Corso di Formazione anno 2010 CATANZARO

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO  

Corso di Formazione anno 2010 CATANZARO SPESE DI GIUSTIZIA aspetti Fiscali e Tributari -1 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

Testo unico spese di Giustizia Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale. Nell’ottica della semplificazione che ha caratterizzato la normativa adottata negli ultimi anni si è proceduto ad un riordino, nel testo unico in commento, delle norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo. Il testo unico appare infatti finalizzato all’obiettivo di armonizzare in un unico corpo tutte le disposizioni legislative concernenti le spese di giustizia, riunendo sia le norme di rango primario, contenute in un decreto legislativo, sia quelle di rango secondario, oggetto di apposito regolamento di delegificazione. In considerazione del carattere misto delle fonti è evidenziata, nel testo, di volta in volta la natura legislativa o regolamentare dei singoli articoli mediante l’apposizione, a margine della numerazione, degli articoli, delle lettere “ L” o “R”. Quindi un testo unico per razionalizzare la “ voce spese di Giustizia “ in cui vengono disciplinate -         tutte le voci di spesa; -         le procedure per il pagamento da parte dell’Erario e dei privati; -         l’annotazione nei registri; -         la riscossione; -         il patrocinio a spese dello stato. La materia è comune al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.   Il testo unico ha il proprio fondamento nella delega conferita al governo ai sensi dell’ art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999 n 50 come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000 n 340.

Testo unico spese di giustizia Riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale Testo unico spese di giustizia Spese processuali spese di mantenimento in istituto pene pecuniarie sanzioni amministrative pecuniarie sanzioni pecuniarie processuali Patrocinio a spese dello Stato Tutte le voci di spesa: 1) procedure per il pagamento da parte dell’erario e dei privati 2) annotazione sui registri 3) riscossione

DISPOSIZIONI GENERALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE ( articoli dall’1 al 7 DPR 115/02) L’art. 1 specifica le voci e le procedure di spesa dei processi disciplinati dal testo unico, stabilendosi nel successivo articolo 2 che le norme del testo unico si applicano al processo civile, penale, amministrativo contabile e tributario.   L’articolo 3 elenca le varie definizioni usate nel testo unico che hanno il solo fine di facilitare la stesura del testo stesso e di evitare dubbi interpretativi specie nei casi in cui la terminologia delle norme originarie non è univoca. La definizione di ausiliario del magistrato è funzionale non solo all’individuazione della categoria ai fini del compenso ma serve a superare le distinzioni terminologiche all’interno della categoria dei consulenti tecnici tra processo penale ( dove si distingue tra perito, consulente tecnico nominato dal giudice, consulente tecnico d’ufficio, nominato dal p.m., e consulente tecnico di parte) e processo civile dove si distingue tra consulente tecnico del giudice e consulente tecnico di parte. Il termine notificazione per l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario è usato per ricomprendere sia la notificazione che la comunicazione di un atto. La relazione ministeriale al testo unico evidenzia come si è voluto, nella stesura normativa, consapevolmente prescindere dalle qualifiche necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni all’interno degli Uffici amministrativi; analogamente la definizione generica dell’ufficio amministrativo competente, sia giudiziario che finanziario, prescinde dall’organizzazione degli stessi che trova altrove le proprie regole. ESEMPIO

Ripetibili SPESE ( art. 5 T. U.) Non ripetibili

Spese processo civile Art. 8 T.U Spese processo penale Art. 4 T.U. Spese processuali Spese processo civile Art. 8 T.U Spese processo penale Art. 4 T.U.

ART. 12 (Azione civile nel processo penale)     ART. 12 (Azione civile nel processo penale) 1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. 2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13. XXXX

azione civile nel processo penale Contributo unificato ( artt. 12 e 11 T.U. spese di Giustizia) azione civile nel processo penale Pagamento forfettario ex art. 30 T.U. ------

Art. 6 prevede la remissione del debito per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta. La domanda è presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero che è sospesa se è in corso. La norma è stata riscritta, rispetto alla previsione del passato, tenendo conto degli interventi della Corte Costituzionale ( sentenze n 342/91 e 271/98). La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento. -------------- Art. 7 in caso di rogatorie all’estero se l’Italia, svolgendosi il processo nel proprio territorio, provvede ad anticipare spese sulla base delle regole esterne o, in mancanza, di quelle interne si applicano tutte le norme del testo unico.

Il contributo unificato

art.13 importi Contributo Unificato La formulazione dell’articolo 13 t.u. non può prescindere dalle modifiche allo stesso introdotte dalla legge 29 dicembre 2004 n 311 (finanziaria per l’anno 2005), dall’art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 e dalla legge 23 dicembre 2009 n 191 ( legge finanziaria 2010) ( in materia vedasi la Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Mia, Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Uff. I “Contributo unificato. Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia” . La legge n 311/04 ha inciso direttamente sull’attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfettarie delle parti private nel processo civile. Una delle maggiori novità operata dal comma 306 dell’articolato approvato, è stata eliminazione dell’esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore ad euro 1.033, già prevista dall’art. 10, quarto comma, del d.p.r. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall’art. 46, primo comma, della legge n. 374/1991 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati as­soggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell’articolato approvato, ferme restando l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste.  L’articolo 67 legge 69 del 18 giugno 2009 n 69 ha modificato le modalità di pagamento del contributo unificato per i procedimenti innanzi la Corte di Cassazione La legge n. 191/09 ha, tra l’altro, ulteriormente ridotto le cause di esenzione,. Abrogando il comma 4 e 5 dell’articolo 10 T.U. spese di giustizia , ha eliminato l’esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo mobiliare, nel processo cautelare in corso di opera e nel processo di regolamento di competenza e di giurisdizione . Introducendo il comma 6 bis all’art. 10 T.U. spese di Giustizia disposto il pagamento del contributo unificato e dell’indennità di cui all’art. 30 T.U nelle cause in materia di opposizione alle sanzioni amministrative ( ex art. 23 Legge 689/81) e il pagamento del contributo unificato, nei procedimenti innanzi la Corte di Cassazione, in materia di controversie di lavoro e pubblico impiego. Ha, abrogando il punto 4 dell’art. 13 T.U. spese di giustizia, le modalità di pagamento per i processi in materia di locazione,comodato,occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali, modificato le modalità di pagamento da importo fisso, € 103,30 ad importo commisurato al valore della causa. tabelle

CODICI CONTRIBUTO UNIFICATO

ART. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato) ( articolo collegato 248) 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.  

ART. 248 (Invito al pagamento) ( articolo collegato 16) 1.Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio. 3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. xxx

Contributo unificato esenzione

Contributo unificato Prenotazione a debito --------------

CONTRIBUTO UNIFICATO RIMBORSO

ART. 18 (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. 2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.  

Riepilogando l’imposta di bollo non si applica: a)    agli atti e provvedimenti del processo penale b)   agli atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato c)  alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purché richieste dalle parti processuali d) ai procedimenti dichiarati esenti da precise disposizioni normative   è invariata: a)   per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi b)  per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi .

Diritti articolo 30 T.U. spese di giustizia

COPIE e CERTIFICATI Tabelle Normativa Modalità di pagamento Personale competente al rilascio Direttive ministeriali

Spese Processuali Penali- recupero in misura fissa SPESE, DIRITTI ED INDENNITA’ PER NOTIFICAZIONI PENALI Tabella dei diritti da recuperarsi in misura fissa per le notificazioni ( D.M 13 novembre 2002 n. 285 pubblicato G.U. 28 dicembre 2002 n. 303) PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE E ALLA CORTE DI ASSISE PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE tabelle

Registrazione degli atti civili Direttive ministeriali Procedimenti esenti dalla registrazione Normativa

(Z) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale art (Z) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 All’art. 73-bis T.U – (Termini per la richiesta di registrazione)“ la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 5 giorni dal passaggio in giudicato” All’art. 73-ter T.U –( Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)-“ la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione”

SPESE ESCLUSE art. 69 T.U. spese di giustizia Sono escluse dalle spese di giustizia: a)    la sepoltura dei detenuti b)   la traduzione dei detenuti c)  il trasporto,la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico d) Il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo  xxx

SPESE STRAORDINARIA art. 70 T.U. spese di giustizia Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’ importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,169,170 e 171. xxxx

Spese Normativa antimafia legge 31 maggio 1965 n. 575

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE 1 ( rif. circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia del 7 febbraio 2003 n 1/1641/44(03)U ) Prima della riforma ex art. 67 L. 69/09 L’art. 205 del DPR 30 maggio 2002 n 115 ( testo Unico spese di giustizia ) disponeva che in caso di passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna le spese del processo anticipate dallo Stato sono recuperate per intero ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell’ufficiale giudiziario che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n 400

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE 2-1 ( rif. circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia civ del 14 luglio 2009 n 92331/U ) Art. 205 ( testo Unico spese di giustizia ) per come modificato dall’art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis ( sono le spese relative alle intercettazioni ndr), nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1,senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»; NB: sino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 il recupero avviene secondo le norme anteriormente vigenti

(X) Spese Processuali ufficio competente al recupero -1 Articolo 208 T.U prima della legge 64/09 Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e divenuto definitivo

(X) Spese Processuali ufficio competente al recupero-2 Articolo 208 T.U per come modificato della legge 64/09 (rif art 665c.p.p.) a) Per il processo civile , amministrativo , contabile e tributario è quello presso il magistrato , diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato b) Per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione

GIUDICE DELL’ESECUZIONE ( art. 665 c.p.p.) 1- Salvo diversa disposizione di legge a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato 2- quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado,altrimenti è competente il giudice di appello 3- quando vi è stato ricorso in cassazione è questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile, ovvero a norma dell’art. 569 ( ricorso immediato per cassazione) è il giudice indicato nel comma 2 . Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio. GIUDICE DELL’ESECUZIONE ( art. 665 c.p.p.) 4- se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile. Tuttavia se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali è competente in ogni caso il giudice ordinario

Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ( art. 540 c.p.p.) 1- la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva , a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ( art. 540 c.p.p.) 2- la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva

Spese Processuali modalità di recupero Spese Processuali dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2007 Spese Processuali modalità di recupero Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 Spese Processuali nuova normativa

Spese Processuali dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 1 Soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari ( anche se già si faceva dal 1 gennaio 1998) Nuova disciplina in applicazione del D.P.R. 115/02 T.U spese di giustizia Uffici Giudiziari obbligo entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento notifica al debitore invito al pagamento mediante trasmissione F3 e avviso La riscossione, bonaria o coattiva, dei crediti erariali non più al cancelliere ma al concessionario

Spese Processuali dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 2 Registro delle spese pagate dall’erario Mod. 1/A/SG sostituisce il modello 12 Decreto Ministero Giustizia e Ministero economia e Finanze del 28/5/2003 approvazione modelli registri in materia di spese di giustizia da tenere a partire dal 1 luglio 2003 Registro unificato delle spese prenotate a debito Mod. 2/A/SG sostituisce i modelli campione civile e campione penale Registro dei crediti da recuperare e delle successive Vicende del credito Mod. 3/GS

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -1 Entrata in vigore comma 367 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) Acquisizione dati anagrafici del debitore e supporto alla quantificazione del credito effettuata dall’ufficio competente Entro 120 giorni una o più convenzioni per spese e e pene pecuniarie provvedimenti passati in giudicato dal 1 gennaio 2008 per: Notifica al debitore di invito al pagamento Iscrizione a ruolo del credito scaduto il termine per l’adempimento spontaneo

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -2 Modifica della procedura di riscossione delle spese Processuali e delle pene pecuniarie esigibili Notifica, a cura dell’agente di riscossione , al debitore di intimazione , entro trenta giorni, al pagamento. Notifica contestuale della cartella di pagamento con intimazione ad adempiere entro venti giorni successivi alla scadenza del termine dei 30 giorni Entrata in vigore art. 227ter Legge 133/2008 Eliminata la fase della redazione dell’invito di pagamento a cura dell’ufficio giudiziario

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -3 Agente della riscossione non è il cancelliere Eliminazione fase dell’invio, a cura della cancelleria, dell’invito bonario al pagamento Circolare DAG.29/09/2008.0126253.U Circolare DAG.03/03/2009.0031206.U Normativa applicabile inizialmente ai soli crediti per i quali non si era provveduto alla notifica dell’invito al pagamento. Successivamente a tutti i crediti specificando nella trasmissione al concessionario quelli per i quali si era proceduto all’invito Specificazione che la presente disciplina non si applica al recupero del contributo unificato

Spese Processuali nuova normativa Viene meno il vincolo di solidarietà Modifica dell’individuazione dell’ufficio competente nelle attività connesse alla riscossione Art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 Circolare DAG.14/09/2009.092331.U All’entrata in vigore della convenzione il Concessionario ( Equitalia giustizia spa) provvederà : 1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto Ministero della Giustizia ex art. 205 DPR 115/02 2) iscrizione a ruolo il credito Ai sensi dell’articolo 67,punto 4, legge 69/09 “ fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 c 1 Il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti

Spese Processuali La prescrizione è quella ordinaria La notifica dell’invito al pagamento costituisce atto idoneo all’interruzione della prescrizione Fino all’entrata in vigore della nuova normativa per le spese per quota l’interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore si estende anche gli altri