Il generale obbligo di cura della sicurezza e della salute (D. Lgs. 626/94) … nuovo ruolo del lavoratore: NON PIU DESTINATARIO PASSIVO DI PRECETTI DA ESEGUIRE.

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Transcript della presentazione:

Il generale obbligo di cura della sicurezza e della salute (D. Lgs. 626/94) … nuovo ruolo del lavoratore: NON PIU DESTINATARIO PASSIVO DI PRECETTI DA ESEGUIRE MA SOGGETTO ATTIVO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PROPRIA E DI QUELLA ALTRUI… ART. 5, COMMA 1 la portata degli obblighi a carico del lavoratore va letta sulla base di una verifica dellesistenza dei presupposti necessari per il loro adempimento stretto legame con le prerogative attribuite al lavoratore in tema di informazione (art. 21) e di formazione (art. 22) Lobbligo generale di sicurezza di cui allart. 5, comma 1 funge da rilevante criterio interpretativo per il 2° comma dellart. 5 in cui vengono stabiliti gli obblighi particolari che deve osservare il lavoratore. La violazione di tali obblighi è sanzionata penalmente (art. 93, comma 1, lett. a)

LE NOVITA DEL TESTO UNICO OBBLIGHI DEL LAVORATORE Art. 5 D. Lgs. 626/1994Art. 20 Testo unico + 3° comma i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto + lett. h) 2° comma partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

INFORMAZIONE E FORMAZIONE … la disciplina del d. lgs. 626/1994 prevede dunque la fattiva collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro quindi IN TALE CONTESTO APPAIONO ESSENZIALI IN PARTICOLARE LINFORMAZIONE E LA FORMAZIONE …

INFORMAZIONE (ART. 21 D. LGS 626/1994) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a CIASCUN LAVORATORE una ADEGUATA INFORMAZIONE SIA SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA SVOLTA SIA SU QUELLI CONCERNENTI LIMPRESA IN GENERALE (art. 21, lett. a), b), c) Informazioni anche su unaltra serie di elementi: i pericoli connessi alluso di sostanze e preparati pericolosi; procedure relative al pronto soccorso, la lotta antincendio e levacuazione dei lavoratori; il responsabile del S.P.P e il medico competente; nominativi dei lavoratori incaricati di fronteggiare le situazioni di emergenza. 1.Criterio di adeguatezza dellinformazione richiesta (INFORMAZIONE MIRATA) 2.Ladeguatezza dellinformazione va commisurata ai rischi esistenti

INFORMAZIONE AI LAVORATORI (TESTO UNICO)...Gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro sono rimasti sostanzialmente identici … … TUTTAVIA NEL T.U. VENGONO SUDDIVISI IN DUE COMMI … Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 1° comma sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, levacuazione dai luoghi di lavoro; Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi); Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente 2° comma a)Sui rischi specifici cui è esposto in relazione allattività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b)Sui pericoli connessi alluso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norma di buona tecnica c)Sulle misure e le attività di protezione adottate

… INFORMAZIONE AI LAVORATORI (TESTO UNICO) Il lavoratore provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione … Il legislatore ha provveduto ha specificare meglio tale concetto con laggiunta di un nuovo comma (ART. 36, C. 4): Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo

FORMAZIONE (ART. 22 D. LGS. 626/1994) … Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione SUFFICIENTE ED ADEGUATA in materia di salute e sicurezza, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROPRIO POSTO DI LAVORO E ALLE PROPRIE MANSIONI… … la formazione deve avvenire al momento dellassunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dellintroduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi … … deve essere periodicamente ripetuta in relazione allevoluzione dei rischi … … la formazione dei lavoratori (anche RLS di cui al comma 4) deve inoltre avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici e DURANTE LORARIO DI LAVORO E NON PUO COMPORTARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEI LAVORATORI… 1.La formazione non riguarda esclusivamente i nuovi assunti, ma tutti i lavoratori, nel caso in cui vi siano variazioni delle situazioni di lavoro; 2.Stretto legame tra formazione e valutazione dei rischi

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza allazienda. + rischi specifici di cui ai Titoli successivi al primo (art. 37, c. 3)

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Nella 626 i ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza … tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese MENTRE ORA … La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dallentrata in vigore del presente decreto legislativo ART. 37, c. 8 Di tale percorso formativo se ne possono avvalere anche i soggetti di cui allarticolo 21, Comma 1 (i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230 – bis del C.c., i lavoratori Autonomi che compiono opere ai sensi dellarticolo 2222 c.c., i piccoli imprenditori di cui allarticolo 2083 c.c. e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Nel T.U. non sono cambiati i casi in cui è obbligatorio svolgere attività formativa MA IL LEGISLATORE HA VOLUTO INTRODURRE ACCANTO AL CONCETTO DI FORMAZIONE ANCHE QUELLO DI ADDESTRAMENTO SPECIFICO CHE DEVE ESSERE EFFETTUATO DA PERSONA ESPERTA E SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 37, COMMA 5)

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Il legislatore del 2008 ha previsto che anche i PREPOSTI debbano ricevere … … a cura del datore di lavoro e in azienda, unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono: a)Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b)Definizione e individuazione dei fattori di rischio; c)Valutazione dei rischi; d)Individuazione delle misure e tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (ART. 37, COMMA 7).

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37, C. 11) Il T.U. conferma che il rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una FORMAZIONE PARTICOLARE (ART. 37, C. 10)… … ma stabilisce (art. 37, c. 11) che le modalità, la durata e i contenuti specifici Della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei Seguenti contenuti minimi: a)Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; b)Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c)Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d)Definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)Valutazione dei rischi; f)Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali dei prevenzione e protezione; g)Aspetti normativi dellattività di rappresentanza dei lavoratori; h)Nozioni di tecnica della comunicazione …

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37, C. 11) … la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento … … La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dellobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori … Art. 22, c. 6 D. Lgs. 626/94 = Art. 37, c. 12 T.U.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (TESTO UNICO) Le ultime due novità importanti inserite nel T.U. riguardano: a)Il contenuto della formazione che deve essere facilmente comprensibile (con una formulazione del tutto analoga a quella dellinformazione ai lavoratori) Art. 37, c. 13; b)le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allarticolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto, Art. 37, c. 14.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ARTT. 18 D. LGS. 626/1994) IN TUTTE LE AZIENDE, O UNITA PRODUTTIVE, E ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA. Nelle aziende fino a 15 dipendenti il Rls è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Egli può essere individuato per più aziende nellambito territoriale ovvero del comparto produttivo ed inoltre può essere designato o eletto dai lavoratori nellambito delle rappresentanze sindacali. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è stabilito un necessario collegamento tra rappresentanze per la sicurezza e rappresentanza sindacale, dovendo il Rls essere eletto o designato dai lavoratori nellambito delle rappresentanze sindacali in azienda, o in loro assenza, eletto dai lavoratori al loro interno.

RLS (segue art. 18) Si rinvia alla contrattazione collettiva per quanto riguarda: il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per lespletamento delle funzioni (art. 18, comma 4) fermo restando il numero minimo dei Rls fissato dal legislatore in base alle dimensioni aziendali (art. 18, comma 6). In caso di mancato accordo vi provvede il Ministro del lavoro con apposito decreto (art. 18, c. 5) le modalità e i contenuti specifici della formazione del Rls ma nel rispetto dei contenuti minimi previsti tramite il decreto di cui allart. 22, c. 7 (art. 18, comma 7)

LE ATTRIBUZIONI DEL RLS ( art. 19 D. LGS. 626/1994)... Le modalità per lesercizio delle funzioni del Rls sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 19, c. 3) … ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO (art. 19, lett. a) Tale diritto incontra i soli limiti posti dallordinamento per impedire forme illegittime di esercizio dello stesso (rispetto delle esigenze produttive, rispetto del segreto industriale di cui allart. 9, comma 3 del decreto); Comunicazione preventiva; Diritto garantito sul piano penale indirettamente tramite il riferimento allart. 4, comma 5, lett. m, del decreto.

CONSULTAZIONE b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nellazienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, allattività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito allorganizzazione della formazione di cui allart. 22, comma 5 Quelli di cui sopra sono gli aspetti maggiormente significativi ma anche la designazione del RSPP è soggetta alla previa consultazione del RLS. LA CONSULTAZIONE SI ESPRIME NELLA OBBLIGATORIA RICHIESTA DI UN PARERE CHE TUTTAVIA NON E VINCOLANTE PER IL DATORE DI LAVORO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE ESSERE MATERIALMENTE CONSEGNATO O PUO ESSERE SOLO ACCESSIBILE AL RLS PER LA SUA CONSULTAZIONE?

LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,gli impianti, lorganizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza LA FORMAZIONE DEL RLS g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dallart. 22 IL RLS DEVE RICEVERE UNA FORMAZIONE PARTICOLARE TALE DA ASSICURARGLI ADEGUATE NOZIONI SULLE PRINCIPALI TECNICHE DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEI RISCHI STESSI (ART. 22, C. 4) LE INIZIATIVE FORMATIVE DEVONO SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI AI QUALI SONO ATTRIBUITE TRA LALTRO FUNZIONI DI ORIENTAMENTO E PROMOZIONE IN MATERIA

PROPOSTE, OSSERVAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL RLS h) promuove lelaborazione, lindividuazione e lattuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e lintegrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui allart. 11 m) fa proposte in merito allattività di prevenzione n) avverte il responsabile dellazienda dei rischi individuati nel corso della sua attività IL RICORSO ALLE AUTORITA COMPETENTI QUALORA LE MISURE ADOTTATE NON SI RITENGANO ADEGUATE o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro LA FORMULAZIONE E COSI AMPIA DA POTER COMPRENDERE, OLTRE IL RICORSO ALLASL E ALLISPETTORATO DEL LAVORO, ANCHE QUELLO IN SEDE GIUDIZIARIA AL FINE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

RLS… (ART. 19) … deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dellincarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per lesercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli (art. 19, c. 2).. … non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 19, c. 4).. … ha accesso, per lespletamento della sua funzione, al documento di cui allart. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui allart. 4, comma 5, lettera o) (art. 19, c. 5) …

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (NUOVO TESTO UNICO) D. Lgs. 626/1994: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentate per la sicurezza TESTO UNICO: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ARTICOLO 47, COMMA 1, TESTO UNICO Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello: a)TERRITORIALE b)AZIENDALE c)DI SITO PRODUTTIVO Lelezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in ununica giornata su tutto il territorio nazionale (GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO INDIVIDUATA NELLAMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), come individuata con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente Comma. (Art. 47, c. 6)

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il legislatore del 2008 continua a prevedere che in tutte le aziende deve essere designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art.47, c. 2) Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 (aziende < 15 dipendenti) e 4 (aziende > 15 dipendenti), le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e 49 (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale (ART. 47, COMMA 8)

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLST (ART. 48) Art. 1, c. 2, L. n. 123/2007: … rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Il RLST esercita le competenze del RLS di cui allarticolo 50 (deve inoltre redigere una relazione annuale sullattività svolta da inviare al Fondo, art. 52, c.4) e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (Art. 48, c. 1). Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In mancanza le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui sopra. (ART. 48, C. 3) Le aziende in cui non viene eletto il RLS partecipano al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52).

RLST Il RLST per lesercizio delle proprie attribuzioni accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave e in tal caso laccesso avviene previa segnalazione allorganismo paritetico (Art. 48, c. 4). nel caso in cui lazienda impedisca laccesso al RLST questi lo comunica allorganismo paritetico o, in sua mancanza allorgano di vigilanza territorialmente competente (Art. 48, c. 5). Lorganismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui allarticolo 52, comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale (Art. 48, c. 6).

RLST Il RLST ha diritto a una FORMAZIONE PARTICOLARE (Art. 48, c.7) Lesercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con lesercizio di altre funzioni sindacali operative (Art. 48, c. 8) Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO Art. 1, comma 2, lett. g, L. 123/2007: … introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. ART. 49 DEL TESTO UNICO Tale figura è individuata nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a)I porti b)Centri intermodali di trasporto c)Impianti siderurgici d)Cantieri con almeno uomini - giorno e)Contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nellarea superiore a 500

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO Viene individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo (Art. 49, c.2) La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui allarticolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito (Art. 49, c.3).

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA I compiti attribuiti al RLS sono rimasti sostanzialmente identici rispetto a quelli previsti dalla 626… … novità al c. 2 (accesso ai dati di cui art. 18, c.1, lett. r) … una novità molto importante (Art. 50, c. 4) è rappresentata dal fatto che IL RLS, SU SUA RICHIESTA E PER LESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, RICEVE COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALLARTICOLO 17, COMMA 1, LETT. a) (documento di valutazione dei rischi) … e in più anche il DUVRI (Art. 50, c. 5)… … viene ribadito che IL RLS E TENUTO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E DEL SEGRETO INDUSTRIALE RELATIVAMENTE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, NONCHE AL SEGRETO IN ORDINE AI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A CONOSCENZA NELLESERCIZIO DELLE FUNZIONI… … RLS non compatibile con RSPP (Art. 50, c. 7)…

GLI ORGANISMI PARITETICI (ART. 20 D. LGS. 626/1994) A LIVELLO TERRITORIALE SONO COSTITUITI GLI ORGANISMI PARITETICI TRA LE PARTI SOCIALI CON FUNZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI NONCHE DI PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN MERITO A CONTROVERSIE SORTE SULLAPPLICAZIONE DEI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, PREVISTI DALLE NORME VIGENTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONE DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE LAMBITO DI INTERVENTO DI TALI ORGANISMI PUO RIGUARDARE SIA LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLE PREROGATIVE DEI RLS (DIRITTI DI RAPPRESENTANZA), SIA QUELLE CONCERNENTI I DIRITTI INDIVIDUALI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE Effettivo potere di conciliazione o solo funzione consultiva?

ORGANISMI PARITETICI (Testo Unico) Nel T.U. (a differenza della 626) cè una definizione di O.P. (art.2, c.1, lett. ee) organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formativa e lelaborazione e le raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; lassistenza alle imprese finalizzata allattuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento + SONO INOLTRE PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN MERITO A CONTROVERSIE SORTE SULLAPPLICAZIONE DEI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, PREVISTI DALLE NORME VIGENTI ORA I COMPITI DEGLI ORGANISMI PARITETICI SONO MEGLIO DEFINITI

ORGANISMI PARITETICI Possono supportare le imprese nellindividuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 51, c. 3) Trasmettono al Comitato di cui allart. 7 una relazione annuale sullattività svolta Comunicano alle aziende di cui allart. 48, c. 2, i nominativi dei RLST. Per le finalità di cui sopra, purchè dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi. (Art. 51, c. 6).