ORDINAMENTO DELLA COMUNITA EUROPEA poi UNIONE EUROPEA.

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ORDINAMENTO DELLA COMUNITA EUROPEA poi UNIONE EUROPEA

2 Trattato di istituzione della Comunità europea Ratificato con Legge 14/10/57, n Trattato di istituzione dellUnione europea (Maastricht 07/02/92) Ratificato con Legge 03/11/92, n. 454 Trattato di adesione di Austria, Finlandia e Svezia Ratificato con Legge 14/12/94, n. 686 Trattato di Amsterdam del 02/10/97 (art. 118A) Ratificato con Legge 16/06/98, n. 209

3 ISTITUZIONI PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO EUROPEO COMMISSIONE EUROPEA CORTE DI GIUSTIZIA CORTE DEI CONTI ( parte quinta del trattato di Amsterdam art. 189 e succ. Pag 546 )

4 REGOLAMENTO Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. DIRETTIVA La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. DECISIONE La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. RACCOMANDAZIONI e PARERI Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti Trattato di Amsterdam art. 249 (pag. 555)

Trattato di Maastricht 07/02/92 art. 118 A 1. Gli stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dellambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo larmonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore.

6 Art. 118 A (segue) 2. Per contribuire alla realizzazione dellobiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui allart. 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascun stato membro. Tali direttive eviteranno di porre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese

7 Art. 118 A (segue) 3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro

8 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (89/391/CEE) 12 giugno 1989 Concernente lattuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, visto lart. 118 A del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea Tale direttiva è stata recepita dallordinamento italiano con D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

9 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLUNIONE EUROPEA Approvata a Nizza il 17/12/2000

10 Art. 31 Condizioni di lavoro giuste ed eque: 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali ed a ferie retribuite.

11 D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Art. 2 Definizioni Art. 4Obblighi del datore di lavoro Art. 5Obblighi dei lavoratori

D E F I N I Z I O N I Art. 2 D. Lgs. 626/94

13 a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

14 Lavoratore (segue) Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

15 Lavoratore (segue) Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

16 b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

17 c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

18 d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

19 Medico competente (segue) 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ;

20 e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

21 f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

22 g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

23 h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

24 i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale

25 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. (art. 4) Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

26 Obblighi dei lavoratori. (art. 5) 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

27 IN PARTICOLARE (vedi Direttiva CEE 89/391 art.13) a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

28 d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

29 f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.