Competenza legislativa e funzioni amministrative

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Competenza legislativa e funzioni amministrative 1. Le fonti Competenza legislativa e funzioni amministrative

Le fonti Art. 9 Costituzione: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Le fonti: criteri di riparto delle competenze legislative In materia di tutela: spetta allo Stato in via esclusiva (art. 117 comma 2 lett. s Cost.). Ma vedi Corte cost. n. 94/2003. In materia di valorizzazione: spetta allo Stato e alle regioni in via concorrente (art. 117 comma 3 Cost. e art. 7 cod.) Ma, v. artt. 102 comma 2 e 112 Cod.: la legislazione regionale è autorizzata a disciplinare, nel rispetto dei principi dettati dal Codice, le attività di valorizzazione e fruizione solo per i beni presenti in istituti e luoghi di cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità alle regioni. Per la disciplina di beni appartenenti allo Stato lo stesso ha competenza legislativa esclusiva.

Le fonti: criteri di riparto delle funzioni amministrative Art. 118 Cost.: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (comma 1). La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni […] e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali (comma 3).

2. Il codice dei beni culturali e del paesaggio Parte I Disposizioni generali Nozioni di bene culturale, bene paesaggistico, tutela e valorizzazione

Codice dei beni culturali e del paesaggio Parte I Disposizioni generali In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale (…) sono tenuti a garantirne la conservazione. 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Codice dei beni culturali e del paesaggio Parte I Disposizioni generali Richiamo all’art 9 Cost.; La Repubblica, non più solo lo stato (v. riferimento all’art. 117 Cost.); Anche i privati sono coinvolti anche se solo per garantire al conservazione; Distinzione netta tra tutela e valorizzazione (ripresa poi agli artt. 3 e 6);

Beni culturali e beni paesaggistici nel Codice Art. 2 c.1 Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

L’evoluzione del concetto di bene culturale Le due leggi del ’39 si riferiscono rispettivamente a “cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico” e alle “bellezze naturali, bellezze panoramiche o complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”. Le due leggi del ’39 adottavano un criterio di apprezzamento eminentemente estetico e selettivo. La locuzione “bene culturale” (e anche “bene ambientale” o “paesaggistico”) è relativamente recente (commissione Franceschini). In quella sede si pongono le premesse per il passaggio da un criterio estetico ad un criterio storico: qualsiasi cosa che sia testimonianza di una memoria del passato (“testimonianze aventi valore di civiltà”).

I beni culturali nel Codice La definizione di bene culturale nel codice si colloca in linea di continuità con questa evoluzione. Art. 2 c. 2: “sono beni culturali le cose mobili e immobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, antropologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

I beni culturali nel Codice A sua volta l’art. 10 elenca specificamente le categorie di beni culturali che sono oggetto della disciplina del codice… …mentre l’art. 11 indica ulteriori categorie di beni che, qualora non ricomprese tra quelle previste dall’art. 10, sono prese in considerazione dal legislatore quali beni culturali ed assoggettate solo agli effetti di talune specifiche disposizioni. Entrambe le disposizioni valgono a tipizzare le categorie di beni e a realizzare il principio di legalità.

Beni culturali di interesse religioso Art. 9 1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose; il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

I beni paesaggistici nel Codice Anche la definizione di bene paesaggistico nel codice si colloca in linea di continuità con questa evoluzione. Art. 2 c. 3: “Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”.

La TUTELA del patrimonio culturale Art. 3 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare ditti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

La VALORIZZAZIONE del patrimonio culturale Art. 6 La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, (anche da parte delle persone diversamente abili,al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

I soggetti: funzioni di tutela Art. 4 Le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero che può esercitarle direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni tramite intese e coordinamenti. Art. 5 c. 2 Le funzioni di tutela dei beni librari non appartenenti allo Stato, compresi manoscritti, autografi, carteggi, documenti, etc. sono attribuite alle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero. Art. 5 c. 6 Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla parte III del Codice. Art. 5 c. 7 Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

I soggetti: funzioni di valorizzazione Art. 7 Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici Art. 8 Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

In sintesi: Funzioni amministrative In materia di tutela: spetta allo Stato (Ministero) che può conferirne l’esercizio alle regioni (art. 4 Cod.) salvo le ipotesi di cui all’art. 5 commi 2 e 6 Cod. In materia di valorizzazione: il codice non detta criteri precisi, ma si limita ad esprimere una preferenza per gli strumenti della cooperazione e del coordinamento (art 7 comma 2 Cod.)