La Formazione dei medici in materia di celiachia Annamaria Castellazzi Università degli Studi di Pavia
4° anno 1° Semestre Malattie dell'Apparato Digerente Gastroenterologia Tirocinio professionalizzante Chirurgia Gastroenterologica Anatomia patologica Diagnostica per immagini Farmacologia
VI Anno 1° Semestre Pediatria Tirocinio professionalizzante Chirurgia pediatrica
LEGGE 4 luglio 2005, n. 123 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia
Art. 2.(Finalita) 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca
Art. 2.(Finalità) 3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi: a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme; b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci; c)effettuarela diagnosi precoce e la prevenzione dellecomplicanze della malattia celiaca; d)agevolarel'inserimento dei celiaci nelle attivita scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva; e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e dellasua famiglia; g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario; h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca
Art. 3.(Diagnosi precoce e prevenzione) 1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione dellecomplicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventidi cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentitol'Istituto superiore di sanita', indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a: a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca,al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio ;
Art. 5.(Diritto all'informazione) 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori
BOZZA DI INTESA STATO- REGIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005 N.123 Vista la proposta di Intesa avanzata dal Ministro della salute La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Sancisce la seguente Intesa nei termini sottoindicati
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle ASL strumenti idonei a definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e laggiornamento della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare lindividuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
occorre considerare lopportunità di assumere un primo provvedimento relativo alla formazione della classe medica e di provvedere successivamente per le altre professioni sanitarie;
SI CONVIENE Art. 1 (Ruolo degli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) 1.Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano svolgono un ruolo attivo nel favorire e promuovere la formazione e laggiornamento professionale della classe medica.
Art. 2 (Attività) 1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano svolgono le seguenti attività: a) individuano i medici da coinvolgere nella formazione; b) pianificano le attività di formazione e di monitoraggio; c) individuano le sedi più consone per lo svolgimento degli eventi formativi; stabiliscono il numero di medici da formare attraverso ciascun evento, di concerto con gli Ordini dei medici-chirurghi
Art. 3 (Tempo di formazione) 1.Il tempo di formazione viene stabilito in 8 ore, in ununica giornata. 2.La partecipazione allevento formativo da parte del medico va ripetuta con cadenza adeguata, preferibilmente triennale.
Art. 4 (Destinatari della formazione ) 1.I professionisti destinatari della prima fase della formazione sono: medici pediatri di libera scelta del S.S.N.; medici di medicina generale del S.S.N.; medici addetti al servizio medico scolastico; medici appartenenti allAmministrazione militare; medici appartenenti ad Associazioni sportive.
Coloro che hanno partecipato alla giornata di formazione e hanno superato la prova di apprendimento con il punteggio massimo possono giovarsi della qualifica di tutor nei confronti dei neolaureati in medicina e chirurgia.
1.Il mantenimento nel tempo della qualifica di tutor è subordinato alla continuità del programma di formazione come specificato nellart I medici che hanno conseguito la qualifica di tutor vengono inseriti in appositi elenchi delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nonché in un apposito elenco nazionale.
Art. 5 (Articolazione della giornata di formazione) 1. Gli argomenti oggetto di disamina durante la giornata formativa sono: -elementi di epidemiologia; -elementi di genetica; -eziologia e fisiopatologia della malattia celiaca; -quadri clinici e malattie associate in età pediatrica e nelladulto; -approccio diagnostico razionale e screening ; -follow-up e complicanze della malattia celiaca; -problemi legati alla dieta senza glutine; -registro nazionale delle complicanze della malattia celiaca.
2. I docenti devono essere scelti tra personale altamente qualificato.
Art. 6 (Attribuzione dei crediti) 1. A tutte le iniziative regionali e delle Province Autonome realizzate in conformità alla presente intesa sono attribuiti dieci crediti formativi.
Art. 7 (Fase iniziale) 1.Nellanno 2006 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano, con le modalità sopradescritte, in relazione al numero di soggetti destinatari della formazione, almeno 2 giornate formative.
Art. 8(Attività di coordinamento) 1.Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti di concerto con lUfficio preposto alla formazione ECM, anche ai fini dellattuazione dellart. 6 della citata Legge 123/2005.
Art.9(Informazione allUnione Europea) Il Ministero della Salute, sulla base dei dati pervenuti dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, provvede allinformazione relativa alle attività svolte ai sensi del presente atto alla Commissione europea.
Cosa ci si aspetta da una tale azione formativa? Un medico in grado di: sospettare in un paziente, sia esso un adulto o un bambino, la presenza della malattia celiaca indirizzare il paziente verso quei test diagnostici elettivi per la diagnosi corretta di malattia celiaca estendere i test diagnostici ai familiari del paziente prescrivere unaccurata dieta priva di glutine inviare linformazione dellavvenuta diagnosi al registro nazionale