Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a LE CARTE CHE SPECIFICATAMENTE APPLICANO LIDEA DEI DIRITTI UMANI ALLA BIOETICA CARLO CASINI
I DIRITTI DI PRIMA GENERAZIONE I DIRITTI DI PRIMA GENERAZIONE I DIRITTI DI SECONDA GENERAZIONE I DIRITTI DI SECONDA GENERAZIONE I DIRITTI DI TERZA GENERAZIONE I DIRITTI DI TERZA GENERAZIONE I DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE I DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE
I DIRITTI DI PRIMA GENERAZIONE DIRITTI LIBERALI DIRITTI LIBERALIEs.: Pensiero, religione, associazione, partecipazione politica
I DIRITTI DI SECONDA GENERAZIONE I DIRITTI SOCIALI I DIRITTI SOCIALIEs.: Istruzione, salute, abitazione, lavoro
La sentenza costituzionale austriaca in tema di aborto del 1974 La sentenza costituzionale austriaca in tema di aborto del 1974 Il catalogo dei diritti fondamentali è ispirato alla classica concezione di tutelare il singolo da atti del potere statale
La sentenza costituzionale tedesca del 1975 La sentenza costituzionale tedesca del 1975 Lobbligo dello Stato di tutela è ampio. Vieta non soltanto – naturalmente – interventi diretti dello Stato sulla vita in via di sviluppo, bensì anche di proteggere e favorire questa vita, ciò soprattutto di difenderla da interventi illegittimi da parte di terzi … lobbligo dello Stato di tutelare la vita in sviluppo esiste, di principio, anche nei confronti della madre
DIRITTI DI TERZA GENERAZIONE I DIRITTI DI SOLIDARIETÀ Es.: Autodeterminazione dei popoli, pace, sviluppo, equilibrio ecologico, controllo risorse nazionali, difesa ambientale,
I DIRITTI SPECIFICI: I DIRITTI SPECIFICI:Es.: Bambino, donna, disabili, malati, minorati mentali rifugiati, apolidi, profughi
I DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE DIRITTI DI INDOLE BIOFISICA O DIRITTI ESISTENZIALI DIRITTI DI INDOLE BIOFISICA O DIRITTI ESISTENZIALI
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLUOMO E LA BIOMEDICINA (Oviedo, )
Documento vincolante Documento vincolante Inizio lavori 1990 Inizio lavori 1990 Il CAHBI (Comitato ad hoc per la Bioetica) Il CAHBI (Comitato ad hoc per la Bioetica) L appoggio del Parlamento Europeo L appoggio del Parlamento Europeo ( Ris.sulla tutela dei diritti umani e della dignità dellessere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche, )
CONVENZIONE - QUADRO PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL DIVIETO DI CLONAZIONE DI ESSERI UMANI ( ) [Legge , n. 145] PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI ORIGINE UMANA ( ) PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI ORIGINE UMANA ( ) PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA ( ) PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA ( )
LEGGE 28 marzo 2001, n Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. Art Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo
STRUTTURA: 38 articoli - 14 capitoli. - Disposizioni generali - Consenso - Vita privata e informazione - Genoma umano - Ricerca scientifica - Prelievo di organi e tessuti - Divieto di profitto e di uso di parti del corpo umano - Violazione delle disposizioni della convenzione - Rapporti della Convenzione con altre Disposizioni - Pubblico dibattito - Interpretazione e applicazione della - Convenzione - Protocolli - Emendamenti - Disposizione finali
FINALITA Necessità di rispettare lessere umano sia come individuo sia in quanto appartenente alla specie umana assicurarne la dignità umana esposta a pericoli a causa di un uso improprio della biologia e della medicina.
Uso dei progressi della biologia e della medicina a beneficio delle generazioni presenti e future LINTERESSE ED IL BENE DELLESSERE UMANO DEVONO PREVALERE SUL SOLO INTERESSE DELLA SOCIETA E DELLA SCIENZA
EQUIVOCITA Art. 1: Le parti della presente Convenzione proteggono lessere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazioni, il rispetto della sua integrità e degli altri suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina
Articolo 18 – Ricerca sugli embrioni in vitro Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, essa assicura una protezione adeguata allembrione. La formazione di embrioni umani a fini di ricerca è proibita.
1) Gli Stati possono lecitamente consentire la ricerca (distruttiva) sullembrione in vitro 2) Non è definito alcun livello di adeguatezza della protezione 3) Il divieto generare embrioni a fini sperimentali (ad hoc) ha ben poca importanza pratica: finché ci saranno gli embrioni soprannumerari saranno questi loggetto della ricerca ! (Es. L. Svizzera )
Va detto però che: non è accolto il concetto di pre – embrione Tuttavia in precedenza (1979, 1986, 1989) il C dE era intervenuto in modo più chiaro: Lembrione e il feto umano devono in qualunque circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana
Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dellintervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.
IL DIBATTITO SUL c.d. TESTAMENTO BIOLOGICO Contenuto Contenuto Efficacia Efficacia I temi coinvolti: consenso informato, eutanasia, accanimento terapeutico, rifiuto delle cure I temi coinvolti: consenso informato, eutanasia, accanimento terapeutico, rifiuto delle cure Profili di criticità Profili di criticità LIBERTA DI CURA O DIRITTO DI MORIRE? LIBERTA DI CURA O DIRITTO DI MORIRE?
NON E RICHIESTA UNA LEGGE AD HOC ELIMINAZIONE AGGETTIVO DETERMINANTI ELIMINAZIONE AGGETTIVO DETERMINANTI IL PARAGRAFO 62 DEL RAPPORTO ESPLICATIVO IL PARAGRAFO 62 DEL RAPPORTO ESPLICATIVO tenere in considerazione i desideri precedentemente espressi, non significa che essi debbano essere necessariamente eseguiti DESIDERI (SOUHAITS, WISHES) DESIDERI (SOUHAITS, WISHES)
PERPLESSITA Silenzio su tematiche attuali fondamentali (assistenza al morente, criteri di accertamento della morte clinica, trattamento dei feti abortiti, allocazione risorse sanitarie, aids, tossicodipendenza,...)
Vuoto in materia di procreatica Vuoto in materia di procreatica (art. 14 sul divieto di selezione del sesso) Mancanza del diritto allobiezione di coscienza Mancanza del diritto allobiezione di coscienza (art. 4: Articolo 4 – Obblighi professionali e regole di condotta Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2