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Transcript della presentazione:

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof. CARLO CASINI (lezione del 20-3-07)

DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10. 12. 1948) Patto sui diritti civili e politici (16. 12. 1966) Patto sui diritti sociali, economici e culturali

Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)

CONVENZIONI E DICHIARAZIONI UNIVERSALI E SPECIALI Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1959) Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1989) Convenzione sui diritti politici della donna (1952) Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali (1971)

… segue: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Islam (Parigi, 19. 9. 1981) Carta araba dei diritti dell’uomo (15. 9. 1994)

CONVENZIONI E DICHIARAZIONI REGIONALI Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950) Convenzione americana dei diritti umani (San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969) Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, 28. 6. 1969)

LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO ALLA VITA LA DIGNITA’ UMANA “OGNUNO”, “OGNI INDIVIDUO”, “OGNI PERSONA”, “TUTTI” PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Segue: LA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL’UOMO Art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge, e, in generale, a partire dal momento del concepimento” Art. 1, 2° comma: “Ogni essere umano è persona”

PERSONALITA’ GIURIDICA Art. 6 - Dichiarazione Universale D.U. Art. 16 - Patto sui diritti civili e politici Art. 3 - Convenzione americana sui diritti dell’uomo Art. 18 - Carta araba diritti dell’ uomo Art. 5 - Carta africana diritti umani

 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948) , art. 6 e Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966), art. 16: “Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua capacità giuridica”

art. 1: “… ogni essere umano è persona” Convenzione americana sui diritti dell’uomo (1969), art. 1: “… ogni essere umano è persona” art. 3: “Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica” art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge sin dal momento del concepimento”

Carta araba diritti uomo (…. ), art Carta araba diritti uomo (….), art. 18: “La personalità giuridica è inerente a ciascun individuo” Carta africana diritti umani (…..), art. 5: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità umana e al riconoscimento della personalità giuridica”

LA PENA DI MORTE «Una sentenza capitale non può essere INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE DONNE INCINTE art. 6/5 Patto sui diritti civili e politici (1966) «Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte» 

N.B. SENTENZA COSTITUZIONALE POLACCA, 1997: “

che, al momento in cui il crimine era stato Art. 4/5 Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 1969) «La pena capitale non sarà inflitta a persone che, al momento in cui il crimine era stato commesso, erano minori di 18 anni e di età superiore ai 70; non sarà applicata a donne incinte»

 Art. 12 Carta della lega araba (1994) «La pena di morte non può essere eseguita sui minori di diciotto anni, su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna con figli in tenera età se non siano trascorsi due anni dalla data del parto».

PROGRESSIVA ABOLIZIONE IN EUROPA: Articolo 2/1 (CEDU) Diritto alla vita Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena”

 vieta in tempo di pace il ricorso alla pena di morte 1) Consiglio d’Europa: VI protocollo aggiuntivo, 1983 (in vigore dal 1985)  vieta in tempo di pace il ricorso alla pena di morte

3) art. 2 Carta dei diritti fondamentali UE, 2004 "nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato” 2) Consiglio d’Europa: XII protocollo aggiuntivo, 2002 abolisce la pena di morte in ogni circostanza, anche per gli atti commessi in tempo di guerra o di minaccia di guerra

FLASH (1): Il Parlamento Europeo e la pena di morte RISOLUZIONE SULL'INIZIATIVA A FAVORE DELLA MORATORIA UNIVERSALE IN MATERIA DI PENA DI MORTE Bruxelles, 1 febbraio 2007

FLASH (2) In Italia, il primo Stato ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di Toscana. Si trattò del primo Paese civile al mondo ad aver abolito la tortura e la pena capitale.

FANCIULLO “Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata tutela giuridica, sia prima che dopo la nascita” (Preambolo Dichiarazione 1959; e Preambolo Convenzione 1989)

… segue “Si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” (Art. 1 Convenzione 1989) 

N.B. Corte Costituzionale italiana, sentenza n. 35 del 10.2.1997 Corte Costituzionale polacca, sentenza del 28. 5. 1997

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, sia dei Tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente” (art. 3 Convenzione 1989; art. …. Progetto Costituzione europea)

Art. 9 Convenzione 1989: Applicazione nell’ambito familiare Applicazione nell’ambito dell’adozione

Gli altri diritti del fanciullo nella Convenzione del 1989 Diritto a conoscere , nella misura del possibile, i suoi genitori e ad esser allevato da essi (art. 7) Diritto del fanciullo a conservare la propria identità (art. 8) Dovere dello Stato a fornire ogni possibile cura e attenzione ai fanciulli fisicamente o mentalmente handicappati

Protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento sessuale (prostituzione infantile e utilizzazione dei fanciulli nella produzione di materiale pornografico)

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA RIGUARDO: - AL MATRIMONIO - ALL’ABORTO - ALLA PROCREAZIONE ARTIFICIALE

LA FAMIGLIA Dichiarazione Universale diritti uomo (1948), art. 16/3 “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta” Convenzione europea diritti e libertà (1950), art. 12 “Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Patto diritti civili e politici (1966), art. 23/1  “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato” Patto diritti economici, sociali, culturali (1966), art. 10/1  “La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico”.

Carta africana, art. 18: “La famiglia è l’elemento naturale e la base della società”

LA DONNA Accordi internazionali per combattere la prostituzione (1904, q910, 1921, 1923) Statuto ONU: uguaglianza uomini e donne (art. 8) Patti del 1966: parità degli esseri umani indipendentemente dal sesso (artt. 2 e 3)

Convenzione sui diritti politici della donna (1952) Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)

La Convenzione del 1979 Ruolo sociale della maternità Tutela condizioni di lavoro Protezione speciale donne incinte Servizi sanitari compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare (art. 12)

Parità nel matrimonio e preminente interesse dei figli (art. 16) Libera decisione sul numero e sull’intervallo delle nascite e diritto ai mezzi per realizzare tale obiettivo

Interpretazione femminista Salute riproduttiva, diritti riproduttivi, servizi riproduttivi Tendenze sessuali (progetto di costituzione europea) Gender

Conferenza ONUsulla donna: Città del Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi (1985), Pechino (1995) Conferenze ONU su popolazione: Bucarest (1974), Città del Messico (1984), Cairo (1994)

Una sentenza significativa Corte costituzionale ungherese, sentenza del 17 dicembre 1991, n. 64 a proposito della discriminazione tra la posizione pro – choise e pro – life 

Articolo 2 - Diritto alla vita Segue: LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale; b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

ALCUNI CASI … OPEN DOOR/DUBLIN WELL WOMAN vs. REGNO UNITO (1992) Norme invocate: Art. 8: rispetto vita privata e familiare Art. 10: libertà di manifestazione del pensiero Art. 14: divieto di discriminazione

Decisione: applicazione del solo art Decisione: applicazione del solo art. 10 nella parte in cui consente ingerenza dello Stato a protezione della morale. Non necessità di discutere sulla difesa dei diritti altrui

VO vs. FRANCIA (8 luglio 2004) Confusione tra Thi Thanh Van Vo e Thi no Vo Processo in I e II grado per omicidio colposo promosso da Thi no Vo Assoluzione della Corte di Appello

Ricorso alla Corte Europea invocando l’art. 2 Convenzione Sentenza di rigetto  pluralismo di idee, diversità di legislazioni, omessa indicazione dell’embrione nell’art. 2

Non - violazione art. 2 (diritto alla vita) PRETTY vs. REGNO UNITO 29 APRILE 2002  Ricorso n° 2346/02 Diniego di autorizzazione al suicidio assistito Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)  Non violazione art. 3 (divieto trattamenti disumani e degradanti)

 Non violazione art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) Non violazione art. 9 (libertà di coscienza)  Non violazione art. 14 (divieto di discriminazione)

NB NELLA SENTENZA PRETTY contro REGNO UNITO E’ CITATA LA RACCOMANDAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E LA DIGNITA’ DEI MALATI E DEI MORENTI (1999) DOVE SI LEGGE: 

“Il desiderio di morire da parte di un malato incurabile o di un morente non può giuridicamente legittimare né giustificare il comportamento di u terzo volto ad esaudire tale desiderio”

HA DIRITTO ALLA VITA? CASO EVANS C. REGNO UNITO, 6 MARZO 2006 La questione della sorte degli embrioni soprannumerari e l’evasione della Corte Europea HA DIRITTO ALLA VITA?

Consiglio d’Europa e Bioetica (Assemblea Parlamentare) Ris. e Racc. sui diritti dei malati e dei morenti (1976, 1976, 1977) Racc. sull’ingegneria genetica (1982) Racc. sull’uso di embrioni e feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali (1986) Racc. sull’uso di embrioni e feti umani nella ricerca scientifica (1989)

Racc. sugli xenotrapianti (1999) Racc. sui diritti dell’uomo e la dignità dei malati incurabili e dei morenti (1999) Racc. sulle biotecnologie (2000)

segue: Consiglio d’Europa (Comitato dei Ministri) Racc. sulla ricerca medica sull’essere umano (1990) Racc. sulla diagnosi e sulla selezione genetica prenatale (1990) Racc. sulla gestione delle liste di attesa in materia di trapianto di organi (2001)

segue: Consiglio d’Europa Conf. sui diritti dell’uomo (Vienna 1985): Ris. sui diritti dell’uomo e il progresso scientifico nel campo della biologia, della medicina e della biochimica Conf. dei Ministri europei della Giustizia (Instanbul 1990): Ris. sulla bioetica

… segue CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA (Oviedo, 4.4.1997) PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL DIVIETO DI CLONAZIONE DI ESSERI UMANI (12. 1. 1998) [Legge 28. 3. 2001, n. 145] PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI ORIGINE UMANA (4.12. 2001) PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA (25. 1. 2005)

RICHIAMO AI DIRITTI DELL’UOMO NELLE COSTITUZIONI NAZIONALI ITALIA (1948) GERMANIA (1949) LUSSEMBURGO (1983) GRECIA (1975) SPAGNA (1978) SLOVACCHIA (1992) LITUANIA (1992) ESTONIA (1991) BULGARIA (1991) BOSNIA (1995) ALBANIA (1993) CROAZIA (1990) SLOVENIA (1991) POLONIA (1997) ROMANIA (1991)

Evangelium vitae, n. 18: La società moderna fa della affermazione dei diritti umani il suo obiettivo principale e il suo vanto

IL PERCORSO DEL PENSIERO CRISTIANO

La Rivelazione cristiana: dimostrazione e fondamento della dignità umana Dio Creatore: l’uomo, imago Dei Il Mistero dell’Incarnazione Dio Padre, l’uomo parola d’amore di Dio Dio redentore: il Mistero della Croce L’uomo nuovo: il Mistero della Redenzione Dio con noi: l’Eucarestia

La fatica del pensiero cristiano: due testi così diversi 1537, Paolo III, BOLLA “SUBLIMIS DEUS” sugli indios del nuovo mondo 1866, risposta del Santo Uffizio al missionario Guglielmo Massaia sulla schiavitù in Etiopia

Paolo II: “Con l’autorità apostolica […] stabiliamo e decretiamo che i suddetti indios e tutti gli altri popoli che seguito verranno scoperti dai cristiani, non si possano privare della libertà o del dominio della loro proprietà e che è lecito ad essi godere della libertà […] né si debbano ridurre in schiavitù”

Bartolomeo de las Casas (1474 – 1566), autore dell’Apologia: “Tutti i popoli nel mondo sono umani ed esiste una sola definizione di tutti gli esseri umani e di cascuno di loro, cioè che sono razionali. Così tutte le razze del genere umano sono una razza sola”

Jean de Sevulpeda (1490 – 1573) “Gli spagnoli hanno diritto di regnare su dei barbari che […] sono tanto inferiori agli spagnoli quanto i bambini agli adulti, le donne agli uomini, il selvaggio e il crudele al mite e gentile […] e, oserei dire, le scimmie all’uomo”

La risposta a Massaia “La schiavitù di per sé considerata in assoluto non ripugna affatto né al diritto naturale, né al diritto divino […] Pertanto i cristiani possono lecitamente comprare schiavi o darli in pagamento di debito o riceverli in dono […] ”

Il sospetto cristiano verso le moderne espressioni dei diritti umani Pio VI, 1791. Breve “Quod aliquandum” Cause: 1) Rivoluzione francese 2) Costituzione civile del clero (1790)

3) Parificazione del cristianesimo ad altre religioni nella Dichiarazione del 1789 4) Concezione autoritaria dello Stato Evoluzione in Leone XIII e Pio XII

L’APPORTO DI JAQUES MARITAIN (1882 – 1973) 1937: Umanesimo integrale 1942: I diritti dell’uomo e la legge naturale  Contributi alla Dichiarazione del 1948 1975: L’uomo e lo Stato Il c.d. “paradosso mariteniano”

GIOVANNI XXIII PACEM IN TERRIS (1963) Riconoscimento del ritardo nel riconoscere l’importanza dei diritti umani (n. 17) Ogni essere umano è persona (n. 3) La dignità umana è deducibile dalla natura sia dalla Rivelazione Compito precipuo degli Stati è quello di tutelare e promuovere i diritti umani (n. 57)

CONCILIO VATICANO II Costituzioni “Dignitatis humanae personae”e “Gaudium et spes” La libertà religiosa come fondamento di qualsiasi altra libertà “… riguarda il modo di concepire l’uomo e l’universo. Siamo alla radice della morale e del finalismo dell’universo”

PAOLO VI – ONU – 1965 “… Ciò che di più alto vi è nella saggezza umana […] poichè è soprattutto della vita dell’uomo che si tratta e la vita dell’uomo è sacra: nessuno può osare attentare ad essa”

GIOVANNI PAOLO II: IL GIGANTE DEI DIRITTI UMANI Evangelium vitae Laborem exercens Sollicitudo rei socialis Christifideles laici Centesimus annus Il Catechismo della Chiesa Cattolica: “E’ compito della Chiesa richiamare alla memoria degli uomini di buona volontà questi diritti e distinguerli dalle rivendicazioni abusive e false”

LA PRIMA SFIDA È QUELLA DELLA VITA (10.1 2005)

BENEDETTO XVI Incessante prosecuzione del Magistero di Giovanni Paolo II

ALTRI DOCUMENTI DI ORGANI CENTRALI DELLA CHIESA III Sinodo dei Vescovi su “La giustizia nel mondo” (30. 9. – 11.11. 1971) “La DUDU sia ratificata da tutti i Governi e sia integralmente rispettata da tutti. Pontificio Consiglio Iustitia et Pax, 1975: “La Chiesa e i diritti dell’uomo” 1978: “I diritti dell’uomo e la Chiesa: riflessioni storiche e teologiche”

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (2004): “Il movimento verso la identificazione e la proclamazione dei diritti dell’uomo è uno dei più rilevanti sforzi per rispondere efficacemente alle esigenze imprescindibili della dignità umana” (n. 152) Commissione teologica internazionale (1983 – 1984), “Dignità e diritti della persona umana” (I diritti come attesa dei poveri)

Pontificia Accademia delle Scienze sociali Accademia per la vita Pontificio Consiglio per i testi legislativi Pontificio Consiglio per la famiglia

FINE… …… PER ORA !!!