LA SOVRANITA’ POPOLARE
• Sovranità popolare e diritti politici • Votare ed eleggere • I sistemi elettorali • Le elezioni parlamentari, regionali, comunali e provinciali, europee • I referendum • I partiti politici
L’ART. 1, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» • popolo e cittadinanza: l’insieme dei cittadini costituisce il popolo • popolo e popolazione: l’insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini di un qualsiasi ente territoriale • popolo e nazione: un insieme di persone fisiche unificate e accomunate da un vincolo sociale e, a volte, politico
I DIRITTI POLITICI • Diritto di votare (art. 48 Cost.) • Diritto di votare (art. 48 Cost.) • Diritto di essere votato (art. 51 Cost.) • Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.) • Diritto di petizione (art. 50 Cost.)
Corpo elettorale: tutti i cittadini che hanno la maggiore età. IL DIRITTO DI VOTO Corpo elettorale: tutti i cittadini che hanno la maggiore età. Art. 48 Cost. • Voto personale • Voto uguale • Voto libero • Voto segreto • Voto come dovere civico • Voto degli italiani all’estero «Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica» (art. 1 del testo unico per l’elezione della Camera)
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Elettorato passivo Camera 18 anni 25 anni Senato 25 anni 40 anni Regioni 18 anni 18 anni Comuni 18 anni 18 anni Province 18 anni 18 anni Parlamento europeo 18 anni 25 anni I cittadini dell’Unione europea hanno diritto di voto e diritto di eleggibilità alle elezioni comunali in Italia e alle elezioni dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo.
LE ELEZIONI • Elezioni parlamentari («politiche»): Camera (630) e Senato (315) • Elezioni regionali: presidenti delle regioni e consigli regionali • Elezioni comunali e provinciali («amministrative»): sindaci e consigli comunali, presidenti delle province e consigli provinciali, consigli circoscrizionali • Elezioni europee: Parlamento europeo (78)
LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI: SISTEMA ELETTORALE E LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO • come sono indette le elezioni (convocazione dei comizi elettorali) • chi ha diritto di votare (elettorato attivo) e chi può essere eletto (elettorato passivo) • come si presentano le candidature • come si fa campagna elettorale (forme di propaganda, accesso ai mezzi di informazione, finanziamento dei candidati e partiti, spese elettorali) • come e dove si vota (modalità di votazione e di espressione del voto, sezioni elettorali) segue...
LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI: SISTEMA ELETTORALE E LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO • come sono conteggiati i voti espressi (scrutinio) • come sono trasformati i voti in seggi (formula elettorale) • come sono risolte le contestazioni eventuali avverso il procedimento • come sono sostituiti coloro che, proclamati eletti, cessino per qualsiasi causa dalla carica
LE FORMULE ELETTORALI «Una formula elettorale consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime» • Formule maggioritarie: chi prende più voti conquista il seggio in palio (obiettivo: governabilità) - sistema plurality in collegi uninominali - sistema majority in collegi uninominali e doppio turno • Formule proporzionali: i seggi sono ripartiti in rapporto tendenzialmente percentuale ai voti (obiettivo: rappresentatività) con soglia di sbarramento applicata ad ambiti territoriali con pochi seggi • Formule miste: conciliano meccanismi maggioritari e meccanismi proporzionali (obiettivi: capacità rappresentativa e governabilità) - proporzionale con l’attribuzione di un premio di maggioranza
Formula prevalentemente maggioritaria uninominale COME SI VOTA PER LA CAMERA E IL SENATO (1993-2005) Formula prevalentemente maggioritaria uninominale «tre quarti dei seggi venivano attribuiti in altrettanti collegi uninominali con formula maggioritaria pura; il resto dei seggi era invece attribuito con formula proporzionale» 75% 25% quota maggioritaria uninominale (formula plurality a turno unico) quota proporzionale
COME SI VOTA PER LA CAMERA 1993-2005 • base territoriale: 27 circoscrizioni • candidati nei collegi uninominali (maggioritario) e liste di candidati (proporzionale) • doppio voto su due schede (uno per il candidato uninominale e uno per la lista proporzionale) • obbligo di collegamento dei candidati uninominali a una o più liste proporzionali • attribuzione dei seggi proporzionali su base nazionale • soglia di sbarramento del 4% • scorporo dai voti di lista di un certo numero di voti uninominali • formula del quoziente naturale e più alti resti • liste bloccate (da uno a quattro nomi)
COME SI VOTA PER IL SENATO 1993-2005 • base territoriale: 20 regioni • candidati nei collegi uninominali (maggioritario e proporzionale) • voto unico (per il maggioritario e per il proporzionale) • gruppi di candidati collegati fra loro e candidati individuali non collegati • attribuzione dei seggi proporzionali su base regionale • soglia di fatto • recupero dei voti non utilizzati nei collegi uninominali • formula del divisore d’Hondt senza resti • candidati non eletti nei collegi
Formula proporzionale con premio di maggioranza COME SI VOTA PER LA CAMERA (d.p.r. 361/1957, come modificato da ultimo dalla l. 270/2005) Formula proporzionale con premio di maggioranza «su una base rigorosamente proporzionale, si innesca –all’occorrenza – un premio: ripartiti i seggi proporzionalmente, si verifica che chi vince ne abbia ottenuti un numero minimo; se così non è, si attribuisce a chi vince comunque un certo numero garantito di seggi, alterando così la proporzionale attribuzione di essi» 340 seggi 277 seggi alla coalizione vincente alla coalizione perdente
COME SI VOTA PER LA CAMERA • base territoriale: 26 circoscrizioni regionali o subregionali (617 deputati); un collegio uninominale (Valle d’Aosta) • liste di candidati in numero pari al massimo al numero totale degli eligendi per ciascuna circoscrizione (minimo pari a un terzo); si può essere candidati anche in tutte le circoscrizioni • scheda unica sulla quale compaiono esclusivamente i simboli delle forze politiche che presentano i candidati (non i nomi dei candidati) • possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con un’altra o altre liste; più liste collegate devono indicare un programma e un capo della coalizione segue...
COME SI VOTA PER LA CAMERA • attribuzione dei seggi in base ai voti conseguiti sull’intero territorio nazionale • soglie di sbarramento su base nazionale: 10% per le coalizioni; 4% per le liste non coalizzate; 2% per le liste coalizzate • ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e coalizioni che hanno superato le soglie: formula dei quoziente naturale e dei più alti resti • ipotesi a): se una singola lista o una coalizione di liste ha conseguito almeno 340 seggi, tutto finisce lì e i seggi sono ripartiti poi anche all’interno delle coalizioni (includendovi anche la lista coalizzata più votata fra quelle sotto la soglia del 2%) segue...
COME SI VOTA PER LA CAMERA • ipotesi b): se nessuna singola lista o nessuna coalizione di liste ha conseguito almeno 340 seggi, alla lista o alla coalizione più votata si attribuiscono comunque 340 seggi (con due ripartizioni proporzionali distinte) • distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle diverse circoscrizioni • proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di presentazione (liste bloccate)
Formula proporzionale con premio di maggioranza COME SI VOTA PER IL SENATO (d.lgs. 533/1993, come modificato da dalla l. 270/2005) Formula proporzionale con premio di maggioranza «su una base rigorosamente proporzionale, si innesca –all’occorrenza – una pluralità di premi (in ciascuna regione): ripartiti i seggi proporzionalmente, si verifica che chi vince ne abbia ottenuti un numero minimo; se così non è, si attribuisce a chi vince comunque un certo numero garantito di seggi, alterando così la proporzionale attribuzione di essi» 55% seggi 45% seggi alla coalizione vincente alla coalizione perdente
COME SI VOTA PER IL SENATO • base territoriale: 20 regioni (309 senatori) • liste di candidati in numero pari al massimo al numero totale degli eligendi per ciascuna regione (minimo pari a un terzo); si può essere candidati anche in tutte le regioni • scheda unica sulla quale compaiono esclusivamente i simboli delle forze politiche che presentano i candidati (non i nomi dei candidati) • possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con un’altra o altre liste; più liste collegate devono indicare un programma e un capo della coalizione segue...
COME SI VOTA PER IL SENATO • determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste regione per regione (in 17 regioni) • soglie di sbarramento su base regionale: 20% per le coalizioni; 3% per le liste coalizzate; 8% per le liste non coalizzate • ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e coalizioni che hanno superato le soglie: formula dei quoziente naturale e dei più alti resti • ipotesi a): se una lista o una coalizione di liste ha avuto un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la regione, il riparto è puramente proporzionale segue...
COME SI VOTA PER IL SENATO • ipotesi b): se nessuna lista o nessuna coalizione di liste ha avuto un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la regione, si assegnano alla lista o coalizione di liste che vince il 55% dei seggi; gli altri seggi vengono ripartiti fra le liste o coalizioni perdenti • proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di presentazione (liste bloccate) • in altre 3 regioni: sei seggi in collegi uninominali maggioritari e un seggio con la proporzionale (Trentino-Alto Adige); due seggi con la proporzionale (Molise); un collegio uninominale (Valle d’Aosta)
I «SEGGI ESTERI» DELLA CAMERA E DEL SENATO (legge 459/2001, d.p.r. 104/2003) • circoscrizione estero: 12 deputati e 6 senatori • ripartizioni della circoscrizione estero: 1) Europa; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania, Antartide • ciascuna ripartizione elegge un deputato e un senatore; distribuzione degli altri seggi tra le ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani residenti • liste di candidati (i candidati devono essere residenti nella relativa ripartizione) • assegnazione proporzionale dei seggi (ripartizione per ripartizione): formula del quoziente naturale e più alti resti • proclamazione degli eletti in liste bloccate
COME SI VOTA PER LE REGIONALI • elezione diretta del presidente della regione • turno unico • 4/5 dei seggi del consiglio regionale attribuiti con sistema proporzionale (liste provinciali) • 1/5 dei seggi del consiglio regionale attribuito con sistema maggioritario (liste regionali) • obbligo di collegamento dei candidati presidente (e della propria lista regionale) a una o più liste provinciali segue...
COME SI VOTA PER LE REGIONALI • doppio voto su unica scheda (uno per il candidato presidente e uno per la lista provinciale) • soglia di sbarramento del 3% o del 5% (liste provinciali) • formula del quoziente corretto +1 e recupero dei resti nel collegio unico regionale (liste provinciali) • premio in seggi (lista regionale) e maggioranza garantita al presidente eletto (55% o 60%) • voto unico di preferenza (liste provinciali) e lista bloccata (liste regionali)
COME SI VOTA PER LE COMUNALI Comuni oltre i 15.000 abitanti • elezione diretta del sindaco • doppio turno con ballottaggio • obbligo di collegamento dei candidati sindaci a una o più liste per il consiglio • voto disgiunto • soglia di sbarramento del 3% (liste o gruppi di liste) • 60% dei seggi del consiglio attribuiti alla lista o alle liste collegate al sindaco eletto • 40% dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste • formula d’Hondt • voto unico di preferenza (liste)
COME SI VOTA PER LE COMUNALI Comuni fino a 15.000 abitanti • elezione diretta del sindaco • turno unico • obbligo di collegamento dei candidati sindaco a una lista per il consiglio • voto unico • 2/3 dei seggi del consiglio attribuiti alla lista collegata al sindaco eletto • 1/3 dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste • formula d’Hondt • voto unico di preferenza (liste)
COME SI VOTA PER LE PROVINCIALI • elezione diretta del presidente della provincia • doppio turno con ballottaggio • collegi uninominali per l’elezione del consiglio • obbligo di collegamenti dei candidati presidenti a uno o più gruppi di candidati per il consiglio • voto unico • soglia di sbarramento del 3% (gruppi o coalizioni di gruppi) • 60% dei seggi del consiglio attribuiti al gruppo o ai gruppi collegati al presidente eletto • 40% dei seggi del consiglio attribuiti agli altri gruppi • formula d’Hondt • candidati nei collegi secondo l’ordine delle cifre individuali
COME SI VOTA PER IL PARLAMENTO EUROPEO • base territoriale: 5 circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole) • liste di candidati • assegnazione dei seggi su base nazionale • nessuna soglia di sbarramento • formula del quoziente naturale e più alti resti • voto plurimo di preferenza (tre preferenze)
Art. 138 Cost., Titolo I legge 352/1970 IL REFERENDUM COSTITUZIONALE Art. 138 Cost., Titolo I legge 352/1970 «Approvate il testo della legge di revisione dell’articolo... (o degli articoli...) della Costituzione, concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del...?»; oppure: «Approvate il testo della legge costituzionale... concernente... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del...?»
Art. 75 Cost., Titolo II legge 352/1970 IL REFERENDUM ABROGATIVO Art. 75 Cost., Titolo II legge 352/1970 «Volete che sia abrogata la legge (o il decreto legge o il decreto legislativo)... (data, numero, titolo)?»; oppure: «Volete voi che sia abrogato l’articolo... (o siano abrogati gli articoli...) della legge (o del decreto legge o del decreto legislativo)... (data, numero, titolo)?»
Art. 132 Cost., Titolo III legge 352/1970 I REFERENDUM TERRITORIALI Art. 132 Cost., Titolo III legge 352/1970 «Volete che la regione... sia fusa con la regione... per costituire insieme un’unica regione?»; oppure: «Volete che il territorio delle province... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... (o delle regioni...) per formare regione a sé stante?»; oppure: «Volete che il territorio della provincia... (o delle province...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della regione...?»; oppure: «Volete che il territorio del comune... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della regione...?»
IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL PROCEDIMENTO Raccolta firme 500.000 elettori o deliberazioni 5 consigli regionali Giudizio di legittimità Ufficio centrale per il referendum (Corte di cassazione) 3 mesi Iniziativa Votazione (tra il 15 aprile e il 15 giugno) se la richiesta è ammessa Giudizio di ammissibilità Corte costituzionale sì all’abrogazione decreto del presidente della Repubblica no all’abrogazione divieto di riproporlo per cinque anni referendum invalido mancato raggiungimento del quorum
Giurisprudenza costituzionale INAMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO Art. 75 Cost. • Leggi tributarie • Leggi di bilancio • Leggi di amnistia e di indulto • Leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali Giurisprudenza costituzionale • Leggi costituzionali • Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato • Leggi strettamente collegate alle leggi di cui all’art. 75 • Leggi a contenuto «comunitariamente» vincolato • Leggi costituzionalmente necessarie • Quesiti privi di omogeneità, chiarezza e univocità • Referendum «manipolativi» o «surrettiziamente propositivi»
IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI: LA PARTECIPAZIONE AL VOTO Anno Votanti % 1974 87,7 1978 81,2 1981 79,4 1985 77,9 1987 65,1 1990 43,4 1991 62,4 Anno Votanti % 1993 77,1 1995 57,9 1997 30,3 1999 49,6 2000 32,5 2003 25,7 2005 25,9
IL REFERENDUM COSTITUZIONALE NELLA PRASSI: PARTECIPAZIONE AL VOTO E RISULTATI Anno Votanti % SI % NO % 2001 34,0 64,2 35,8 2006 53,7 38,3 61,7 • 2001: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”...?» • 2006: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche alla parte II della Costituzione”...?»
I PARTITI POLITICI NELLA COSTITUZIONE (ART. 49) «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» • non sono i partiti a determinare la politica nazionale; sono i cittadini che, tutti insieme, partecipano a questa funzione sovrana di indirizzo (diritto di avvalersi dello strumento specifico dell’organizzazione libera in partiti • questo concorso a determinare la politica nazionale deve avvenire con metodo democratico (il partito deve rispettare le regole democratiche nei rapporti esterni)
IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI Rimborsi elettorali (l. 157/1999, modificata dalla l. 156/2002) TOT: euro 1,00 x numero iscritti nelle liste elettorali (per ciascun anno di legislatura degli organi) • Camera: tra le liste che hanno ottenuto almeno l’1% dei voti nazionali • Senato: tra i gruppi di candidati che hanno ottenuto almeno un eletto nella regione o il 5% dei voti regionali • Parlamento europeo: tra le liste che hanno ottenuto almeno un eletto • Consigli regionali: tra le liste provinciali che hanno ottenuto almeno un eletto nella regione