CORSO PER OPERATORI SOCIO-SANITARI FONTI DEL DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA
IL DIRITTO In senso OGGETTIVO = complesso delle norme giuridiche che dettano come un soggetto si debba comportare In senso SOGGETTIVO = riconoscere ad un soggetto la possibilità di far valere i propri interessi nei confronti degli altri
FONTI DEL DIRITTO - 1 Fonti di Produzione Parlamento Capo di Stato e Governo altri Organi Amministrativi Statali Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) Consuetudine
FONTI DEL DIRITTO - 2 Fonti di Cognizione Gazzetta Ufficiale Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) Raccolte normative Etc.
GERARCHIA DELLE NORME - 1 LIVELLO COSTITUZIONALE Costituzione (Assemblea Costituente) Leggi Costituzionali (Parlamento) Statuti delle Regioni a Statuto Speciale (Parlamento)
GERARCHIA DELLE NORME - 2 LIVELLO PRIMARIO Leggi Ordinarie (Parlamento) Leggi Regionali (Consiglio Regionale) Statuti Regioni Ordinarie (Consiglio Regionale) Decreti Legge (d.l. - Governo) Decreti Legislativi o Leggi Delegate (D.P.R. - Governo)
GERARCHIA DELLE NORME - 3 LIVELLO SECONDARIO Regolamenti governativi (D.P.R. - Governo) Regolamenti e decreti ministeriali (D.M. - Ministro) Regolamenti e decreti prefettizi (Prefetto) Regolamenti Enti Locali (Consiglio Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale)
GERARCHIA DELLE NORME - 4 LIVELLO CONSUETUDINARIO Consuetudine Raccolte degli Usi e delle Consuetudini (Camere di Commercio)
PERSONALITA' GIURIDICA SOGGETTI DEL DIRITTO - 1 PERSONALITA' GIURIDICA Astratta idoneità a divenire soggetto di diritti e doveri CAPACITA' GIURIDICA Concreta idoneità a divenire soggetto di diritti e doveri (può essere piena o ridotta) – è in un certo senso la misura della personalità giuridica
Hanno PERSONALITA' GIURIDICA: SOGGETTI DEL DIRITTO - 2 Hanno PERSONALITA' GIURIDICA: Persone fisiche (uomini) - dotate normalmente di piena capacità giuridica (possono essere titolari di qualsiasi diritto) Persone giuridiche (enti od organismi) – dotate di ridotta capacità giuridica (ad es. non possono essere titolari di diritti familiari)
SOGGETTI DEL DIRITTO - 3 CAPACITA' D'AGIRE E' la capacità concreta di poter esercitare i propri diritti – ad es. i minorenni, gli interdetti e gli inabilitati non possono esercitare tutti i loro diritti personalmente ma devono essere assistiti o sostituiti da altre persone (curatore o tutore).
LEGISLAZIONE SANITARIA - 1 prima del S.S.N. La normativa era divisa in due principali sezioni: sanità pubblica e servizi ospedalieri Sanità pubblica: secondo Testo Unico delle Leggi Sanitarie – 1934 (il primo Testo Unico era del 1907) Servizi ospedalieri: legge 12 febbraio 1968, n.132
LEGISLAZIONE SANITARIA - 2 prima del S.S.N. La legge 12 febbraio 1968, n.132, per prima regolamenta le seguenti materie: L'ente ospedaliero La sua struttura ed amministrazione I requisiti e la classificazione degli ospedali La programmazione ospedaliera Le disposizioni finanziarie per gli enti ospedalieri L'ordinamento dei servizi e del personale Le case di cura private
LEGISLAZIONE SANITARIA - 3 prima del S.S.N. Dall'entrata in vigore della legge 132/68, derivarono vari regolamenti e tra di essi va ricordato il D.P.R. 128/69 in quanto diede un'impronta organizzativa ancor oggi diffusa negli Ospedali. Essi devono assicurare: Servizi igienico organizzativi Servizi di diagnosi e cura Servizi amministrativi generali
LEGISLAZIONE SANITARIA - 4 prima del S.S.N. Il D.P.R. 128/69 in particolare statuiva che i “servizi igienico organizzativi, affidati alla Direzione Sanitaria (poi rinominata in Direzione Medica di Presidio Ospedaliero), erano i seguenti: Segreteria Ufficio statistica ed organizzazione sanitaria Archivio cartelle cliniche e biblioteca medica Servizi di assistenza sanitaria e sociale Ufficio per la programmazione dei servizi del personale sanitario, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari (oggi Servizi Infermieristici)
LEGISLAZIONE SANITARIA - 5 Il Servizio Sanitario Nazionale Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) viene istituito con legge 23 dicembre 1978, n.833. Essa dà piena applicazione all'art. 32 della Costituzione, il quale prevede che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si passa così dal sistema mutualistico (assicurazione obbligatoria) a quello delle prestazioni garantite per tutti i cittadini. Il S.S.N. si articola su tre livelli: centrale, regionale e locale.
LEGISLAZIONE SANITARIA - 6 Il Servizio Sanitario Nazionale Il S.S.N. operava localmente tramite le Unità Sanitarie Locali (U.S.L.), articolate a loro volta in Distretti Sanitari di Base, secondo scelte organizzative dettate dalle singole Regioni e pertanto non omogenee. Gli organi delle U.S.L. erano i seguenti: l'Assemblea Generale (funzioni passate nel 1986 ai Consigli Comunali) il Comitato di Gestione il Collegio dei revisori
LEGISLAZIONE SANITARIA - 7 Il Servizio Sanitario Nazionale Nel 1991 con il D.L. n.35, data la difficoltà a gestire le U.S.L. con organi collegiali, si decise di introdurre la gestione unipersonale tramite un Direttore con poteri gestionali assoluti. Permasero tuttavia problemi di controllo economico delle strutture amministrative di tutto lo Stato e pertanto con la legge 421/92 si delegò il Governo a riformare pubblico impiego, sanità, sistema previdenziale e finanza locale. Con i D.Lgs. 502/92 e 517/93 si ha una grande riforma del S.S.N.
LEGISLAZIONE SANITARIA - 8 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) Il Piano Sanitario Nazionale (P.S.N.) è lo strumento con cui il Governo individua gli obiettivi che il S.S.N. deve perseguire. Ad esso si adeguano poi i Piani sanitari Regionali.
LEGISLAZIONE SANITARIA - 9 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) Le U.S.L. divengono aziende come pure i maggiori Ospedali (Aziende Ospedaliere), con struttura simile alle U.S.L. Le U.S.L. si riducono di numero e normalmente assumono dimensione provinciale; esse divengono: persone giuridiche pubbliche dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e tecnica
LEGISLAZIONE SANITARIA - 10 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) Le U.S.L. sono composte dai seguenti organi: il Direttore generale il Collegio dei revisori Il Direttore Generale si avvale del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e di quello dei servizi sociali (da noi Coordinatore dei servizi sociali) Il Sindaco o la Conferenza dei sindaci esaminano i bilanci e possono fare proposte Il bilancio dell'Azienda deve tendere al pareggio
LEGISLAZIONE SANITARIA - 11 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) Sono di competenza delle Regioni: nomina e revoca del Direttore generale articolazione delle U.S.L. in Distretti finanziamento delle U.S.L. modalità di vigilanza e controllo
LEGISLAZIONE SANITARIA - 12 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) Le U.S.L. si articolano in strutture di livello aziendale (da noi S.O.A.): Distretti sanitari di base Dipartimenti (es. prevenzione) Presidi ospedalieri (es. ospedale di San Daniele, I.M.F.R. Gervasutta) Ogni struttura aziendale e poi suddivisa in Strutture Operative (complesse - S.O.C., semplici - S.O.S.)
LEGISLAZIONE SANITARIA - 13 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) I Distretti sanitari normalmente assicurano i seguenti servizi, se non accentrati in un Dipartimento: assistenza specialistica ambulatoriale attività o servizi per la prevenzione delle tossicodipendenze attività o servizi consultoriali attività o servizi rivolti a disabili e anziani attività o servizi di assistenza domiciliare integrata attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale
LEGISLAZIONE SANITARIA - 14 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) Il Dipartimento di prevenzione assicura i seguenti servizi: profilassi malattie infettive e parassitarie tutela degli ambienti di vita dagli effetti degli inquinanti tutela dai rischi infortunistici e sanitari negli ambienti di lavoro sanità pubblica veterinaria tutela igienico-sanitaria degli alimenti sorveglianza e prevenzione nutrizionale tutela della salute nelle attività sportive collaborazione nella promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative
LEGISLAZIONE SANITARIA - 15 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) I Presidi ospedalieri sono quegli ospedali che non posseggono le caratteristiche previste dalla legge per divenire Aziende Ospedaliere (A.O.) e vengono gestiti dall'U.S.L. tramite un Dirigente
LEGISLAZIONE SANITARIA - 16 1^ RIFORMA (D.Lgs. 502/92 e 517/93) Gli ospedali trasformati in Aziende Ospedaliere con decreto ministeriale, su proposta della Regione, sono governate dagli stessi organi che gestiscono le U.S.L.: Il Direttore Generale, che si avvale del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario Il Collegio Sindacale
LEGISLAZIONE SANITARIA - 17 2^ RIFORMA (D.Lgs. 229/99) La nuova riforma pone come fondamentali i seguenti principi: Dignità della persona Soddisfazione del bisogno di salute Equità di accesso Appropriatezza rispetto alle esigenze Economicità nell'impiego delle risorse Elemento unificatore dei vari servizi sanitari regionali è l' accordo Stato Regioni sui livelli uniformi ed essenziali di assistenza.
LEGISLAZIONE SANITARIA - 18 2^ RIFORMA (D.Lgs. 229/99) Le U.S.L. si costituiscono in Aziende con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. L'organizzazione ed il funzionamento delle A.S.L. (da noi A.S.S.) vengono deliberati dal Direttore generale mediante l' Atto aziendale. Viene istituito il Collegio di Direzione che coadiuva il Direttore generale per: governo delle attività cliniche programmazione sanitaria formulazione di programmi di formazione attuazione dell'attività intramuraria libero- professionale
LEGISLAZIONE SANITARIA - 19 2^ RIFORMA (D.Lgs. 229/99) Altre caratteristiche della riforma: Individuazione a livello nazionale delle delle risorse finanziarie a disposizione del SSN nel rispetto del DPEF. Il Ministero della Sanità esprime pareri sui PSR e sulla loro coerenza con il PSN. In carenza del PSR il ministro nomina un commissario per l'attuazione del PSN. Il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci possono chiedere alla Regione di recedere dal contratto con il Direttore Generale. Si definiscono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle sociali a rilevanza sanitaria. Stesura triennale delle linee guida per i rapporti con le Università (in materia di attività assistenziali e di formazione specialistica).
LEGISLAZIONE SANITARIA - 20 2^ RIFORMA (D.Lgs. 229/99) Ruolo unico della dirigenza (divisa in neo-assunti, anzianità superiore ai 5 anni, dirigenza di strutture complesse). Rapporto esclusivo della dirigenza. Formazione continua del personale per l'aggiornamento delle competenze professionali. L'organizzazione dipartimentale diviene il modello ordinario di gestione operativa.
LEGISLAZIONE SANITARIA - 21 2^ RIFORMA (D.Lgs. 229/99) La riforma ridefinisce inoltre il Distretto sanitario: l'estensione territoriale deve ricomprendere una popolazione non inferiore ai 60.000 abitanti; vengono assicurati le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle sociali a rilevanza sanitaria, delegate dal Comune; i servizi di assistenza primaria dovranno essere organizzati in forma dipartimentale. La ASS 4 è formata da 5 Distretti (Udine, San Daniele, Codroipo, Cividale, Tarcento), 4 Dipartimenti (Prevenzione, Dipendende, Salute Mentale, Tecnico e delle Tecnologie), 1 Istituto (I.M.F.R. Gervasutta) ed 1 Ospedale di rete (San Daniele). Gli ultimi due sono a loro volta suddivisi in dipartimenti.