Lo Statuto Albertino.

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Transcript della presentazione:

Lo Statuto Albertino

Prima dello statuto albertino Le repressioni degli anni 20-30 e il dibattito politico Moti delle classi borghesi e aristocratiche 1846-1848(biennio delle riforme) →1837 –codice civile Provvedimenti di stampo liberale →1839-codice penale →1847-riforma della censura Corte di Revisione 1831 Consiglio di Stato :consiglieri comunali Ferdinando II Consiglieri Provinciali concede la Costituzione Divisione Territoriale

Lo Statuto Albertino Carlo Alberto di Savoia-Carignano:4 Marzo 1848 “Legge fondamentale perpetua e irrevocabile della Monarchia” 17 Marzo 1861

Assolutismo illuminato “con lealtà di Re e con affetto di padre Redatto dal consiglio di Conferenza Su modello della Costituzione orleanista 1830 Autolimitazione poteri del Re “avuto il parere de Nostro Consiglio abbiamo ordinato ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia” Carta OTTRIATA (concessa dal sovrano) Assolutismo illuminato “con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi Sudditi” Costituzione flessibile(modificabile con legge ordinaria)

Prima modificazione dello Statuto da coccarda azzurra a coccarda tricolore

RE POPOLO Non erano uguali per tutti Erano subordinati alle leggi I diritti TEORICAMENTE concessi Non erano uguali per tutti Erano subordinati alle leggi Eguaglianza giuridica Libertà individuale Libertà di domicilio Libertà di stampa Libertà di riunione Diritto di proprietà Libertà di religione POPOLO RE

Forma di governo e RE Monarchia era costituzionale ed ereditaria Capo supremo dello Stato:RE sacro ed inviolabile Convocava e scioglieva le camere Gli apparteneva la sovranità Considerato “PRINCIPE COSTITUZIONALE” Con Cavour il governo diventa di tipo PARLAMENTARE

Il POTERE LEGISLATIVO SENATO (nomina: REGIA, VITALIZIA) ESERCITATO DAL RE E DALLE DUE CAMERE COMPOSTO DA SENATO (nomina: REGIA, VITALIZIA) DEPUTATI(nomina: CENSITARIA, MASCHILE) FORMAZIONE DELLA LEGGE Proposta della legge Esaminata,discussa e approvata dalla camera dei deputati Anche il senato l’esamina e ne discute Proposta al RE - Il POTERE LEGISLATIVO

IL POTERE ESECUTIVO Appartine al RE Esercita la funzione insieme ai ministri nominati da lui stessi Il re esente da ogni responsabilità, per l’inviolabilità regia IL POTERE ESECUTIVO

Il potere giudiziario I giudici vengono nominati dal RE “la giustizia emana da re” dopo i 3 anni di carriera avevano garantito inamovibilità. Il re aveva il potere di GRAZIA Magistratura era un ordine soggetto al ministero Della giustizia

Cent’anni di Statuto Albertino Lo Statuto Albertino: dalla rigidità alla flessibilità Dal regno di Sardegna al regno d’Italia Gli anni del fascismo

Statuto:atto giuridico politico che esprime formalmente e solennemente i principi fondamentali che riguardano l'organizzazione di uno stato o ordinamento di qualsiasi associazione,ente o istituito. *nel medioevo,dominazione delle norme legislative proprio di ordinamenti giuridici particolari e spec. di comuni Costituzione:fondazione istituzionale *il complesso delle norme che definiscono lo stato ne garantiscono gli ordinamenti e stabiliscono i diritti e doveri dei cittadini *decreto emanato da un sovrano o da un'altra suprema autorità

Statuto Albertino VS Costituzione Italiana Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere. Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è  la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

Realizzato da: Aura Simonelli e Valentina Baroni