I SISEMI TURISTICI LOCALI

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I SISEMI TURISTICI LOCALI DEFINITI DALL’ART.5 LEGGE 135 DEL 29 MARZO 01

PREMESSA: che ne sarà dei STL dopo l’entrata in vigore del codice del turismo? Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (in G.U. – suppl- ord. n. 139 del 6 giugno) è stato approvato – unitamente a disposizioni attuative della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio - il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, che risulta censurabile sotto molteplici profili, dall’eccesso di delega alla violazione delle regole costituzionali sul riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, e che nel suo complesso riporta la disciplina legislativa in materia quanto meno agli anni in cui lo Stato era abilitato a dettarne i principi fondamentali, come se la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione non sia mai intervenuta. In particolare possono essere individuati 4 gruppi di norme, rispetto alle quali possono essere sollevate distinte questioni di legittimità costituzionale.

Le violazioni al criterio di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni Un primo gruppo è composto dalle norme del nuovo codice che contrastano palesemente con il criterio costituzionale di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, giacché neppure può essere invocato l’interesse unitario per avocare allo Stato la disciplina di alcuni profili della materia del turismo. Ci si riferisce in particolare alle norme del nuovo codice che riguardano l’organizzazione pubblica locale per lo sviluppo del turismo, imperniata sui sistemi turistici locali, in base alle disposizioni che erano già dettate dall’art. 5 della legge n. 135 del 2001 e che ora sono state in buona parte riprodotte nell’art. 23 del nuovo codice. Per il vero, il superamento della più rigida disciplina previgente relativa all’organizzazione locale per lo sviluppo turistico – originariamente imperniata sugli enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e successivamente sulle aziende di promozione turistica e sugli uffici di informazione e accoglienza turistica - fu salutata come una riforma che attribuiva agli enti locali una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività per lo sviluppo turistico locale, al punto che un sistema turistico locale può anche non corrispondere ai confini amministrativi delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

Tuttavia la legislazione regionale che si è sviluppata dopo l’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione ha mostrato di intendere in modo ancor più flessibile la stessa nozione di sistema turistico locale, che, se nella legge statale corrisponde ad un contesto territoriale espressivo di un’omogenea offerta turistica, nelle leggi regionali è fatto consistere in un programma di sviluppo turistico o nell’organizzazione che se ne occupa. Pertanto risulta del tutto contrastante con l’odierno riparto della potestà legislativa in materia di turismo il citato art. 23 del nuovo codice che detta una disciplina, per quanto piuttosto “leggera”, relativamente all’organizzazione pubblica locale per lo sviluppo turistico, tanto più in quanto pretende di stabilire le forme attraverso cui le Regioni devono provvedere al riconoscimento dei sistemi turistici locali.

Art. 23 codice del turismo 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonchè con i soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell' ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

ART. 5 legge 135/01 Contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

Mentre l’art. 5 definisce i sistemi turistici locali, traccia le linee del procedimento di creazione dei sistemi, individua nel riconoscimento dei sistemi il compito fondamentale delle regioni, identifica nel fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica lo strumento destinato a favorire l’avvio dei progetti di sviluppo , assegna al Fondo unico per gli incentivi alle imprese il finanziamento dei progetti interregionali o sovra regionali, prevede la possibilità di destinare ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi.

Art. 6 Istituisce presso il Ministero delle Attività Produttive un apposito Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica destinato al finanziamento dei progetti di sviluppo dei STL

Art. 7 comma 1° Definisce come imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei Sistemi Turistici Locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico Costretto a misurarsi con il mutato aspetto costituzionale e con la nuova formulazione dell’art.117 Cost., il D.P.C.M. assicura infatti un’attuazione soltanto formale della 135/01. Il radicalizzarsi della contrapposizione tra l’accentramento della funzione di governo e il trasferimento delle attribuzioni a livello locale ha generato un provvedimento che rinuncia a dettare le attese “linee guida”, per limitarsi ad introdurre alcuni essenziali “principi di armonizzazione”.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI GLI STL Il territorio: ambito territoriale avente determinate caratteristiche ed aspirazioni di sviluppo ; Comunità locale: intesa non solo come comunità aperta all’accoglienza del turista, ma anche come insieme di soggetti pubblici e privati chiamati a fare sistema e condividere le scelte di sviluppo turistico locale e di governo del territorio; Progetto di sviluppo: il sistema turistico non è un organizzazione, né tantomeno un nuovo Ente pubblico, ma è anzitutto un progetto di sviluppo dell’offerta turistica, condiviso da tutti i soggetti interessati alla crescita economica del territorio, diretto a realizzare o migliorare il prodotto, eventualmente a promuoverlo e commercializzarlo; in sostanza il stl è un progetto di sviluppo.

Vocazione degli STL Realizzazione dei progetti di sviluppo diretti alla valorizzazione delle risorse del territorio, alla creazione di nuovi prodotti o servizi, all’incremento dell’offerta turistica locale anche attraverso la gestione e l’organizzazione dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti accompagnata dalla: a) Promozione dell’offerta turistica e di attività di mktg in favore del territorio interessato. b) commercializzazione del prodotto turistico locale

Soggetti promotori Soggetti pubblici: (enti locali, enti funzionali enti pubblici direttamente o indirettamente interessati alla commercializzazione del prodotto turistico escluse le regioni alle quali spetta il riconoscimento; soggetti privati: imprese turistiche altre imprese direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo promozione e commercializzazione del prodotto turistico singoli o associati in cooperazione finalizzata alla realizzazione di un progetto di sviluppo

Riconoscimento Il riconoscimento degli STL per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio, anche ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti, spetta alle Regioni. Spetta alle Regioni scegliere le modalità di riconoscimento, può essere: dal basso: sono i soggetti pubblici e privati che presentano un progetto di sviluppo alla Regione e ne chiedono il riconoscimento (es. Lombardia ) dall’alto: sono le Regioni ad individuare le aree turisticamente rilevanti e a proporre agli enti locali e ai soggetti privati di creare dei STL (Veneto è la Regione che individua direttamente gli STL ed esercita le funzioni di programmazione e coordinamento attraverso il programma triennale di sviluppo. Il territorio della regione è suddiviso in 14 ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea che coincidono con gli ambiti delle vecchie APT).

FINANZIAMENTO (art. 5 comma 4°) Ciascuna regione definisce la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo nei limiti delle risorse disponibili presso il Fondo di cofinanziamento per l’offerta turistica. Art. 6 istituisce presso il Ministero delle attività produttive un apposito FONDO PER IL FINANZIAMENTO dei STL per il miglioramento della qualità dell’offerta al pubblico (70% distribuito equamente, 30% sulla base dei progetti). Il ministero dell’industria provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei STL per i progetti in ambiti regionali e sovraregionali attraverso il Fondo Unico per gli Incentivi alle imprese.

Sistema turistico lago di como

La Giunta Regionale con delibera n° 9473 del 20 maggio 2009 ha approvato il Programma di Sviluppo Turistico 2010-2012 e, di conseguenza, ha rinnovato il riconoscimento del Sistema Turistico Lago di Como. Si tratta di un fatto molto importante nella vita del Sistema in quanto, come prevede la normativa regionale (L. r. 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”), i Sistemi Turistici necessitano del riconoscimento ogni tre anni sia per poter interloquire con la Regione nelle sue azioni promozionali, sia per accedere alle risorse destinate a Enti pubblici e imprese dedicate al turismo. L’apprezzamento della Regione si può sintetizzare nella capacità del STLC di coinvolgere gli attori pubblici e privati intorn o ad un’organizzazione comune e ad obiettivi condivisi. Questi due elementi hanno permesso di produrre un Programma di Sviluppo Turistico capace di offrire risposte concrete alle necessità del turismo nel Lago di Como. Il programma, preso atto che il punto di maggiore criticità del Sistema è un deficit di integrazione (fra operatori, fra gli elementi dell’offerta e fra i mercati di riferimento), intende superare definitivamente questo limite per “Rafforzare la capacità di competere nel mercato turistico internazionale”. Con questa finalità sono stati predisposti 82 progetti suddivisi in cinque sottoprogrammi. Il Programma di Sviluppo Turistico non è uno strumento di finanziamento in sé, ma la sua concezione per “progetti integrati” facilita il reperimento di risorse che sempre più saranno erogate dalla Regione Lombardia in una logica territoriale e premieranno la capacità previsionale dei territori che avranno saputo programmare per tempo gli interventi prioritari sul proprio territorio.