Più frequente verso 1970 1978 Inghilterra 1985 Italia (caso Cristina) – Università di Roma.

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Più frequente verso Inghilterra 1985 Italia (caso Cristina) – Università di Roma

INTRACORPOREA: - IA - GIFT EXTRACORPOREA: - FIVET

Entrambe posso essere realizzate nella forma: a. Omologa b. Eterologa

ALCUNE TAPPE IN COMUNE

ASINCRONIA TRA RAPIDITA E DINAMICITA DELLA SCIENZA E LA LENTEZZA E RIGITA DEL DIRITTO

Italia lungo silenzio fino alla L. 40/04 Tribunali

DUE PRINCIPALI INDIRIZZI DI POLITICA LEGISLATIVA: 1. Quello dei diritti individuali 2. Quello personalista dei diritti fondamentali

Riscontrabile soprattutto nellesperienza nord americana Accento sul diritto alla privacy, sul diritto alla ricerca della propria felicità, su atteggiamento neutrale dello Stato Cfr. Modello liberale Diritto al figlio come espressione di una libertà positiva NUOVI RAPPORTI DI PARENTELA: NUOVO SCHEMA CONTRATTUALE

Teorie favorevoli ad ogni liberalizzazione: omologa ed eterologa non problema la moltiplicazione delle figure genitoriali nella misura in cui tutelato diritto allanonimato del donatore (per tutelare libera scelta senza responsabilità) accesso non subordinato allaccertamento delle condizioni sterilità/infertilità (scelta equivalente, accesso dipende non da fattori ogg ma sogg, anche lesbiche e donne sole) Argomenti a favore: può succedere anche a livello naturale bambino concepito muore genitore eccc.. e non compromessa la sua identificazione fattore età non limite né fattore rilevante

Chiedono la liberalizzazione dellaccesso alle tecniche a tutti i soggetti (coppie omosessuali, single, vedove, donne in età avanzata) riconoscendo come unico limite quello del senso di responsabilità perché ritengono che non esiste una prova empirica di un eventuale danno per il nascituro.

QUELLO PERSONALISTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI Riscontrabile soprattutto nelle legislazioni dei Paesi europei muove dalla tutela primaria della dignità della persona e dai valori costituzionali già presenti in molte Carte Europee

Non è inteso come metodo alternativo/ulteriore/sostitutivo ma come INTERVENTO MEDICO strumentale alla realizzazione del diritto individuale alla salute (costituzionalmente protetto).

LIBERALIZZAZIONE SENZA LIMITI È CRITICABILE Indebita affermazione prioritaria della libertà individuale del soggetto autonomo e dellopportunità sociale senza adeguata responsabilità verso nascituro. In questo senso lecite se condizioni per garanzia embrione: Con rif. alla vita Accertare la finalità terapeutica e limpossibilità di rimuovere altrimenti le cause dimpedimento Evitare dispersione embrioni (molti embrioni in vitro non si annidano e molte gravidanze non a termine) Limitare la produzione quantitativa degli embrioni Proibire la riduzione degli embrioni Con rif. alla famiglia nella quale si troverà a nascere Fecondazione eterologa e diritto anonimato: diritto a conoscere origini genetiche che sono legate anche ad un processo didentificazione psico-antropologico donazione gamete non assimilabile a quella di qualsiasi altra donazione (vs. Famiglia monogenitoriale; Monogenitorialità tardiva; Bigenitorialità monosessuale)

In Europa lorientamento prevalente è quello personalista – sia a livello legislativo che giurisprudenziale – anche se non sempre vengono tutelati –a seconda delle varie regolamentazioni tutti i diritti embrione/nascituro

EUROPA, in generale considera: - laccesso alla PMA come un INTERVENTO TERAPEUTICO, RESIDUALE di cui avvalersi solo in particolari situazioni a fronte di una patologia della donna e della coppia data dalla sterilità/infertilità - non un diritto riproduttivo positivo quale diritto fondamentale per cui non è previsto un dovere da parte dello Stato a rendere accessibili alle tecniche tutti coloro che ne facciano richiesta

Allinterno di questo modello: Le diverse culture giuridiche europee hanno elaborato soluzioni diverse per quanto riguarda: 1. la misura dellintervento legislativo 2. (a volte interventi minimali tradottosi nella modificazione o nellinserimento di qualche articolo per dare coerenza allordinamento e altre volte in una più ampia regolamentazione della materia) Aspetti problematici della PMA

Ne sono derivate politiche legislative diverse: fondate su diversi criteri

Alcune condivise: AMMISSIBILE ACCESSO ALLA PMA: per favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità/infertilità o da malattie genetiche trasmissibili al nascituro (ITALIA solo omologa) PRESENZA PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: maggiore età, formarsi di una volontà libera e consapevolmente espressa, essere in età potenzialmente fertile. Cfr. Valore della struttura naturale della famiglia: DIVIETO DISCONOSCIMENTO PATERNITA: da parte del convivente o marito della donna che ha fatto ricorso alla PMA di tipo eterologo il cui consenso è ricavabile da atti concludenti ANONIMATO DEL DONATORE: salvo casi previsti dalla legge legati alla necessità della salute del figlio DIVIETO DEI CONTRATTI DI MATERNITA DIVIETO PRATICA A FINI EUGENETICI DIVIETO CLONAZIONE RIPRODUTTIVA

Altri aspetti trovano risposte controverse Alcune richiedono come REQUISITO SOGGTTIVO che la coppia sia unita in MATRIMONIO altre che siano CONVIVENTI MORE UXORIO Vi sono differenze con rif. alla tutela dellembrione con particolare riguardo alla CRIOCONSERVAZIONE degli EMBRIONI e alla SELEZIONE PREIMPIANTO

COMITATO NAZIONALE BIOETICA ITALIA: Parere sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (17 giugno 1994) La fecondazione assistita (17 febbraio 1995) La clonazione (17 ottobre 1997) Ladozione per la nascita (apn) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (p.m.a.) (18 novembre 2005) Parere del comitato nazionale per la bioetica sul destino degli embrioni derivanti da pma e non più impiantabili (26 ottobre 2007)