TITOLO 3 CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI CAPO III RIDUZIONI DI SPESA. COSTI DEGLI APPARATI 5 dicembre 2011 A cura di Renato Brunetta 9.5 DECRETO MONTI
Indice Art. 21 Soppressione enti e organismi, pag. 3 Art. 22 Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità indipendenti e Province 5 dicembre 2011testo provvisorio 2
Art. 21 Soppressione enti e organismi (1/4) Soppressione dell INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dellAmministrazione Pubblica) e dell ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) Attribuzione all INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) di funzioni, risorse umane, impegni strumentali, finanziari e dotazione organica relativi agli enti soppressi F INALITÀ La soppressione è finalizzata ad armonizzazione il processo di convergenza del sistema pensionistico e a migliorare lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale. Le disposizioni mirano a ottenere una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi allINPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per lanno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal I relativi risparmi sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. 3 5 dicembre 2011testo provvisorio
Art. 21 Soppressione enti e organismi (2/4) Istituzione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini Istituito sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Svolge le funzioni attribuite al consorzio del Ticino (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore), al consorzio dell'Oglio (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo) e al consorzio dellAdda (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como). 4 5 dicembre 2011testo provvisorio
Art. 21 Soppressione enti e organismi (3/4) U LTERIORI ORGANISMI SOPPRESSI E ACCORPATI Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua Amministrazione interessata: Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare Ente accorpante: Autorità per lenergia elettrica e il gas Agenzia per la sicurezza nucleare Amministrazione interessata: Ministero per lo sviluppo economico Ente accorpante: Autorità per lenergia elettrica e il gas Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale Amministrazione interessata: Ministero dello sviluppo economico Ente accorpante: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 5 5 dicembre 2011testo provvisorio
Art. 21 Soppressione enti e organismi (4/4) Soppressione EIPLI (Ente per lo sviluppo dellirrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania); attribuzione a soggetti costituiti o individuati dalle Regioni delle funzioni dellEnte, delle relative risorse umane e strumentali, nonché di tutti i rapporti attivi e passivi, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Scioglimento della Società ISA S.p.A. (Istituto Agroalimentare) Finalizzata alla razionalizzazione dello svolgimento delle attività finanziarie nel settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare. 6 5 dicembre 2011testo provvisorio
Art. 22 Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici T RASPARENZA E MONITORAGGIO SPESE Trasmissione dei bilanci alle Amministrazioni vigilanti Gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero delleconomia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione Finalità: tale esigenza si impone ai fini del monitoraggio della spesa pubblica R IORGANIZZAZIONE DELLE A GENZIE Riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi Finalità: conseguire lobiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie e degli enti e degli organismi strumentali 7
Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità indipendenti e Province (1/3) R IDUZIONE NUMERO DEI COMPONENTI DEI SEGUENTI ORGANISMI a)del Consiglio dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente; b)dellAutorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente; c)dellAutorità per lenergia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; d)dellAutorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; e)della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 8 5 dicembre 2011testo provvisorio
Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità indipendenti e Province (2/3) R IDUZIONE NUMERO DEI COMPONENTI DEI SEGUENTI ORGANISMI f)del Consiglio dellIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente; g)della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; h)della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; i)della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente. 9 5 dicembre 2011testo provvisorio
Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità indipendenti e Province (3/3) COMPITI SPETTANTI ALLE PROVINCE Complessiva riduzione di ruolo degli enti provinciali. Funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. Le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province sono trasferite entro il 30 aprile 2012 dalle Regioni ai Comuni, salvo che, per assicurarne lesercizio unitario, siano conferite alle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dellarticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per lesercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo linvarianza di spesa. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettoni di presenza dicembre 2011testo provvisorio