Chi è minore non accompagnato ?

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Transcript della presentazione:

Chi è minore non accompagnato ? LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Chi è minore non accompagnato ? Il DPCM 535/99 all’art.1, definisce il minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato come il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

LE NORME RIGUARDANTI I MINORI NON ACCOMPAGNATI SONO: Le norme costituzionali e quelle derivanti dalle convenzioni internazionali: Articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 della Costituzione. Dal quadro complessivo di tali norme risulta che la Carta Costituzionale considera il minore come un soggetto meritevole di una tutela specifica nelle diverse dimensioni della sua persona: come essere umano, come figlio e come lavoratore.

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata a New York il 21 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91. Tale convenzione stabilisce i principi che gli Stati parti si impegnano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti ed ai quali si devono ispirare i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che riguardano ogni persona di minore età.

Alcuni articoli della convenzione: Secondo la definizione della Convenzione sono "bambini" gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), il cui interesse deve essere tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza (art. 3).   Tutela il diritto alla vita (art. 6), nonché il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24), il diritto di esprimere la propria opinione (art. 12) e ad essere informati (art. 13).   I bambini hanno diritto al nome, tramite la registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita, nonché alla nazionalità (art.7), hanno il diritto di avere un'istruzione (art. 28 e 29), quello di giocare (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).  

-Diritto alla considerazione come preminente dell’interesse del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari (art. 3). - Diritto di non discriminazione (art. 2). - Diritto di protezione (art. 19, 22, 30, 38). - Diritto di assistenza (art. 20). - Diritto allo sviluppo (art. 6; 24, 27, 28, 31). - Diritto all’unità familiare (art. 7, 10, 18, 22) - Diritto al rispetto dell’identità culturale (art. 8, 20, 29, 30). - Diritto all’ascolto e alla partecipazione (art. 12).

Testo Unico 286/98 e successive modifiche Il Decreto Legislativo 286 del 1998 dedica una parte importante alla tutela dell’unità familiare e dei minori.

Prevede all’articolo 32 che “al compimento della maggiore età, allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Tale permesso di soggiorno può essere rilasciato, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri, ai minori stranieri non accompagnati affidati, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile. E che l'interessato si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che abbia seguito il progetto per non meno di due anni ed abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studio ovvero svolga attività lavorativa retribuita ovvero sia in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato

LE ISTITUZIONI ITALIANE 1.1 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Coordina le attività delle amministrazioni interessate alla tutela dei minori. A tale fine presiede il Comitato per i Minori stranieri, organo interministeriale incardinato presso la Direzione Generale dell’Immigrazione.

II.1.2 Il Comitato per i Minori Stranieri L’attività prioritaria del Comitato è quella di tutelare i diritti dei minori stranieri presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Compiti del Comitato: vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori provvedere al censimento dei Minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia cooperare e raccordarsi con le altre Amministrazioni interessate al fenomeno accertare lo status dei Minori stranieri non accompagnati svolgere compiti di impulso e di ricerca per l’individuazione dei familiari nel paese d’origine dei Minori stranieri non accompagnati adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito se, all’esito delle indagini, si constatano condizioni favorevoli di rientro del minore nel proprio paese d’origine provvedendo al ricongiungimento con la propria famiglia attraverso l’attivazione nei paesi di provenienza di programmi di reinserimento socio-familiare

Il Tribunale per i Minorenni Decide circa i ricorsi per adottabilità, allontanamento, decadenza e limitazione potestà, affido ai servizi; vigila sui minori in affido familiare giudiziale; giudica i minori accusati di aver commesso un reato. In particolare, per i Minori stranieri non accompagnati dispone il nulla osta al rimpatrio assistito.

Il Giudice tutelare Il Giudice tutelare è l’organo giudiziario che ha competenza riguardo l’apertura della tutela nei confronti dei minori. Nomina infatti tutori e sovraintende alle tutele; rende esecutivo l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare in un contesto consensuale; vigila sui minori in affido familiare consensuale. Il Ministero dell’Interno - La Questura Il Ministero dell’Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - opera a tutela dei minori attraverso le Questure che intervengono su tutto il territorio dello Stato ed hanno la competenza in materia di identificazione dei minori, rilascio dei permessi di soggiorno.

Gli Enti Locali Agli enti locali spettano funzioni quali: programmazione degli interventi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati; titolarità della tutela minori; interventi sociali ed economici alla famiglia, qualora presente sul territorio; provvedimenti urgenti di protezione (403 c.c.); formazione di operatori e famiglie nelle ipotesi di affidamento così come configurate dalla legge.

LA PRESA IN CARICO DEI MINORI DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE L’accoglienza si compone di distinte fasi, separate e consequenziali: A) collocamento in luogo sicuro; segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, al Giudice tutelare, al Comitato per i Minori Stranieri, alla rappresentanza diplomatico-consolare; C) primo colloquio; D) assistenza socio-psicologico-sanitaria; E) apertura della tutela; F) richiesta di rilascio di permesso di soggiorno; G) iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); H) inserimento scolastico e professionale; I) acquisizione delle indagini famigliari; L) definizione di un progetto educativo individualizzato.