La sicurezza dei cantieri stradali

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La sicurezza dei cantieri stradali segnaletica e formazione dei lavoratori Quadro normativo e nuovi obblighi per le imprese e per i coordinatori della sicurezza Principale Appunti del Dott. Paolo TOFFANIN

D.L.gs 81/08 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza Sul Lavoro CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 161 - Campo di applicazione 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ………… è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

Decreto Interministeriale d. d. 04. 03. 2013 Art Decreto Interministeriale d.d. 04.03.2013 Art. 1 – Ambito di applicazione attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002

2. PRINCIPI DEL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI,DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO. D.M. 10.07.2002 2. PRINCIPI DEL SEGNALAMENTO TEMPORANEO Sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione "cantieri" si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate). Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti guidarli convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.

Alcuni esempi di cicli lavorativi soggetti alla nuova regolamentazione tratti dalle Linee guida ISPESL - 2005

Decreto Interministeriale d.d. 04.03.2013 VISTO l’articolo 161, comma 2-bis, del D.L.gs 81/08 VISTO il D.Lgs n. 285/92 - “codice della strada” VISTO il D.P.R. 495/92 - “regolamento codice della strada” VISTO il D.M. 10 luglio 2002 - “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” VISTO il D.M. 9 giugno 1995 - “disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”

Si rende noto che in data 4 marzo 2013 è stato firmato il decreto Entrata in vigore G.U. n. 67 d.d. 20.03.2012 Si rende noto che in data 4 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell’art. 161, comma 2 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. L’art. 7 del decreto dispone l’entrata in vigore decorsi 30 gg dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Già cogente Entra in vigore il: 20.04.2013

1.Obblighi differiti nel tempo Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale 1. ……gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal D.L.gs 475/92 e D.M.10/97 (marcatura CE) dal D.M. 9 giugno 1995 dal dalla norma UNI EN 471 quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1. 2. Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi (20.04.2014) dall’entrata in vigore del presente decreto

Art. 2. - Definizione e classificazione delle strade. Classificazione delle strade Codice della strada D.Lgs 285/92 Art. 2. - Definizione e classificazione delle strade. 1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A. Autostrade; B. Strade extraurbane principali; C. Strade extraurbane secondarie; D. Strade urbane di scorrimento; E. Strade urbane di quartiere; F. Strade locali. F-bis. Itinerari ciclopedonali { DPI classe 3 { DPI classe 2

2.Obblighi differiti nel tempo ALLEGATO II: Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore (20.04.2013) del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. 10. Modulo di aggiornamento L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

Riepilogando sui termini differiti Aggiornamento della formazione specifica per i lavoratori già impiegati nel settore Entro il 20.04.15 Messa a disposizione di DPI ad alta visibilità conformi alla classificazione delle strade di cui al codice della strada in cui si opera Entro il 20.03.2014 Formazione e addestramento sui nuovi DPI forniti Entro il 20.03.2014 informazione e formazione specifica di cui all’ALLEGATO II per lavoratori non già impiegati nel settore Entro il 20.04.2013 NON è previsto alcun regime transitorio per la formazione dei lavoratori che non hanno esperienza lavorativa nel settore

ALLEGATO I punto 2.1 Dotazioni delle squadre di intervento Una sfumatura ALLEGATO I punto 2.1 Dotazioni delle squadre di intervento Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II. ERGO: dopo la fase transitoria (2015) se siamo in due uno deve avere l’esperienza e il corso di aggiornamento di cui all’ALLLEGATO II e l’altro, se neo assunto < 12 mesi, solo il corso Quindi: NON posso far operare due lavoratori neo assunti in possesso solo del corso

I soggetti destinatari IMPRESE I gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) Le imprese appaltatrici Le imprese esecutrici Le imprese affidatarie applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’ALLEGATO I. ERGO: i lavoratori autonomi sono esclusi; nè potrebbero acquisire questi appalti in quanto le regole dell’ALLEGATO I punto 2.1 prevedono almeno due operatori

1. I contenuti e le novità specifiche Informazione e formazione specifica dei lavoratori Redazione di procedure di lavoro da riportare nei POS Rappresentazione grafica o schematica della segnaletica del cantiere Presenza di almeno due operatori Obbligo dello sbandieratore in assistenza al cantiere nella fase di allestimento/smantellamento Avvicendamento a tale mansione Fermo lavori di allestimento in caso di condizioni meteo avverse (neve,nebbia, ecc)

2. I contenuti e le novità specifiche Gestione del cantiere da parte di un preposto o responsabile (dirigente ) individuato Distanze predefinite dal cantiere per il veicolo di servizio (50 mt) e lo sbandieratore (100 mt) Definizione di cantiere fisso inteso quale durata di almeno mezza giornata Definizione di cantiere mobile inteso quale progressione continua di poche centinaia di metri al giorno o qualche chilometro/ora

I soggetti destinatari COORDINATORI della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso I gestori delle infrastrutture Le imprese appaltatrici Esecutrici Affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008. Ma l’articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento non lo redige il COORDINATORE ??

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II La formazione essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria e deve, considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni. Devono essere formati : sia i lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico che i preposti alle attività lavorative in presenza di traffico.

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II I datori di lavoro non sono annoverati tra i soggetti abilitati a fare formazione in questo campo. La durata dei corsi per i lavoratori deve essere di 8 ore più verifica finale così articolata a) modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora; b) modulo tecnico della durata di 3 ore; c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) modulo pratico della durata di 4 ore, e) Prova di verifica finale (prova pratica).

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II La durata dei corsi per i preposti deve essere di 12 ore più verifica finale così articolata a) modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore; b) modulo tecnico della durata di 5 ore; c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore; e) Prova di verifica finale (prova pratica). Per tutti (lavoratori e preposti) obbligo di superare le prove di apprendimento pena la ripetizione dei moduli

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche. L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

I luoghi confinati nell’edilizia UN ASPETTO DA NON SOTTOVALUTARE Nella qualificazione delle imprese Principale Appunti del Dott. Paolo TOFFANIN

D.Lgs 81/08 Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi Lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi…. ALLEGATO IV - Ambienti di lavoro VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili

D.P.R. 14 settembre 2011 , n. 177 Luoghi confinati Titolo della norma ambienti sospetti di inquinamento o confinanti Campo di applicazione 2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs 81 e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3 Obblighi di qualificazione Art. 2 1) Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

A CONCLUDERE sui luoghi confinati In sostanza gli ambienti confinati da assoggettare al decreto 177/11 possono diventare: tutti quelli elencati negli art.li 66 e 121 solo se sospetti di inquinamento indistintamente tutti quelli elencati nel punto 3.1 dell'allegato IV questi e quelli indistintamente basta che siano confinati Quello che manca è una definizione certa di LUOGO CONFINATO per cui sarà il datore di lavoro a dover valutare di volta in volta la condizione del luogo di lavoro

La presentazione è finita grazie per l’attenzione