DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

FONTI NORMATIVE D.Lgs. 139/06 DPR 151/11 D.Lgs. 81/08 All. IV (p. 4) PREVENZIONE INCENDI FONTI NORMATIVE D.Lgs. 139/06 DPR 151/11 D.Lgs. 81/08 All. IV (p. 4)

Art. 14. - D.Lgs. 139/06 Competenze e attività 1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato; g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

Art. 16. - D.Lgs. 139/06 Certificato di prevenzione incendi Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, ….. , con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ….. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

Art. 16. - D.Lgs. 139/06 Certificato di prevenzione incendi 5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi. 7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

Art. 19. - D.Lgs. 139/06 Vigilanza 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza. 3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 20.- D.Lgs. 139/06 Sanzioni penali e sospensione dell'attività Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività ………., da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

Art. 20.- D.Lgs. 139/06 Sanzioni penali e sospensione dell'attività Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

Art. 20.- D.Lgs. 139/06 Sanzioni penali e sospensione dell'attività ………, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: - il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; - i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture ………… per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

DPR 151/11 VALUTAZIONE DEI PROGETTI (ART.3) DEVE ESSERE RICHIESTA PER I NUOVI IMPIANTI O COSTRUZIONI E PER LE MODIFICHE DI QUELLI ESISTENTI (che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza) PRESENTAZIONE EVENTUALE RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (30 gg.) VALUTAZIONE DEL PROGETTO (60 gg.) PRONUNCIA SULLA CONFORMITA’

DPR 151/11 PROCEDIMENTO DI DEROGA (ART. 7) QUALORA GLI INSEDIAMENTI O GLI IMPIANTI PRESENTINO CARATTERISTICHE TALI DA NON CONSENTIRE L’INTEGRALE OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE, GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE AL COMANDO DOMANDA MOTIVATA PER LA DEROGA AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE PRESENTAZIONE 30 GG PER L’ESAME E TRASMISSIONE DELLA DEROGA 60 GG. PER LA PRONUNCIA DELLA DIREZIONE REG.LE VV.F.

60 GG. PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO DPR 151/11 CONTROLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4) PRIMA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DEVE ESSERE PRESENTATA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) PRESENTAZIONE 60 GG. PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO ESISTO POSITIVO RILASCIO CPI (PER CAT. C) ESITO NEGATIVO PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE AUTORITA’ In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni

DPR 151/11 CONTROLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate

DPR 151/11 ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO (ART. 5) OGNI 5 ANNI, DEVE ESSERE PRESENTATA, DA PARTE DEL TITOLARE DELL’ATTIVITA’, DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANTINCENDI Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.

8) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm 6) Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa 7) Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 8) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm 64) Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti 71) Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti 72) Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato 77) Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

DPR 151/11 NULLA OSTA DI FATTIBILITA’ (ART. 8) Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

DPR 151/11 VERIFICHE IN CORSO D’OPERA (ART. 9) Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

DPR 151/11 OBBLIGHI CONNESSI CON L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ (ART. 6) Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D.Lgs. 81/08, hanno l’obbligo di: - mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione incendi o all’atto del rilascio della ricevuta della presentazione della SCIA - assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione, devono essere annotati in un apposito registro, a cura dei responsabili delle attività, mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei VV.F.

DPR 151/11 RACCORDO CON LE PROCEDURE SUAP (ART. 10) Per le attività di cui all’Allegato I si applica il DPR 160/10. Le attività di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del DPR 160/10, fatti salvi i casi n cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso DPR.

DPR 151/11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART. 11) Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del regolamento. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del regolamento.

DPR 151/11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART. 11) Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

ATTIVITA’ NON PIU’ SOGGETTE 19) - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 20) - Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili superiori a 500 kg 52) - Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 95) - Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art.9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n° 1497

NUOVE ATTIVITA’ SOGGETTE 55) - Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 73) - Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità 78) - Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee 79) - Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 80) - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

Requisiti di salute e di sicurezza D.Lgs. 81/08 Requisiti di salute e di sicurezza Art. 46. – Prevenzione incendi 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Art. 55 – comma 5 lettera c) Il datore di lavoro e' punito: con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione degli articoli …, 46, comma 2;

Requisiti di salute e di sicurezza D.Lgs. 81/08 Requisiti di salute e di sicurezza Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, …..; “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV” MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE 4.3 Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco …… .

Requisiti di salute e di sicurezza D.Lgs. 81/08 Requisiti di salute e di sicurezza Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, …..; “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV” MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE 4.4.1 I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/06. Art. 68 – comma 1 lettera b) Il datore di lavoro e' punito: con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e ……;

Requisiti di salute e di sicurezza D.Lgs. 81/08 Requisiti di salute e di sicurezza Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, …..; “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV” MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE 4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all’emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689.