SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COORDINATO DAL RSPP E UTILIZZATO DAL DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREPOSTO ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. Lgs. n. 81/2008 RESPONSABILE SCIENTIFICO LABORATORIO INCARICATI P. S E P. I. RADRL RADRL RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA MEDICO COMPETENTE

Formazione dei dirigenti e dei preposti: D. Lgs. n. 81/2008 coordinato con D. Lgs. n. 106/2009 (art. 37 comma 7) Formazione dei dirigenti e dei preposti: I dirigenti, i preposti e i RADRL ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:     a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;     b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;     c) valutazione dei rischi;     d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

TESTO UNICO D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 304) DEFINIZIONI (Art. 2 D. Lgs.81/2008) TESTO UNICO D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 304) R.S.P.P. persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il comma 3 dell’art. 33 della del Testo Unico sui compiti del servizio di prevenzione e protezione conferma che : “Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro“

Art. 33. (Compiti del servizio di prevenzione e protezione) 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro.

Valutazione dei rischi: D. Lgs. n. 81/2008 coordinato con D. Lgs. n. 106/2009 (art. 28 c. 1) Valutazione dei rischi: Integrazione dei particolari rischi da valutare: Sono stati aggiunti ai rischi  collegati allo stress lavoro-correlato  riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D. Lgs. n. 151/2001)  connessi alle differenze di genere  connessi all'età  connessi alla provenienza da altri paesi Quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

TESTO UNICO D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 28) SUL CONTENUTO DEL DVR una relazione nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione di tutti i rischi il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; CONFERMATO l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati

TESTO UNICO D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 28) SUL CONTENUTO DEL DVR l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri che vi debbono provvedere l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio AGGIUNTO l'individuazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Sul ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:: D. Lgs. n. 81/2008 coordinato con D. Lgs. n. 106/2009 (art. 18 comma 1 lett. o) Sul ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza::  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve tempestivamente dal datore di lavoro, su richiesta, copia del DVR, anche su supporto informatico per l'espletamento della sua funzione, e accede ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;  Il documento è consultato esclusivamente in azienda.