La Formazione dei medici in materia di celiachia

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La Formazione dei medici in materia di celiachia Annamaria Castellazzi Università degli Studi di Pavia

Malattie dell'Apparato Digerente 4° anno 1° Semestre Malattie dell'Apparato Digerente Gastroenterologia Tirocinio professionalizzante Chirurgia Gastroenterologica Anatomia patologica Diagnostica per immagini Farmacologia

VI Anno 1° Semestre Pediatria Tirocinio professionalizzante Chirurgia pediatrica

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia LEGGE 4 luglio 2005, n. 123 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

Art. 2.(Finalita) 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca

Art. 2.(Finalità) 3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi: a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme; b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci; c)effettuarela diagnosi precoce e la prevenzione dellecomplicanze della malattia celiaca; d)agevolarel'inserimento dei celiaci nelle attivita‘ scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva; e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e dellasua famiglia; g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario; h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca

Art. 3.(Diagnosi precoce e prevenzione) 1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventidi cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentitol'Istituto superiore di sanita', indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a: a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca,al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

Art. 5.(Diritto all'informazione) 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori

Gruppo di lavoro “Celiachia” Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della malattia celiaca e relative complicanze adottato il 3 marzo 2006, deliberato alla conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2007 e pubblicato in GU il 7 febbraio 2008 Gruppo di lavoro: S.Auricchio, A.Calabrò, E.Cardi, AM.Castellazzi, M.De Vincenzi, P.Fagioli, GB.Gasbarrini, L.Guidarelli, S.Moretti, MP.Patrizi, N.Pogna, A.Pucci, F.Romano, V.Silano.

BOZZA DI INTESA STATO-REGIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005 N.123 Vista la proposta di Intesa avanzata dal Ministro della salute La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Sancisce la seguente Intesa nei termini sottoindicati

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle ASL strumenti idonei a definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l’aggiornamento della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

occorre considerare l’opportunità di assumere un primo provvedimento relativo alla formazione della classe medica e di provvedere successivamente per le altre professioni sanitarie;

SI CONVIENE Art. 1 (Ruolo degli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) 1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano svolgono un ruolo attivo nel favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale della classe medica.

Art. 2 (Attività) 1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano svolgono le seguenti attività: a)    individuano i medici da coinvolgere nella formazione; b)   pianificano le attività di formazione e di monitoraggio; c)    individuano le sedi più consone per lo svolgimento degli eventi formativi; stabiliscono il numero di medici da formare attraverso ciascun evento, di concerto con gli Ordini dei medici-chirurghi

Art. 3 (Tempo di formazione) 1. Il tempo di formazione viene stabilito in 8 ore, in un’unica giornata. 2. La partecipazione all’evento formativo da parte del medico va ripetuta con cadenza adeguata, preferibilmente triennale.

Art. 4 (Destinatari della formazione ) 1. I professionisti destinatari della prima fase della formazione sono: medici pediatri di libera scelta del S.S.N.; medici di medicina generale del S.S.N.; medici addetti al servizio medico scolastico; medici appartenenti all’Amministrazione militare; medici appartenenti ad Associazioni sportive.

Coloro che hanno partecipato alla giornata di formazione e hanno superato la prova di apprendimento con il punteggio massimo possono giovarsi della qualifica di tutor nei confronti dei neolaureati in medicina e chirurgia.

1. Il mantenimento nel tempo della qualifica di tutor 1. Il mantenimento nel tempo della qualifica di tutor è subordinato alla continuità del programma di formazione come specificato nell’art. 3. 2. I medici che hanno conseguito la qualifica di tutor vengono inseriti in appositi elenchi delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nonché in un apposito elenco nazionale.

Art. 5 (Articolazione della giornata di formazione) 1. Gli argomenti oggetto di disamina durante la giornata formativa sono: - elementi di epidemiologia; - elementi di genetica; - eziologia e fisiopatologia della malattia celiaca; - quadri clinici e malattie associate in età pediatrica e nell’adulto; - approccio diagnostico razionale e screening ; - follow-up e complicanze della malattia celiaca; - problemi legati alla dieta senza glutine; - registro nazionale delle complicanze della malattia celiaca.

2. I docenti devono essere scelti tra personale altamente qualificato.  

Art. 6 (Attribuzione dei crediti) 1. A tutte le iniziative regionali e delle Province Autonome realizzate in conformità alla presente intesa sono attribuiti dieci crediti formativi.

Art. 7 (Fase iniziale) 1.Nell’anno 2006 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano, con le modalità sopradescritte, in relazione al numero di soggetti destinatari della formazione, almeno 2 giornate formative.

Art. 8(Attività di coordinamento) 1. Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti di concerto con l’Ufficio preposto alla formazione ECM, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 6 della citata Legge 123/2005.

Art.9(Informazione all’Unione Europea) Il Ministero della Salute, sulla base dei dati pervenuti dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, provvede all’informazione relativa alle attività svolte ai sensi del presente atto alla Commissione europea.

l’Intesa Stato - Regioni/Province Autonome del 25 marzo 2009 (G. U. n l’Intesa Stato - Regioni/Province Autonome del 25 marzo 2009 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2009 Articoli sono solo sei: 1.Attività. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono parte attiva nel favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale della classe medica al fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze

Art. 2. Destinatari della formazione Art.2. Destinatari della formazione. medici del SSN: pediatri di libera scelta,medici di medicina generale Art.3. Modalità di aggiornamento e formazione continua 1.Il prodotto formativo viene definito nei contenuti e nella tipologia dal comitato paritetico di cui all’art.4 2.I crediti formativi sono attribuiti in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC)

Art.4 Attività di coordinamento 1.E’ istituito un Comitato paritetico composto da: Tre rappresentanti del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, tra cui il direttore dell’ufficio nutrizione; Tre rappresentanti della Commissione nazionale per la formazione continua, tra cui un funzionario della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie e il Responsabile amministrativo-gestionale della Commissione stessa; Sei rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Art.4 Attività di coordinamento Il comitato paritetico: Definisce gli obiettivi in coerenza con le finalità indicate nell’art.1; Concorda il programma di formazione standard a livello nazionale da realizzarsi anche attraverso interventi formativi a distanza (FAD); Assicura il monitoraggio delle attività formative realizzate, fornendo adeguata informazione semestrale sull’esito delle stesse; Definisce gli indicatori “attesi” (outcome)in relazione all’incremento della diagnosi precoce della malattia celiaca dell’adulto e del bambino

Con l’Intesa Stato - Regioni/Province Autonome del 25 marzo 2009 (G. U Con l’Intesa Stato - Regioni/Province Autonome del 25 marzo 2009 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2009) è stato varato un provvedimento finalizzato alla promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale della classe medica, pediatri e medici di medicina generale, Al fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze. Con l’intesa viene anche istituito un Comitato paritetico che definisce il programma di formazione standard a livello nazionale assicurando - un monitoraggio delle attività formative e - una valutazione delle stesse confrontando gli obiettivi prefissati con l’incremento di diagnosi precoci sul territorio.

Cosa ci si aspetta da una tale azione formativa? Un medico in grado di: sospettare in un paziente, sia esso un adulto o un bambino, la presenza della malattia celiaca indirizzare il paziente verso quei test diagnostici elettivi per la diagnosi corretta di malattia celiaca estendere i test diagnostici ai familiari del paziente prescrivere un’accurata dieta priva di glutine inviare l’informazione dell’avvenuta diagnosi al registro nazionale