mediante opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, Tuir (circolare 57/E/2008). Nel caso in cui non sia stata esercitata l’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio, occorre neutralizzare le componenti rilevate nel CE non riconosciute fiscalmente, evidenziandole tra le altre variazioni.
Page 47 segue + maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli studi di settore. + quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2007 la cui tassazione è stata rinviata ai periodi di imposta successivi. Società non operative: nel caso di adeguamento del valore della produzione al reddito minimo, l’imposta Irap è determinata assumendo la base imponibile derivante dalla somma del reddito minimo più il costo del personale ed interessi passivi. Principio di correlazione: i componenti positivi e negativi classificabili in voci del CE diverse da quelle indicate al co. 1, articolo 5, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
Page 48 segue Indipendentemente dall’effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai PRINCIPI CONTABILI adottati dall’impresa.
Page 49 Deducibilità limitata art. 100,co. 4 Deducibilità pienaErogazioni liberali Deducibilità limitata 80%Deducibilità pienaSpese telefonia fissa Deducibilità limitata 80%Deducibilità pienaSpese telefonia mobile Deducibilità con vincoliDeducibilità pienaCanoni Leasing Deducibilità con vincoliDeducibilità piena Spese di gestione autovetture Deducibilità con vincoliDeducibilità piena Ammortamenti autovetture Deducibilità piena per cassa Deducibilità piena per competenza Imposte diverse (no II.DD, no ICI) Deducibilità limitata Deducibilità pienaSpese di rappresentanza Ded. fino al 5%, art.102,co. 6 Deducibilità piena Manutenzioni e riparazioni, ecc Deducibilità II.DDDeducitilità IRAPDescrizione costi
Page 50 Rilevanza II.DDRilevanza IRAPDescrizione ricavi Ricavi esenti, art. 91Rilevanza piena a meno che ci sia un’esenzione specifica IRAP Ricavi esenti imposte A certe condizioni, possibile rateizzazione in 5 anni, art. 86 Rilevanza piena nell’esercizio se classificabile civilisticamente nell’area A di conto economico Plusvalenza
Page 51 Determinazione imponibile IRAP Imprese individuali e società di persone Le società di persone e le imprese individuali, ai sensi dell’art. 5-bis, D.Lgs 446/97, determinano la base imponibile Irap assumendo i componenti del valore della produzione e i costi deducibili, secondo le medesime regole valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi. Quindi, i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell’imposta personale.
Page 52 Determinazione del valore della produzione Componenti positivi: –Corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi e dalle cessioni a titolo oneroso di beni merci, di beni di consumo, ad esclusione di quelli strumentali all’attività dell’impresa; –Le indennità risarcitorie conseguite, anche in forma assicurativa, per la perdita e il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; –Contributi in denaro, o valore normale di quelli in natura erogati in base ad un contratto; –Contributi erogati in forza di norme di legge fatta eccezione di quelli correlati a costi indeducibili –Il valore delle rimanenze deve essere assunto nello stesso ammontare che risulta dall’applicazione dei criteri previsti ai fini delle imposte dirette.
Page 53 segue Componenti negativi: –Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; –Costi per servizi; –Ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali. Non sono deducibili: - Le spese per il personale dipendente e assimilato; -I costi, i compensi e gli utili indicati nel co. 1, lettera b), numeri da 2 a 5, articolo 11, D.Lgs 446/97; -La quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; -Le perdite su crediti; -L’imposta ICI.
Page 54 segue Le plusvalenze non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. In particolare non rilevano: –Le plusvalenze/minusvalenze relative ai beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d’azienda; –Le plusvalenze/minusvalenze derivanti dal realizzo di immobili patrimonio.
Page 55 segue Gli oneri diversi di gestione non sono deducibili in quanto non sono richiamati nell’articolo 5-bis, D.Lgs 446/97. Esempio: sopravvenienze e insussistenze passive, imposte, tasse e contributi, contributi ad associazioni sindacali, omaggi promozionali, abbonamenti a giornali, costi di natura amministrativa non classificabili fra le prestazioni di servizi. Sono però deducibili i costi che derivano da prestazioni di servizio.
Page 56 Opzione per l’applicazione della disciplina prevista per le società di capitali e per enti commerciali L’art. 5-bis, D.Lgs 446/97 prevede, che le imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, possono optare per l’applicazione della disciplina prevista per le società di capitali e per gli enti commerciali di cui all’art. 5, D.Lgs 446/97. Per l’anno 2008 opzione esercitabile entro il 31 ottobre 2008 Per l’anno 2009, a regime, entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta o dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società L’opzione è vincolante per tre anni e si intende tacitamente rinnovata per altri tre anni se non viene revocata
Page 57 FISCALITA' DELLE PARTECIPAZIONI E DEI DIVIDENDI In seguito alla riduzione dell’aliquota IRES, è stata aumentata la percentuale soggetta a tassazione IRPEF in caso di partecipazioni qualificate (superiori al 20% del C.S.) Dal 40% è stata portata al 49,72% Invariata (per ora!) la tassazione secca del 12,5% in caso di partecipazioni non qualificate
Page 58 SITUAZIONE “A REGIME” DAL Se distribuisco utili conseguiti fino al : - Il 40% del dividendo concorre all’imponibile IRPEF Se distribuisco utili conseguiti dal 2008 e seguenti: - Il 49,72% del dividendo concorre all’imponibile IRPEF
Page 59 ESPOSIZIONE IN BILANCIO Gli utili accantonati a riserva o comunque rinviati “a nuovo” vanno contabilizzati separatamente a seconda che siano “ante 2008” oppure “2008 e seguenti” In caso di distribuzione, si presumono distribuiti gli utili più “vecchi”, quindi con tassazione più favorevole Ci sarà apposito prospetto anche in UNICO
Page 60 RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI (GIA’ POSSEDUTI AL ED ANCORA IN BILANCIO AL ) Rivalutazione FACOLTATIVA (per intere categorie omogenee) di: - Fabbricati Ammortizzabili - Fabbricati Civili - Terreni agricoli ESCLUSI: - Immobili “beni-merce” - Terreni edificabili
Page 61 MODALITA’ DI VALUTAZIONE (non superiore al valore realizzabile sul mercato) Trattandosi di immobili, è consigliabile: - Perizia tecnica giurata - Margine “di sicurezza” a cura del CDA - Osservatorio Mercato Immobiliare ( - Valore del terreno scorporato - Valore dei terreni agricoli
Page 62 VALENZA FISCALE O CIVILISTICA? Per la prima volta, posso scegliere di fare la rivalutazione a soli fini civilistici, SENZA essere obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva Tale versamento comporta la valenza ANCHE fiscale della rivalutazione, con termini però differiti (4 anni, cioè 2013, per gli ammortamenti e 5 anni, cioè 2014, per le plusvalenze)
Page 63 PROBLEMA: LE IMPOSTE DIFFERITE Nel caso di rivalutazione SOLO civilistica, si pone il problema di valutare la necessità di contabilizzare la potenziale imposizione differita. Probabilmente risolveremo con una informativa in Nota Integrativa in ordine alla Riserva di Rivalutazione
Page 64 ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA La L. n. 2 del (in vigore) prevede: - 7% per immobili ammortizzabili - 4% per immobili non ammortizzabili Il D.L. n. 5 del (in vigore ma in corso di conversione) prevede: - 3% per immobili ammortizzabili - 1,5% per immobili non ammortizzabili
Page 65 MODALITA’ DI PAGAMENTO L’imposta sostitutiva può essere pagata: a)In un’unica soluzione entro il termine per il pagamento del saldo IRES/IRAP (16 giugno 2009) b)In tre rate annuali, entro il medesimo termine, con maggiorazione di interessi calcolati al 3% annuo.
Page 66 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE La Rivalutazione si determina come segue: VALORE DI MERCATO1000 Meno: Valore contabile al (ante ammortamento 2008)700 Importo Rivalutazione300 (da contabilizzare nel PN al netto dell’eventuale imposta sostitutiva)
Page 67 MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE Per espresso riferimento alle norme applicate in precedenti rivalutazioni (art. 5 D.M n. 162), è consentito: a)Rivalutare sia costi storici che Fondi Ammortamento b)Rivalutare solo costi storici c)Ridurre in tutto o in parte solo i Fondi Ammortamento
Page 68 PRINCIPALI PRO E CONTRO PRO: - Maggiore veridicità e chiarezza di bilancio - Incremento Patrimonio Netto, mezzi propri - Risparmio fiscale, anche se differito CONTRO: - Esborso imposta sostitutiva (anche se dilazionabile) - Ammortamenti indeducibili (almeno primi anni) - Incremento parametri “società di comodo” secondo istruzioni Circolare A.E. N. 11/E 19/03/09 p. 6 - Impatto su indici di redditività del capitale
Page 69 PRIME CONSIDERAZIONI Sicuramente opportuna e consigliabile per le società operative, che si presenterebbero ai terzi ed alle banche con bilanci più solidi patrimonialmente Da valutare per le immobiliari statiche (salvo prospettiva di vendita, seppur differita) Effetti sulla valutazione di quote sociali (minor fiscalità sulle plusvalenze latenti)
Page 70 TRATTAMENTO RISERVA DI RIVALUTAZIONE E’ una componente di Patrimonio Netto (c’è specifica categoria nello schema CEE) Può essere fiscalmente affrancata mediante pagamento di imposta sostitutiva del 10%, immediatamente efficace. Se non affrancata, deve essere preventivamente tassata in capo alla società in caso di distribuzione. E’ controverso se si tratta di riserva di capitale o di utili (essenziale ai fini della presunzione di distribuzione prioritaria di utili)
Page 71 SPESE DI RAPPRESENTANZA A decorrere dal 2008 (2008/2009) le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto (DM attuativo approvato il , pubblicato sulla G.U. N. 11 del ) anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse del volume dei ricavi e dell’attività caratteristica dell’impresa dell’attività internazionale dell’impresa Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro
Page 72 AMBITI DI NOVITA’ RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE DM CRITERI DEFINITORI DELLA FATTISPECIE LIMITI DI DEDUCIBILITA ’ VALORE UNITARIO OMAGGI DEDUCIBILI VENGONO INTRODOTTI CRITERI SPECIFICI PER DEFINIRE “SPESA DI RAPPRESENTANZA”. IN PRECEDENZA SOLO INDIRIZZI INTERPRETATIVI DI PRASSI E GIURISPRUDENZA. PARAMETRATI AI RICAVI CARATTERISTICI IL VALORE UNITARIO MASSIMO AI FINI DELLA INTEGRALE DEDUCIBILITA’ PASSA DA 25,58 EURO A 50,00 EURO
Page 73 DEFINIZIONE GENERALE PRIMO PERIODO DEL CO. 1 DEL DM SI CONSIDERANO SPESE DI RAPPRESENTANZA INERENTI ALL’ATTIVITA’ PURCHE’ EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE LE SPESE PER EROGAZIONI A TITOLO GRATUITO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATE CON FINALITA’ PROMOZIONALI DI PUBBLICHE RELAZIONI IL CUI SOSTENIMENTO RISPONDA A CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA IN FUNZIONE DELL’OBIETTIVO DI GENERARE ANCHE POTENZIALMENTE BENEFICI ECONOMICI PER L’IMPRESA OVVERO SIA COERENTE CON PRATICHE COMMERCIALI DI SETTORE
Page 74 ESPRESSE ESEMPLIFICAZIONI RINVENIBILI DAL DM , co. 1. Si tratta in particolare: - Spese per organizzare viaggi turistici durante i quali sono svolte in concreto attività promozionali dei prodotti o servizi aziendali; - Spese per feste, ricevimenti o altri eventi di intrattenimento organizzati in occassione di ricorrenze aziendali o festività; - Spese per eventi di intrattenimento in occasione di inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; - Spese per eventi di intrattenimento in occasione di mostre, fiere e simili - Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati direttamente per convegni, seminari o manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza stabiliti dal primo periodo del co. 1 del DM Per le fattispecie indicate nei primi quattro punti il requisito dell’inerenza i considera soddisfatto ex lege.
Page 75 LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DM RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI FINO A 10 MILIONI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI OLTRE 10 MILIONI E FINO A 50 MILIONI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI OLTRE 50 MILIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI FINO A 1,3% DEI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI FINO A ,5% DEI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI OLTRE 10 MILIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI FINO A EURO + 0,1% DEI RICAVI E PROVENBTI CARATTERISTICI OLTRE 50 MILIONI
Page 76 RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI Imprese “ordinarie” Imprese “finanziarie” A.1. – RICAVI DI VENDITA A.5 – ALTRI RICAVI E PROVENTI A.1. – RICAVI DI VENDITA A.5. – ALTRI RICAVI E PROVENTI C15 – PROVENTI DA PARTECIPAZIONE C16 – ALTRI PROVENTI
Page 77 IMPRESE NEO COSTITUITE Le spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione, nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo d’imposta e di quello successivo sempre rispettando i limiti percentuali e in valore assoluto previsti. ESEMPIO: Società costituita nel corso del 2008 e consegue i primi ricavi nel 2010, le spese di rappresentanza sostenute nel 2008 e 2009 possono essere dedotte nel 2010 e 2011, fermo restando, per ciascuno dei due periodi, il rispetto del parametro della congruità.
Page 78 INTEGRAZIONEDEDUCIBILITA’ DEGLI OMAGGI FINO A 50 EURO LE SPESE RELATIVE AI BENI DISTRUBUITI GRATUITAMENTE DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A 50,00 EURO ESSENDO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI NON CONCORRONO AD “ESAURIRE” IL PLAFOND DI DEDUCIBILITA’ PARAMETRATO PERCENTUALMENTE AI RICAVI CARATTERISTICI DELL’IMPRESA IVA LETTERA H) DELL’ART. 19-BIS. 1 DPR 633/1972 NON DETRAIBILE L’IVA RELATIVA ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA COME DEFINITE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO TRANNE QUELLE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 25,82 EURO
Page 79 SPESE DEDUCIBILI SENZA LIMITI Il Decreto individua le spese che non sono da considerare “di rappresentanza” e quindi integralmente deducibili senza limiti, quali: Viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare Clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi dell’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive.
Page 80 IMPRESE INDIVIDUALI NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA E NON SONO PERTANTO SOGGETTE AI RELATIVI LIMITI DI DEDUCIBILITA’ LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE DIRETTAMENTE DALL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE IN OCCASIONE DI TRASFERTE EFFETTUATE PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE ED EVENTI SIMILI IN CUI SONO ESPOSTI BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL’IMPRESA O ATTINENTI ALL’ATTIVITA’ CARATTERISTICA DELL’IMPRESA
Page 81 DOCUMENTAZIONE E’ necessario conservare apposita documentazione dalla quale risultino le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti
Page 82 SPESE DI RAPPRESENTANZA DISCIPLINA IVA Ai sensi dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 non è ammessa in detrazione l’imposta pagata sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sul reddito, ad eccezione degli omaggi di beni (non rientranti nell’attività propria dell’impresa) di valore unitario superiore a € 25,82. Con riguardo agli omaggi di beni, preme sottolineare il diverso limite valevole per la detraibilità ai fini Iva (€ 25,82) rispetto a quello posto dall’art. 108, D.P.R. 917/1986 per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (€ 50). Nel caso di acquisti di beni di importo superiore a € 25,82, occorrerà, pertanto tener conto dell’importo dell’Iva indetraibile ai fini di individuare la soglia di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
Page 83 DEDUCIBILITA’ IRAP DAL REDDITO E’ prevista a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la possibilità di dedurre dal reddito un importo pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta senza necessità di distribuire la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente. Deducibilità forfettaria pari al 10% dell’IRAP versata fatta valere in sede di determinazione del reddito relativo sia del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei periodi d’imposta pregressi a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi. Se non ci sono tali spese, la deduzione non opera.
Page 84 segue L’art. 6, Dl 185/08 contempla poi le ipotesi di rimborso della maggiore imposta Irpef o Ires assolta per effetto dell’indeducibilità dell’Irap nei periodi di imposta precedenti. Il limite al rimborso è fissato nella misura del 10% dell’Irap versata nell’anno di competenza. Ad oggi, data la mancanza di istruzioni e della modulistica necessaria per la determinazione e per la richiesta del rimborso, si ritiene, che non sia necessario prevedere in sede di bilancio 2008 il credito nei confronti dell’Erario e la relativa sopravvevienza attiva.
Page 85 NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E NELLA RELAZIONE DI REVISONE Il D.Lgs. N. 32/2007 ha recepito la parte obbligatoria della Direttiva CEE n 51/03. Nella Relazione sulla Gestione a partire dal bilancio 2008 devono essere indicate maggiori informazioni sulla situazione aziendale, l’andamento economico e patrimoniale, sui rischi interni ed esterni, sul personale e l’ambiente.
Page 86 SEGUE RELAZIONE DI REVISIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO CONTABILE Le modifiche si sostanziano nell’inserimento, all’art ter c.c., dei nuovi commi 2, 3 e 4 con i quali sono disposti nuovi obblighi circa il contenuto minimo e di informativa posti a carico dei revisori e da esprimere nella loro relazione al bilancio Tali nuovi obblighi si rendono applicabili anche al collegio sindacale delle società, qualora sia ad essi attribuita la funzione del controllo contabile. In questo caso, la relazione dei sindaci dovrà essere strutturata in modo da contenere – distintamente – le due parti previste, rispettivamente, dall’art e dal novellato art ter c.c..