CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE IN TUTTI I CCNL DEL PUBBLICO IMPIEGO 2002-2005. a cura dell’Avv. Maurizio Danza
Il procedimento disciplinare : LE FASI LA FASE PREISTRUTTORIA La FASE CONTESTATORIA FASE DI GARANZIA O DIFENSIVA LA FASE DI MERITO O DECISORIA
Le fasi del procedimento disciplinare nei CCNL
LA FASE PREISTRUTTORIA Presupposto: conoscenza del fatto : la notizia disciplinare Durata:20 gg dalla conoscenza del fatto. Termina con la contestazione del fatto o con l’archiviazione del procedimento o con la trasmissione dei fatti da contestare al U.P.D.
LA FASE CONTESTATORIA Si svolge attraverso taluni fatti o atti tipici : contestazione di addebito convocazione per la difesa Può comportare spostamento di competenza all’U.P.D. o dall’U.P.D.
La contestazione: requisiti essenziali Fonte normativa :art.55 c.5 D.L.vo n°165/01. Forma scritta Termini : 20 gg dalla conoscenza la decorrenza del termine .
LA PROCEDURA CONTESTATORIA DISCIPLINARE c) dal momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto.“ L'ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza : 1) previa contestazione scritta dell'addebito 2) averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono: b) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto;
LA FASE DI GARANZIA O DIFENSIVA Descrive le modalità attraverso cui si espleta il diritto di difesa del dipendente incolpato,svolgendo la funzione di controllo della preistruttoria. Strumenti Audizione difensiva Diritto di accesso agli atti
L’audizione difensiva Fonte :Art.55 c.5 D.lgs.165.01,tutti i CCNL Caratteristiche Presenza attiva del lavoratore innanzi all’U.P.D. a seguito della convocazione per la difesa. Obbligo dell’amministrazione Facoltà del lavoratore di avvalersene Diritto del dipendente a farsi assistere (sindacato o procuratore). Unico strumento previsto dalla contrattazione collettiva.
La audizione difensiva Termini per l’espletamento : 15 GG Eventuale assenza alla audizione. conseguenze Irrogazione sanzione disciplinare entro i successivi 15 gg. (cfr.c.5 art.55 d.lgs e CCNL)
Il diritto di accesso agli atti istruttori: caratteristiche Rappresenta uno strumento di verifica della preistruttoria compiuta. E’ strumentale alla audizione difensiva Si espleta alla fine della fase contestatoria.
Il diritto di accesso: legittimazione Lavoratore dipendente Difensore del lavoratore (sindacato o procuratore). Modalità di accesso : finalizzate alla riproduzione di copia dei soli atti connessi alla contestazione.
LA FASE DECISORIA O DI MERITO - Valutazione del materiale istruttorio e delle giustificazioni addotte dal dipendente. - Si esaurisce nel termine massimo di 120 gg pena estinzione. - può verificarsi lo spostamento di competenza all’U.P.D o dall’U.P.D.
LA FASE DECISORIA
LA FASE DECISORIA: LA IRROGAZIONE La sussistenza del fatto Rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni Intenzionalità Grado di negligenza Rilevanza obblighi violati Grado di danno cagionato Altri criteri
FASE DECISORIA: NON LUOGO A PROCEDERE insussistenza del fatto non luogo a procedere Conseguenze: chiusura del procedimento disciplinare Obbligo di comunicazione all’interessato Il termine non luogo a procedere appare improprio atteso che essendo tratto dalla terminologia processuale penale,è come noto descrittivo della evoluzione della fase della udienza preliminare.Più corretto appariva l’utilizzazione di termini quali assoluzione dal procedimento o di proscioglimento( provvedimento di proscioglimento).
I soggetti competenti in materia di procedimenti disciplinari FONTE NORMATIVA: ART.55 C.4 d.Lgs.165/01 UFFICI PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Capo della struttura del dipendente: rimprovero verbale e censura.
La incompetenza dell’organo procedente Fase di accertamento: Precedente alla contestazione successiva alla contestazione
Precedente alla contestazione La segnalazione all’U.P.D. Segnalazione entro 10 gg Il contenuto : fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento La responsabilità per omessa comunicazione
Successiva alla Contestazione Trasmissione atti all’U.P.D. Termini : entro 5 gg Obbligo di comunicazione all’interessato Caratteristica: continuità della contestazione. Resp.tà per omessa comunicazione