il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 27/03/2017 D.lgs 626 ed il R.L.S. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza A cura di Ing. Mariano Mallus

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 27/03/2017 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Rappresenta gli interessi dei lavoratori nel posto di lavoro in materia di igiene e sicurezza. Viene eletto o designato, all’interno delle RSU, in tutte le istituzioni scolastiche individuate dal DM 382/98 nel numero di 1 negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti e di 3 negli Istituti che occupano un numero di dipendenti maggiore di 200 e fino a 1000. Le modalità di elezione sono disciplinate, per effetto dell’art. 61 del CCNI, dal CCNQ. Dura in carica tre anni (quanto le RSU) >>>

RLS: Diritti, Compiti e Funzioni 27/03/2017 RLS: Diritti, Compiti e Funzioni i quattro diritti fondamentali: diritto all’informazione; diritto alla formazione; diritto alla consultazione ed alla partecipazione; diritto al controllo ed alla verifica; >>>

RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni 27/03/2017 RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni Il D.Lgs.626/94 rafforza ed estende quanto contenuto dall’art. 9 della Legge 300/70; La tutela del Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza: ha le stesse tutele previste dalla Legge 300/70 per le rappresentanze sindacali (vedi RSU); Il D.Lgs. 626/94 prevede specifiche sanzioni penali (art. 89) per i datori di lavoro che non permettono al RLS la verifica dell’applicazione delle norme e la loro consultazione nei casi previsti dal c.1, lett. b), c), e d) art.19; Al RLS si applicano anche le tutele sul licenziamento e sul trasferimento previste per i rappresentanti sindacali (cfr. giurisprudenza); >>>

RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni 27/03/2017 RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni Il Rappresentante dei Lavoratori ha due obblighi: avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati nello svolgimento delle sue funzioni ed, in genere, come lavoratore; mantenere il segreto d’ufficio; >>>

RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni 27/03/2017 RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni Il RLS ha il ruolo fondamentale di essere il garante dei lavoratori in tutti gli ambiti connessi con la valutazione e la prevenzione dei RISCHI nell’ambito del lavoro. ha la Delega di Rappresentanza dei Lavoratori ed in base a questa Delega ha il compito di controllare che le procedure previste dalla legge vengano rispettate (non per questo deve avere specifiche competenze tecniche); >>>

RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni 27/03/2017 RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni Il RLS partecipa alla RIUNIONE PERIODICA, indetta almeno una volta all’anno dal datore di lavoro (delle sedute deve essere redatto il verbale). Alla riunione periodica partecipano: il datore di lavoro; il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (se esiste); il Medico competente (se previsto); il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; >>>

RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni 27/03/2017 RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni Nella RIUNIONE PERIODICA vanno esaminati: iI Documento della Valutazione dei Rischi; i Programmi di Prevenzione e Protezione (derivano dalle risultanze della Valutazione dei Rischi); l’idoneità dei mezzi di protezione (generali e personali); il programma di Formazione ed Informazione dei lavoratori. >>>

Le competenze del RLS: art. 19 27/03/2017 Le competenze del RLS: art. 19 Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 (formazione componenti delle squadre di primo intervento); >>>

Le competenze del RLS: art. 19 27/03/2017 Le competenze del RLS: art. 19 e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22 (formazione particolare del RLS); h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; >>>

Le competenze del RLS: art. 19 27/03/2017 Le competenze del RLS: art. 19 l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. >>>

Le competenze del RLS: art. 19 27/03/2017 Le competenze del RLS: art. 19 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (40 ore/anno). 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3 (Valutazione dei Rischi), nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o) >>>

RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni 27/03/2017 RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni Sentenza n. R.G.L. 12114/1996 del 13 gennaio 1997 su quanto prevede il decreto legislativo 626/1994, all'art.19, punto 4, in cui si afferma che "il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali". Le rappresentanze sindacali sono tutelate dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), titoli III e IV ed in particolare gli articoli 18 e 22. La sentenza del pretore del lavoro di Torino ha ritenuto antisindacale la condotta della Reale Mutua Assicurazioni che aveva trasferito un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza senza chiedere il preventivo nulla osta alle organizzazioni sindacali. Il pretore ha sentenziato che il datore di lavoro dovrà richiedere il nulla osta alle organizzazioni sindacali che "costituiscono il riferimento immediato per questo tipo di rappresentanze", anche quando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non risulti iscritto ad alcun sindacato. Il pretore ha, inoltre, sentenziato che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza conserva i diritti derivanti dalla carica assunta anche nel caso in cui, per effetto di dimissioni o altro, il numero dei rappresentanti fosse sceso al di sotto di quanto stabilito all'articolo 22 del D.Lgs. 626/94. > <

27/03/2017