Capitolo 16 Stima dei danni
16.1 - Definizione di danno Il danno può essere definito come un fatto in grado di determinare una variazione anormale nel valor capitale di un bene e nella sua capacità di produrre redditi. I danni di rilevanza estimativa sono quelli imputabili ad azioni illegali di terzi, dolose o colpose, oppure a sinistri assicurabili. Il risarcimento del danno comprende: il danno emergente il lucro cessante.
16.2 – I danni assicurabili Il contratto assicurativo Il contratto di assicurazione è regolato dall’art. 1882 del codice civile e seguenti. Il documento nel quale sono riportati i contenuti del contratto di assicurazione è la polizza (art. 1888 del codice civile). La polizza deve contenere: le specifiche dell’impresa assicuratrice e dell’assicurato; la descrizione dell’evento rischioso; il premio annuo pagato dall’assicurato. Il rischio deriva dal fatto di ignorare se l’evento oggetto di assicurazione accadrà o no e, nel caso accada, con quale intensità. Qualora il rischio venga a mancare, il contratto è nullo (art. 1895 del codice civile).
16.2 – I danni assicurabili Il risarcimento dei danni assicurabili
16.3 - La stima dei danni da incendio Si applicano soprattutto a fabbricati, impianti, attrezzature. Il procedimento di stima consta di tre fasi: indagine preliminare; valutazione del danno; determinazione dell’indennità spettante all’assicurato. Valutazione del danno: costo di ricostruzione delle parti danneggiate, ridotto di un appropriato coefficiente di vetustà; spese eventualmente sostenute dall’assicurato per il salvataggio del bene.
16.4 - La stima dei danni alle colture arboree Casistica: le piante danneggiate non possono essere sostituite per difficoltà tecniche; le piante danneggiate possono essere sostituite. Valutazione del danno: a1) attualizzazione, al momento della stima, dei minori redditi derivanti dalla riduzione delle piante. a2) valore di soprassuolo dell’intero arboreto. b) somma dei costi di reimpianto, più i minori redditi per il periodo necessario affinché le piante sostituite raggiungano la produttività della restante parte dell’arboreto. Casistica: a)le piante danneggiate non possono essere sostituite per difficoltà tecniche; a1) il numero di piante danneggiate è ridotto rispetto all’estensione complessiva del frutteto per cui conviene comunque mantenere l’impianto; a2) il numero delle piante danneggiate è rilevante per cui conviene spiantare l’intero frutteto. b) le piante danneggiate possono essere sostituite. Valutazione del danno: a1) attualizzazione, al momento della stima, dei minori redditi derivanti dalla riduzione delle piante. a2) valore di soprassuolo dell’intero arboreto. b) somma dei costi di reimpianto, più i minori redditi per il periodo necessario affinché le piante sostituite raggiungano la produttività della restante parte dell’arboreto.
16.5 - La stima dei danni da inquinamento Fasi della valutazione: identificazione delle cause inquinanti; analisi degli impatti che provocano danni rilevanti; stima monetaria del danno per ciascun tipo di impatto identificato. La stima monetaria del danno, può essere ottenuta come somma delle seguenti voci: costo per il disinquinamento; costo di ripristino del bene danneggiato; eventuali costi di prevenzione o limitazione del danno; riduzioni di reddito dovute all’inquinamento; ulteriori residui deprezzamenti del capitale.
16.6 - La stima dei danni da grandine Nella polizza grandine, il prodotto assicurato è misurato in quantità. Il danno viene quantificato in percentuale e valutato sulla base dei prezzi dell'anno precedente. Fasi della valutazione: accertamenti preliminari quantificazione del danno come percentuale del prodotto totale ricavabile dalla coltura; applicazione della percentuale di danno al valore assicurato. La stima della percentuale di danno può essere eseguita: a vista (o a colpo d'occhio); attraverso metodi analitici.